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Tale deposito telematico è facoltativo e non é affatto obbligatorio.

 

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Tuttavia, le nuove norme incidono -pericolosamente- anche su chi scelga di depositare gli atti con la tradizionale modalità “cartacea” (tanto più se ricorso o controricorso sono stati notificati tramite pec).

 

Con un approfondito documento, il Gruppo di Lavoro della Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense del Consiglio Nazionale Forense ha fatto notare che: «Dal 31 marzo 2021, essendo divenuto “possibile” il deposito telematico delle ricevute di accettazione e di quelle di avvenuta consegna, fermo restando la facoltà della parte di  costituirsi  mediante il  deposito  del ricorso  in  forma  cartacea,  dinanzi  alla Corte Suprema di Cassazione non saranno più utilizzabili le copie analogiche formate ai sensi dell’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 53/1994, restando obbligatoria la prova dell’avvenuta notificazione a mezzo PEC degli atti processuali, esclusivamente con la modalità telematica, anche nel termine ex art. 372 c.p.c.».

 

Per evitare sanzioni di inammissibilità, raccomando prendere nota di ciò e di visionare approfonditamente il documento “VADEMECUM PER I DEPOSITI TELEMATICI PRESSO  LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE”, consultabile e liberamente scaricabile dalla seguente pagina web:

 

https://www.fiif.it/depositi-telematici-presso-la-corte-di-cassazione-ecco-il-vademecum-fiif/

 

Raccomando di tenere conto di ciò e, con l’occasione, invio gli auguri per una serena festività pasquale.

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Alessandro Graziani

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