Advertisement

A cura degli Avv. Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti

gentili colleghi ,

abbiamo notato che alcune informazioni di “servizio” sono state particolarmente appprezzate.

Pertanto, rispondendo ad alcuni colleghi che ci hanno chiesto maggiori informazioni sulla possibilità di acquisire il titolo da specialista, cosi come regolamentato dal D.M. 163 del 2020, in vigore dal 27 dicembre 2020, e facendo sempre riferimento al sito del COA ROMA, vi riportiamo le F.A.Q. sulle SPECIALIZZAZIONI.

Advertisement

FAQ SPECIALIZZAZIONI

  1. Quale è la normativa di riferimento?
    Nella G.U. del 12 dicembre 2020 è stato pubblicato il D.M. 01/10/2020 n. 163 (Regolamento concernente modifiche al Decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247) in vigore dal 27 dicembre 2020.
  2. A chi devo inoltrare istanza per il conseguimento del titolo da specialista?
    L’istanza deve essere presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati al seguente indirizzo pec: iscrizioni@ordineavvocatiroma.org. Il COA di Roma inoltrerà la documentazione al Consiglio Nazionale Forense ai sensi del Regolamento (art. 6, co. 1, D.M. 144/2015) che attribuisce o revoca il titolo di specialista in via esclusiva.
  3. Cosa deve contenere l’istanza?
    Nella Sezione Modulistica del sito istituzionale, l’istante può scaricare l’autocertificazione con la quale, ai sensi del DPR 445/2000, dovrà dichiarare, a pena di inammissibilità:
    § di aver frequentato, negli ultimi 5 anni, con esito positivo, i corsi di specializzazione di cui al D.M. n. 163/2020, oppure di aver maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 144/2015. In questa ultima ipotesi l’istante dovrà certificare anche di aver
    maturato un’anzianità di iscrizione nell’Albo degli Avvocati – ininterrotta e senza sospensioni – di almeno 8 anni;
    § di non aver riportato, nei 3 anni antecedenti alla presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall’avvertimento, derivante da un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;
    § di avere esercitato negli ultimi 5 anni in modo assiduo, prevalente e continuativo l’attività professionale in uno dei settori previsti dal decreto (comprovata mediante la produzione di una relazione e di idonea ed adeguata documentazione giudiziale e/o stragiudiziale). Dovranno essere
    comprovati almeno 10 incarichi professionali per anno.
    Per maggiori approfondimenti si consiglia di prendere visione della Nota Illustrativa del CNF Tutti i dati riferibili alle generalità delle parti di cui alla relazione e agli atti e/o documenti allegati, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, dovranno risultare anonimi o pseudonimizzati.
  4. Possono essere annotate le difese d’ufficio?
    L’art. 8 co. 1 lett. b) del D.M. 144/2015 contiene espresso riferimento ad incarichi professionali fiduciari.

PER OPPORTUNA CONOSCENZA VI RIPORTIAMO IL TESTO AGGIORNATO DEL DM 144 DEL 2015.

DECRETO 12 agosto 2015 , n. 144

Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (15G00157)
Vigente al: 5-4-2021
Titolo I
Disposizioni generali

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visto l’articolo 9, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 22
luglio 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 28 agosto 2014;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri
effettuata con note del 2 aprile, del 4 maggio e del 22 luglio 2015;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalita’ per il
conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.

Art. 2

Avvocato specialista

1. Ai fini del presente decreto e’ avvocato specialista l’avvocato
che ha acquisito il titolo in uno dei settori di specializzazione di
cui all’articolo 3.
2. Il titolo di avvocato specialista e’ conferito dal Consiglio
nazionale forense in ragione del percorso formativo previsto
dall’articolo 7 o della comprovata esperienza professionale maturata
dal singolo avvocato a norma dell’articolo 8.
3. ((COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 1 OTTOBRE 2020, N. 163)).

Art. 3

(( (Settori di specializzazione). ))

