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CASSA FORENSE:  FONDO PER L’ESONERO DEI CONTRIBUTI MINIMI 2021

A cura degli Avv. Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti

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Cari colleghi,
Vi comunichiamo che la Cassa Forense, con provvedimento del Consiglio di amministrazione del 26 gennaio 2021, ha deciso di non emettere i MAV per il pagamento dei contributi minimi 2021( scadenze Febbraio-Aprile-Giugno e Settembre).
La decisione è stata giustificata dalla impossibilità, per il nostro ente previdenziale, di verificare –  allo stato e senza ulteriori chiarimenti da parte del Ministero – quali iscritti possano rispondere ai requisiti di cui alla legge di bilancio 2021 ( legge 178 del 2020, art.1 co. 20).
In attesa che i nostri delegati distrettuali di Cassa ci forniscano ulteriori  informazioni, ci permettiamo di porre alcune questioni sul provvedimento adottato: perché i colleghi, che sanno di non avere i requisiti per la riduzione dei contributi previdenziali, non sono messi in condizione di pagare i minimi con modalità MAV ovvero con altra modalità di pagamento? se si dovranno confrontare le dichiarazioni  del periodo d’imposta 2019\2020, per determinare il reddito e la sua diminuzione superiore al 33%, non si rischierà di posticipare tutto al 2022, con il rischio di mettere in ulteriore difficoltà economica tanti  colleghi, che si troveranno fortemente impegnati economicamente ? se i colleghi che potrebbero usufruire di tale beneficio, in quanto hanno dichiarato un reddito nel 2019 inferiore ai 50.000 euro, sono oltre 180.000 ed i professionisti interessati al provvedimento legislativo sono quasi un milione, considerata la somma stanziata, non è possibile individuare  un importo indicativo?
Con l’individuazione di tale importo non sarebbe possibile emettere dei MAV da integrare successivamente? come si regoleranno i colleghi iscritti nel 2020?
Da una prima analisi possiamo dire che la Cassa Forense poteva fare qualcosa di più  permettendo, a chi avesse voluto, di pagare i contributi minimi, salva poi la possibilità di integrarli con le rate di luglio e dicembre.
Intanto, vi ricordiamo i caratteri salienti dell’articolo della legge 178\2020 che  prevede la possibilità di avere un esonero ( SICURAMENTE PARZIALE),  dei contributi previdenziali alle seguenti condizioni:
A)    REDDITO PERIODO IMPOSTA 2019 INFERIORE A 50.000 EURO;
B)    CALO DEL FATTURATO 2020 INFERIORE ALMENO DEL 33% RISPETTO AL 2019.
Il fondo per l’esonero dei contributi previdenziali avrà una dotazione finanziaria iniziale di 1 MILIARDO per il 2021.
Sono previsti dei decreti attuativi, da emanare entro 60 giorni, che serviranno a definire:
·         I CRITERI E LE MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DELL’ESONERO;
·         QUOTA DEL LIMITE DI SPESA DA DESTINARE;
·         CRITERI DI RIPARTIZIONE.
Ai fini della emissione dei decreti attuativi è stato richiesto agli enti previdenziali un monitoraggio sugli iscritti per verificare l’eventuale scostamento rispetto al limite di spese indicate.

Con la speranza di svolgere nel migliore dei modi il nostro ruolo di rappresentanti di categoria e salvi eventuali errori, sempre compiuti in buona fede, rimaniamo a vostra disposizione per ogni eventuale, ulteriore info, al numero 3358238762.

Con l’impegno di sempre.

Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti??

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