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Ambiente: una “Transazione Ecologica” per l’area del polo petrolchimico di Augusta, Melilli e Priolo

L’iniziativa parte dallo studio legale Giuliano, Amato & Associati, con l’intento di risanare i danni ambientali e realizzare un progetto di sviluppo sostenibile del territorio dell’area industrializzata di Augusta, Melilli e Priolo

Siracusa, 3 giugno 2021 – Elaborare una proposta condivisa di transazione ecologica per l’area industrializzata di Augusta, Melilli e Priolo.

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È l’obiettivo dello Studio Legale Giuliano, Amato & Associati che ha già avviato la redazione di un “position paper” da proporre agli stakeholders territoriali (istituzioni, imprese, enti locali e associazioni).

Lo studio legale, istituto di ricerca giuridico – sociale, iscritto all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche, attraverso lo strumento legislativo della “Transazione Ecologica” si pone gli obiettivi di velocizzare gli interventi di risanamento ambientale e lanciare la riconversione produttiva della vasta area costiera della Sicilia orientale interessata dalla massiccia e invasiva industrializzazione.

“In un momento storico ed economico sociale contrassegnato dalla resilienza, dopo l’emergenza sanitaria, ci sembra doveroso – si legge in un comunicato dello studio legale – porre nel dibattito pubblico sull’utilizzo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Next Generation UE la necessità che tutta l’aria del polo petrolchimico di Augusta-Melilli-Priolo ricorra all’istituto della cosiddetta Transazione Ecologica”.

Risanamento ambientale e riconversione

“Questo strumento rappresenta una consapevolezza comune dell’importanza dell’ambiente e della riparazione dei danni arrecati – afferma il Presidente del CdA Avv. Giancarlo Giuliano – che metta l’accento non solo sulle responsabilità di danno ambientale ma su una riparazione condivisa, un ristoro per l’intera comunità a cui appartengono anche le attività produttive interessate”.

“Dopo il protocollo sulla zona ad alto rischio industriale questo strumento – afferma il Prof. Avv. Daniel Amato (www.avvprofdanielamato.it) docente di diritto dell’Unione Europea ed esperto in diritto ambientale – consentirebbe di utilizzare al meglio, con una cornice normativa e programmatica efficace la gran mole di risorse che il PNRR, il Next Generation UE e le Zes attrarranno. Sarebbe un passo concreto per dirci parte di una comunità con una chiara governance di sviluppo sostenibile”.

La normativa

Il legislatore è nuovamente intervenuto sulla disciplina del danno ambientale e dei relativi effetti attraverso il d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, nella l. 27 febbraio 2009, n. 13, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente».

Le norme in oggetto hanno introdotto significative disposizioni l’art. 2, intitolato appunto al danno ambientale, disciplinando la possibilità di predisporre uno schema contrattuale di concerto con i soggetti (enti locali, associazioni ecc.) a vario titolo interessati nell’eventualità «che il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio stipuli transazioni con una o più imprese pubbliche o private, circa la spettanza e la quantificazione degli oneri di bonifica, degli oneri di ripristino, nonché del danno ambientale di cui agli artt. 18 l. 8 luglio 1986, n. 349, e 300 D.lg. 3 aprile 2006, n. 152, e degli altri eventuali danni di cui lo Stato o altri enti pubblici territoriali possano richiedere il risarcimento».

La transazione introdotta nel 2009 si pone come alternativa esplicita e potenzialmente «onnicomprensiva» in tutte le ipotesi di danno ambientale «pubblicistico».

Per altro verso, fornisce una soluzione teleologicamente difforme sia quanto a ratio, sia quanto ad obiettivi, rispetto a quelle contenute nel D.lg. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto affianca ed, in parte, sovrappone, ai vigenti strumenti di riparazione del danno ambientale un meccanismo di «contabilizzazione» del danno, ossia una sorta di «condono».

Gli obiettivi

L’intento appare dunque quello di velocizzare gli interventi di riparazione del danno ambientale e di rilancio produttivo delle aree inquinate ricomprese in «siti di interesse nazionale», superando, ove possibile, con una transazione i contenziosi legali che spesso paralizzano e, conseguentemente, penalizzano gli interventi di bonifica.

Il modello legale di cui all’art. 2 l. 27 febbraio 2009, n. 13, mutua talune caratteristiche delle disposizioni civilistiche in tema di transazione, ed altre da quelle pubblicistiche inerenti agli accordi amministrativi, come una sorta di accordo di programma che sancisce una governance territoriale.

Il gruppo di ricerca dello studio si propone di collaborare con gli attori socio – economico ed istituzionali territoriali per fare quadrato e approfondire le tematiche in maniera volontaria, avendo autofinanziato la ricerca accademica.

Per approfondimenti rimandiamo al sito del Prof. Avv. Daniel Amato all’indirizzo www.avvprofdanielamato.it.

 

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