((1. L’avvocato puo’ conseguire il titolo di specialista in non
piu’ di due dei seguenti settori di specializzazione:
a) diritto civile;
b) diritto penale;
c) diritto amministrativo;
d) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
e) diritto tributario, doganale e della fiscalita’
internazionale;
f) diritto internazionale;
g) diritto dell’Unione europea;
h) diritto dei trasporti e della navigazione;
i) diritto della concorrenza;
l) diritto dell’informazione, della comunicazione digitale e
della protezione dei dati personali;
m) diritto della persona, delle relazioni familiari e dei
minorenni;
n) tutela dei diritti umani e protezione internazionale;
o) diritto dello sport.
2. Nei settori di cui alle lettere a), b) e c) il titolo di
specialista si acquisisce a seguito della frequenza con profitto dei
percorsi formativi ovvero dell’accertamento della comprovata
esperienza relativamente ad almeno uno degli indirizzi di
specializzazione indicati nei commi 3, 4 e 5, in conformita’ alle
disposizioni del presente regolamento.
3. Al settore del diritto civile afferiscono i seguenti indirizzi:
a) diritto successorio;
b) diritti reali, condominio e locazioni;
c) diritto dei contratti;
d) diritto della responsabilita’ civile, della responsabilita’
professionale e delle assicurazioni;
e) diritto agrario;
f) diritto commerciale e societario;
g) diritto industriale, della proprieta’ intellettuale e
dell’innovazione tecnologica;
h) diritto della crisi di impresa e dell’insolvenza;
i) diritto dell’esecuzione forzata;
l) diritto bancario e dei mercati finanziari;
m) diritto dei consumatori.
4. Al settore del diritto penale afferiscono i seguenti indirizzi:
a) diritto penale della persona;
b) diritto penale della pubblica amministrazione;
c) diritto penale dell’ambiente, dell’urbanistica e
dell’edilizia;
d) diritto penale dell’economia e dell’impresa;
e) diritto penale della criminalita’ organizzata e delle misure
di prevenzione;
f) diritto dell’esecuzione penale;
g) diritto penale dell’informazione, di internet e delle nuove
tecnologie.
5. Al settore del diritto amministrativo afferiscono i seguenti
indirizzi:
a) diritto del pubblico impiego e della responsabilita’
amministrativa;
b) diritto urbanistico, dell’edilizia e dei beni culturali;
c) diritto dell’ambiente e dell’energia;
d) diritto sanitario;
e) diritto dell’istruzione;
f) diritto dei contratti pubblici e dei servizi di interesse
economico generale;
g) diritto delle autonomie territoriali e del contenzioso
elettorale;
h) contabilita’ pubblica e contenzioso finanziario-statistico.))

Art. 4

Aggiornamento dell’elenco delle specializzazioni

1. L’elenco dei settori di specializzazione di cui all’articolo 3
puo’ essere modificato ed aggiornato con decreto del Ministro della
giustizia, adottato con le forme di cui all’articolo 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 5

Elenchi degli avvocati specialisti

1. I consigli dell’ordine formano e aggiornano, a norma
dell’articolo 15, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 2012, n.
247, gli elenchi degli avvocati specialisti sulla base dei settori di
specializzazione di cui all’articolo 3 e li rendono accessibili al
pubblico anche tramite consultazione telematica. ((L’avvocato
specialista puo’ chiedere che nell’elenco siano specificati
l’indirizzo o gli indirizzi di cui all’articolo 3, comma 2, sino a un
massimo di tre per ciascun settore.))

Titolo II
Conseguimento del titolo

Art. 6

Disposizioni comuni

1. Per conseguire il titolo di avvocato specialista in uno dei
settori di specializzazione previsti dall’articolo 3, l’interessato
deve presentare domanda presso il consiglio dell’ordine
d’appartenenza che, verificata la regolarita’ della documentazione,
la trasmette al Consiglio nazionale forense.
2. Puo’ presentare domanda l’avvocato che:
a) negli ultimi cinque anni ha frequentato con esito positivo i
corsi di specializzazione di cui all’articolo 7, oppure ha maturato
una comprovata esperienza nel settore di specializzazione ai sensi
dell’articolo 8;
b) non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della
domanda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa
dall’avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in
violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;
c) non ha subito, nei due anni precedenti la presentazione della
domanda, la revoca del titolo di specialista.
3. Al fine dell’osservanza del limite di cui all’articolo 3 la
domanda puo’ contenere la rinuncia al titolo di specialista gia’
conseguito.
4. Nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il
Consiglio nazionale forense convoca l’istante per sottoporlo ad un
((colloquio per l’esposizione e la discussione dei titoli presentati
e della documentazione prodotta a dimostrazione della comprovata
esperienza nei relativi settori e indirizzi di specializzazione a
norma degli articoli 8 e 11.)). ((Il colloquio ha luogo davanti a una
commissione di valutazione composta da tre avvocati iscritti all’albo
speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e da
due professori universitari di ruolo in materie giuridiche in
possesso di documentata qualificazione nel settore di
specializzazione oggetto delle domande sottoposte a valutazione nella
singola seduta. Il Consiglio nazionale forense nomina un componente
avvocato, i restanti componenti sono nominati con decreto del
Ministro della giustizia. In previsione della seduta della
commissione, il Consiglio nazionale forense e il Ministro della
giustizia individuano i componenti in possesso della necessaria
qualificazione nell’ambito di un elenco tenuto presso il Ministero
della giustizia comprendente tutti i settori di specializzazione.
L’inserimento nell’elenco e’ disposto per gli avvocati su
designazione del Consiglio nazionale forense e, per i professori di
ruolo, su designazione del dipartimento di afferenza. Gli avvocati e
i professori universitari rimangono iscritti nell’elenco per un
periodo di quattro anni. La commissione di valutazione e’ presieduta
da uno dei membri nominati dal Ministro della giustizia e delibera a
maggioranza dei componenti una proposta motivata di attribuzione del
titolo o di rigetto della domanda. Il colloquio e’ diretto ad
accertare l’adeguatezza dell’esperienza maturata nel corso
dell’attivita’ professionale e formativa nel settore di
specializzazione in conformita’ ai requisiti e ai criteri di cui
all’articolo 8.))
5. Il Consiglio nazionale forense non puo’ rigettare la domanda
senza prima avere sentito l’istante.
6. Il Consiglio nazionale forense comunica il conferimento del
titolo all’istante ed al consiglio dell’ordine di appartenenza, ai
fini dell’iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 5.
7. Il titolo di specialista si intende conseguito con l’iscrizione
nell’elenco di cui all’articolo 5.

