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UNEP  2021:
A cura degli Avv. Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti
gentili colleghi ,
Vi ricordiamo che il Governo con il DECRETO LEGGE n° 183 DEL 30 Dicembre 2020, art.13 co.13, ha disposto la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche uso abitativo, fino al 30 giugno 2021, con riferimento a quelli adottati per mancato pagamento del canone alla scadenza e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione , ai sensi dell’art. 586, co. 2 c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.
Tale provvedimento, fortemente contestato dai colleghi che si occupano di questo settore del diritto, per l’evidente disparità che crea nel rapporto locatore-conduttore e nella mancanza di approfondimento del rapporto locatizio in essere, non ha visto particolare attenzione delle nostre rappresentanze istituzionali nazionali e territoriali.
Non ci risulta ci siano state iniziative  tese ad evidenziare gli aspetti critici del provvedimento ed i riflessi negativi per l’attività professionale degli avvocati.
Ma come in tante altre situazioni non possiamo far altro che inserirlo in memoria, ricordandolo al momento opportuno.
Intanto, proprio a seguito di questo provvedimento legislativo e della futura ripresa degli sfratti ( fra 6 mesi!!!!!)  l’ufficio UNEP – sezione ESECUZIONI – ha comunicato le ” modalità di ripresa delle operazioni relative alla esecuzione del provvedimento di rilascio.
Nel provvedimento, depositato il 9 gennaio 2021, sono stati evidenziati una sentenza della Cassazione ed un riferimento normativo: la sentenza 5577 del 1997 e l’art. 608, 1 co , c.p.c.
In virtù di tali riferimenti, al termine del periodo di sospensione, si possono verificare le seguenti fattispecie:
1) ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO;
2) PREAVVISO DI RILASCIO EX ART. 608 C.P.C.NOTIFICATO CON DATA DEL PRIMO ACCESSO FISSATA DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE;
3) PROCEDURA DI RILASCIO D’IMMOBILE GIA’ IN CORSO SOSPESA, DOPO LA REDAZIONE DI UNO O PIU’ VERBALI DI MERO RINVIO;
Considerato quanto sopra, al fine di procedere ad ottenere il rilascio dell’immobile, la parte istante dovrà procedere con le seguenti modalità:
FATTISPECIE 1) parte istante dovrà presentare richiesta di notifica del preavviso di cui all’art.608 c.p.c. avvalendosi, per quanto concerne il termine del precetto di rilascio di cui all’art. 481 cpc, del riferimento giurisprudenziale sopra citato ( cass. 5577\1997), salva la facoltà di provvedere preliminarmente alla notifica del precetto in rinnovazione.
FATTISPECIE 2 + 3) parte istante dovrà consegnare all’ufficio UNEP il fascicolo corredato dal titolo, precetto e preavviso ritualmente notificati, nonchè gli eventuali verbali già redatti. L’ufficiale giudiziario competente per zona provvederà ad effettuare un accesso ” interlocutorio”finalizzato a comunicare alla parte esecutata la ripresa delle operazioni di rilascio dell’immobile. Di tale avvenuta comunicazionesi darà atto nel verbale unitamente alla fissazione di una nuova data per l’esecuzione. Nel caso in cui presso l’immobile non dovesse rinvenirsi l’esecutato ovvero i soggetti di cui all’art. 139 c.p.c., sarà necessario richiedere la notifica del verbale di accesso redatto con le modalità sopra citate. La parte istante, a tal fine , dovrà richiedere all’ufficio il rilascio di una copia conforme uso notifica assolvendo, con marca da bollo di euro 9,69, il diritto di certificazionedi conformità.
Confermando la nostra vicinanza a tutti i colleghi, e salvi eventuali errori, commessi sempre in buona fede,  rimaniamo a tua disposizione, per ogni ulteriore informazione.( avv.giorgiacelletti@hotmail.it –  3286928765).
Con l’impegno di sempre.
Avv. Roberto Nicodemi ed Avv. Giorgia Celletti

Informazione equidistante ed imparziale, che offre voce a tutte le fonti di informazione

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