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La tecnologia ha fatto passi da gigante e l’era della digitalizzazione ci sta immettendo in un mondo del tutto nuovo ma, probabilmente, più efficiente.

Le apparecchiature di registrazione audio e video hanno raggiunto dimensioni quasi invisibili promettendo, di contro, una resa eccezionale per chiarezza dei suoni e delle immagini girate.

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Registrare di nascosto filmando e registrando suoni, per esempio, in un incontro con contenuti scottanti del quale ci si vuole assicurare una documentazione è una attività lecita e del tutto legale.

Due sentenze, la numero 7239/99: ‘’Costituisce “prova” e può essere custodita legittimamente per poi utilizzarla durante il processo all’occorrenza’’ e la numero 36747 del settembre 2003 lo sanciscono chiaramente. In particolare la seconda citata recita che: «le registrazioni di colloqui, riunioni, anche fatte “di nascosto”, sono perfettamente lecite ed hanno lo stesso valore di una nota scritta; peraltro, la cosiddetta “registrazione audio” rappresenta un valido elemento di prova davanti al giudice».

Ragionevolmente si intuisce che questi supporti soccorrono chi vuole provare la fraudolenza di comportamenti, la spregiudicatezza di proposte, la corruzione e quant’altro da una conversazione a quattrocchi non sarebbe possibile dimostrare a terzi men che meno in un Tribunale.

Dunque, il soggetto che vuole mostrare ed addurre in giudizio le registrazioni audio-video di un incontro ritenuto come minimo ‘’compromettente’’ può farlo se questi dispositivi sono stati usati personalmente durante l’incontro. Infatti non sarebbero ammissibili prove fornite da dispositivi lasciati in ambienti senza la presenza di chi vuole ottenerle.

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