Art. 7

Percorsi formativi

1. I percorsi formativi consistono in corsi di specializzazione
organizzati dai Dipartimenti o dalle strutture di raccordo di cui
all’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n.
240 degli ambiti di giurisprudenza delle universita’ legalmente
riconosciute e inserite nell’apposito elenco del Ministero
dell’istruzione, universita’ e ricerca. I corsi di specializzazione
non possono avere inizio se non e’ stata verificata la conformita’
dei relativi programmi didattici a quanto disposto dal presente
regolamento e alle linee generali elaborate a norma del comma 2. La
verifica di cui al presente comma e’ svolta dal Ministero della
giustizia, tenuto conto delle proposte della commissione permanente
di cui al comma 2.
2. Presso il Ministero della giustizia e’ istituita una commissione
permanente composta da sei componenti, di cui due magistrati ordinari
nominati dal predetto Ministero, due avvocati nominati dal Consiglio
nazionale forense e due professori universitari in materie giuridiche
di prima e seconda fascia, anche a tempo definito, nominati dal
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. La
commissione elabora le linee generali per la definizione dei
programmi dei corsi di formazione specialistica, tenendo conto delle
migliori prassi in materia. La partecipazione alla commissione
permanente non comporta alcuna indennita’ o retribuzione a carico
dello stato, salvo il rimborso spese. L’incarico di componente della
commissione ha durata quadriennale. La commissione e’ presieduta da
uno dei componenti nominati dal Ministero della giustizia; delibera a
maggioranza dei componenti e, in caso di parita’, prevale il voto del
presidente.
3. Ai fini della organizzazione dei corsi, il Consiglio nazionale
forense o i consigli dell’ordine degli avvocati stipulano con le
articolazioni di cui al comma 1 apposite convenzioni per assicurare
il conseguimento di una ((formazione specialistica orientata
all’esercizio della professione nel settore e nell’indirizzo di
specializzazione)). Il Consiglio nazionale forense puo’ stipulare le
convenzioni anche d’intesa con le associazioni specialistiche
maggiormente rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera
s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
4. I consigli dell’ordine stipulano le predette convenzioni
d’intesa con le associazioni specialistiche maggiormente
rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s), della
legge 31 dicembre 2012, n. 247.
5. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono l’istituzione di
un comitato scientifico composto da sei membri di cui tre nominati da
una delle articolazioni di cui al comma 1, uno dei quali con funzioni
di coordinatore. Gli altri tre membri sono nominati da uno degli enti
o delle associazioni di cui ai commi 3 e 4. Il comitato scientifico
delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parita’, prevale
il voto del coordinatore.
6. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono, altresi’,
l’istituzione di un comitato di gestione composto da cinque membri di
cui tre nominati da uno degli enti o delle associazioni di cui ai
commi 3 e 4, uno dei quali con funzioni di direttore e coordinatore.
Il comitato di gestione delibera a maggioranza dei componenti.
7. Il comitato scientifico individua il programma dettagliato del
corso di formazione specialistica, tenendo conto delle linee generali
elaborate a norma del comma 2, con l’indicazione, da proporre al
comitato di gestione, delle materie, delle ore destinate a ciascuna
di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti.
8. I docenti devono essere individuati esclusivamente tra i
professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, avvocati
di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio avanti
le giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano conseguito almeno
la seconda valutazione, e, per particolari esigenze e per le sole
materie non giuridiche, il cui carico non potra’ superare un quinto
del totale, esperti di comprovata esperienza professionale almeno
decennale nello specifico settore di interesse.
9. Il comitato di gestione nomina i docenti tra quelli proposti dal
comitato scientifico, cura l’organizzazione esecutiva dei corsi, e
assume tutte le determinazioni necessarie per il loro corretto
svolgimento.
10. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 possono prevedere che le
lezioni in cui si articolano i corsi avvengano a distanza con
modalita’ telematiche. In tal caso il comitato di gestione garantisce
la presenza nella sede esterna di un tutor, anche per il rilevamento
delle presenze, e di un sistema audiovisivo che consente ai discenti
di interloquire con il docente in tempo reale. Il costo di iscrizione
per la frequenza a distanza deve essere uguale a quello sostenuto dai
partecipanti nella sede del corso.
11. Il comitato di gestione, d’intesa con il comitato scientifico,
determina la quota di iscrizione al corso in modo da garantire
esclusivamente l’integrale copertura delle spese di funzionamento e
docenza nonche’ delle spese di organizzazione e gestione, ivi incluse
quelle relative al comitato di gestione e al comitato scientifico.
12. L’organizzazione dei corsi deve aver luogo in conformita’ ai
seguenti criteri:
a) durata almeno biennale e didattica non inferiore a 200 ore;
b) composizione mista ed adeguata qualificazione del corpo
docente;
c) didattica frontale non inferiore a 100 ore;
d) obbligo di frequenza nella misura minima dell’ottanta per
cento della durata del corso;
e) previsione di almeno una prova, scritta e orale, al termine di
ciascun anno di corso, volta ad accertare l’adeguato livello di
preparazione del candidato.
((12-bis. Il corso, di durata complessiva almeno biennale, relativo
ad uno dei settori di specializzazione di cui all’articolo 3, comma
1, lettere a), b) e c), prevede una parte generale e una parte
speciale di durata non inferiore a un anno destinata alla
specializzazione in uno degli indirizzi afferenti al settore.))
13. La prova di cui al comma 12, lettera e), e’ valutata da una
commissione nominata dal comitato scientifico e composta per almeno
due terzi da membri che, sebbene rientranti nelle categorie di cui al
comma 8, non devono appartenere al corpo docente del corso.

