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A cura degli Avv. Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti
gentili colleghi ,
stiamo ricevendo numerose richieste di chiarimenti sul pagamento dei diritti delle copie esecutive.
Al fine di permettere ai colleghi di dirimere eventuali dubbi, abbiamo ritenuto opportuno approfondire la problematica.
Le fonti normative di riferimento sono il  il nuovo testo dell’art. 23 del D.L. Ristori e la Circolare dell’8 febbraio 2021 del Ministero della Giustizia.
In virtù dell’introduzione del comma 9 bis dell’art. 23, avvenuto a seguito di conversione del D.L. 137/2020, con L. 176/2020, è stata prevista la possibilità di richiedere ed ottenere titoli con forma esecutiva telematicamente.
Questa nuova modalità per la richiesta di copie esecutive in modalità telematica ha posto dubbi interpretativi  sulla legittimità del versamento dei diritti di copia previsti dal D.P.R. 115 del 2002.
Il Ministero della Giustizia, con circolare dell’8 febbraio 2021, previo pare dell’ufficio legislativo, che ha evidenziato la difficoltà, in difetto di una specifica norma impositiva, a sostenere che l’attività di formazione della copia esecutiva da parte del cancelliere sia soggetta a tributo, ha affermato che gli uffici giudiziari che dovranno rilasciare le copie esecutive con modalità telematica nel periodo emergenziale non dovranno richiedere il versamento dei diritti di copia.
Pertanto, fino al termine previsto dall’art. 1 del D.L.19 del 2020 ( attualmente 30 APRILE 2021), non sono dovuti i diritti di copia per il rilascio di copie telematiche.
Viceversa, per le copie analogiche saranno dovuti i diritti di copia, anche tramite pagamento sulla piattaforma PagoPA.
Per maggiori informazioni Vi riportiamo in allegato il testo della circolare ministeriale.
Con la speranza di svolgere nel migliore dei modi il nostro ruolo di rappresentanti di categoria e salvi eventuali errori, sempre compiuti in buona fede, rimaniamo a vostra disposizione per ogni eventuale, ulteriore info, anche al numero 3358238762.
Con l’impegno di sempre.
Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

Oggetto: copia esecutiva informatica- art. 23, comma 9bis, decreto legge n. 137 del 28.10.2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176 – diritti di copia. Rif. prot. DAG n. 7550.E del 14.01.2021
Sono pervenute a questa Direzione generale diverse richieste di chiarimento in merito alla possibilità di percepire i diritti di copia per la predisposizione della copia esecutiva “rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico”, secondo la previsione dall’art. 23, comma 9bis, del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176.
In particolare, gli uffici chiedono se la predisposizione di tale copia esecutiva sia esente dal versamento dei diritti di copia o se debbano essere versati i diritti previsti dalla tabella n.7 di cui all’articolo 268 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 per la sola predisposizione del “documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l’intestazione e la formula di cui all’art. 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l’indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta”.
La problematica sollevata dagli uffici giudiziari è stata prontamente affrontata da questa Direzione generale con due distinte note (prot. 183324.0 del 13.11.2020 e prot. DAG 212102.0 del 29.12.2020) indirizzate al Gabinetto del Ministro con le quali è stata evidenziata, tra l’altro, la necessità di richiedere all’Ufficio legislativo una valutazione sulla debenza dei diritti di copia per il rilascio della copia esecutiva informatica prevista dalla legge di conversione del d.l. n. 137 del 2020.
L’Ufficio Legislativo ha riscontrato la richiesta di questa Direzione generale (nota prot. LEG3/1/1-55 del 18 gennaio 2021 — prot. DAG 10137.E del 18.01.2021), affermando che “sulla base delle disposizioni vigenti i diritti di copia non sono certamente dovuti per l’estrazione della copia esecutiva da parte del difensore (o di altro soggetto abilitato), mentre d’altro lato in difetto di una specifica norma impositiva appare complesso sostenere che l’attività di formazione della copia esecutiva telematica da parte del cancelliere (che logicamente e cronologicamente precede l’estrazione) sia soggetta a tributo. La questione, dunque, come opportunamente segnalato dalla Direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia, merita ulteriori approfondimenti anche nella prospettiva di un apposito intervento normativo, che dovrebbe espressamente prevedere nell’ipotesi in esame il pagamento dei diritti di copia (preferibilmente con modalità telematica); ciò anche al fine prevenire l’insorgere di un complesso contenzioso ed evitare la perdita di significativi introiti per l’erario”.
Questa Direzione generale ritine dunque che, al momento, non sia possibile discostarsi dal parere espresso dall’Ufficio Legislativo, che ha già evidenziato la possibilità di minori introiti per le casse dello Stato.
Ciò posto, considerato che in base a quanto stabilito dall’articolo 23, comma 1, del d.l. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, la norma in esame troverà applicazione limitatamente al periodo emergenziale (“Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9-ter”), gli uffici giudiziari dovranno, nell’arco temporale previsto dalla norma, rilasciare le copie esecutive con modalità telematica senza richiedere il versamento dei diritti di copia previsti dal d.P.R. n. 115 del 2002.
Va da sé che le richieste di copia esecutiva in formato analogico dovranno, per contro, essere precedute dal versamento dei relativi diritti di copia che, ricordiamo, possono comunque essere versati con modalità telematica attraverso la piattaforma PagoPA.
Le SS.LL. sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di assicurare idonea diffusione della presente circolare.
Roma, 4 febbraio 2021
IL DIRETTORE

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