Art. 8

Comprovata esperienza

1. Il titolo di avvocato specialista puo’ essere conseguito anche
dimostrando la sussistenza congiunta dei seguenti requisiti:
a) di avere maturato un’anzianita’ di iscrizione all’albo degli
avvocati ininterrotta e senza sospensioni di almeno otto anni;
b) di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo,
prevalente e continuativo attivita’ di avvocato in uno dei settori di
specializzazione di cui all’articolo 3, mediante la produzione di
documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che
l’avvocato ha trattato nel quinquennio incarichi professionali
fiduciari rilevanti per quantita’ e qualita’, almeno pari a ((dieci
per anno)). Ai fini della presente lettera non si tiene conto degli
affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e
necessitano di un’analoga attivita’ difensiva.
((2. Nell’accertamento dei requisiti di cui al presente articolo,
la commissione di cui all’articolo 6, comma 4, valuta la congruenza
dei titoli presentati e degli incarichi documentati con il settore e,
se necessario, con l’indirizzo di specializzazione indicati dal
richiedente. Anche in deroga al previsto numero minimo di incarichi
per anno, la commissione tiene conto della natura e della particolare
rilevanza degli incarichi documentati e delle specifiche
caratteristiche del settore e dell’indirizzo di specializzazione)).

Titolo III
Mantenimento del titolo

Art. 9

Disposizioni comuni

1. L’avvocato specialista, ogni tre anni dall’iscrizione
nell’elenco di cui all’articolo 5, dichiara e documenta al consiglio
dell’ordine d’appartenenza l’adempimento degli obblighi di formazione
permanente nel settore di specializzazione, a norma degli articoli 10
ed 11.
2. Il consiglio dell’ordine di appartenenza:
a) cura la tempestiva trasmissione al Consiglio nazionale forense
della dichiarazione e della documentazione, esprimendo parere non
vincolante sul mantenimento del titolo di specialista;
b) ovvero comunica al Consiglio nazionale forense il mancato
deposito della dichiarazione e della documentazione.

Art. 10

Aggiornamento professionale specialistico

1. Il Consiglio nazionale forense e i consigli dell’ordine,
d’intesa con le associazioni forensi specialistiche maggiormente
rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s), della
legge 31 dicembre 2012, n. 247, promuovono l’organizzazione di corsi
di formazione continua nelle materie specialistiche.
2. Ai fini del mantenimento del titolo di specialista l’avvocato
deve dimostrare di avere partecipato in modo proficuo e continuativo
a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore di
specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel
triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno.

Art. 11

Esercizio continuativo della professione nel settore di
specializzazione

1. Il titolo di avvocato specialista puo’ essere mantenuto anche
dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo
assiduo, prevalente e continuativo attivita’ di avvocato in uno dei
settori di specializzazione di cui all’articolo 3, mediante la
produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale,
comprovante che l’avvocato ha trattato nel triennio incarichi
professionali fiduciari rilevanti per quantita’ e qualita’, almeno
pari a ((dieci per anno)). Ai fini del presente articolo non si tiene
conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche
e necessitano di un’analoga attivita’ difensiva. ((Nella valutazione
dei requisiti di cui al presente articolo, si applica quanto previsto
dall’articolo 8, comma 2.))

Titolo IV
Revoca del titolo

Art. 12

Revoca del titolo

1. Il titolo di avvocato specialista e’ revocato dal Consiglio
nazionale forense, a seguito di comunicazione del Consiglio
dell’Ordine, nei seguenti casi:
a) irrogazione di sanzione disciplinare definitiva, diversa
dall’avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in
violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;
b) mancato adempimento degli obblighi di formazione continua
ovvero dell’obbligo di deposito nei termini della dichiarazione e
della documentazione di cui all’articolo 9, comma 1.
2. Il Consiglio nazionale forense, di propria iniziativa o su
segnalazione del consiglio dell’ordine o di terzi puo’ dar corso al
procedimento per la revoca del titolo di avvocato specialista nei
casi di grave e comprovata carenza delle specifiche competenze del
settore di specializzazione.
3. Prima di provvedere alla revoca del titolo il Consiglio
nazionale forense deve sentire l’interessato.
4. La revoca del titolo e’ comunicata al consiglio dell’ordine per
la cancellazione dall’elenco di cui all’articolo 5 ed ha effetto
dalla notificazione del relativo provvedimento all’interessato a cura
del medesimo consiglio dell’ordine.
5. Fermo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera c), la
revoca del titolo non impedisce di conseguirlo nuovamente.

Titolo V
Disposizioni transitorie e finali

Art. 13

Funzioni del Consiglio nazionale forense

1. Le funzioni affidate dal presente regolamento al Consiglio
nazionale forense possono essere delegate ad apposito comitato,
costituito da cinque componenti del Consiglio, designati dal
Consiglio stesso.
2. Il comitato elegge il presidente e puo’ delegare uno o piu’
componenti per lo svolgimento delle funzioni istruttorie.

Art. 14

Disposizione transitoria

1. L’avvocato che ha conseguito nei cinque anni precedenti
l’entrata in vigore del presente regolamento un attestato di
frequenza di un corso almeno biennale di alta formazione
specialistica conforme ai criteri previsti dall’articolo 7, comma 12,
organizzato da una delle articolazioni di cui al comma 1 del medesimo
articolo, ovvero dal Consiglio nazionale forense, dai consigli
dell’ordine degli avvocati o dalle associazioni specialistiche
maggiormente rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera
s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, puo’ chiedere al Consiglio
nazionale forense il conferimento del titolo di avvocato specialista
previo superamento di una prova scritta e orale. All’organizzazione e
alla valutazione della prova di cui al periodo precedente provvede
una commissione composta da docenti rientranti nelle categorie di cui
all’articolo 7, comma 8, nominati dal Consiglio nazionale forense.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che
hanno conseguito un attestato di frequenza di un corso avente i
requisiti previsti dal predetto comma iniziato prima della data di
entrata in vigore del presente regolamento e alla stessa data non
ancora concluso.

Art. 15

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi sessanta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, addi’ 12 agosto 2015

Il Ministro: Orlando
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2015
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 2293

Con la speranza di svolgere nel migliore dei modi il nostro ruolo di rappresentanti di categoria e salvi eventuali errori, sempre compiuti in buona fede, rimaniamo a vostra disposizione per ogni eventuale, ulteriore info, anche al numero 3358238762.

Con l’impegno di sempre.
Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti

Informazione equidistante ed imparziale, che offre voce a tutte le fonti di informazione

Advertisement
Articolo precedenteMore digital,more human Laboratori Culturali al Piccolo museo del diario
Articolo successivoEpilessia farmacoresistente: paziente padovana costretta da anni chiusa in casa, negata assistenza e diritti legittimi

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui