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Proposta: IMU sugli immobili strumentali totalmente deducibile dal 2021. 

 

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La piena deducibilità fiscale dell’IMU sugli immobili strumentali non può attendere il 2022, con effetti finanziari dal 2023 come prevede l’attuale testo normativo, ma deve essere consentita dal corrente anno 2021.

E’ altresì indispensabile che l’IMU diventi deducibile anche ai fini IRAP.

Il delicato tema di cui si tratta è stato oggetto di numerosi interventi normativi che hanno variato di volta in volta la percentuale di deducibilità.

Vale la pena ricordare che la Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) in vigore dal 01.01.2019, modificando l’art. 14 del D. Lgs. 23/2011, aveva previsto che l’IMU degli immobili strumentali fosse deducibile dalle imposte sui redditi a partire dall’anno 2019 nella misura del 40% in luogo delle precedenti percentuali del 30% per il solo periodo d’imposta 2013 e del 20% dall’anno 2014.

Il D.L. n. 34 del 30.04.2019 (Decreto Crescita), solo dopo 4 mesi (ci risiamo con la solita schizofrenia fiscale) ha però modificato la Legge di Bilancio 2019 intervenendo di nuovo sull’art. 14 del D. Lgs. 23/2011 e prevedendo, un aumento graduale della percentuale di deducibilità come segue:

– 50% per il periodo di imposta 2019;

– 60% per gli anni 2020 e 2021;

– 70% per l’anno 2022;

-100% a regime dall’anno 2023.

Il D.L. Crescita è stato convertito nella Legge il 29.06.2019, ma dopo 6 mesi è intervenuta la Legge n. 160 del 27.12.2019, conosciuta come Legge di Bilancio 2020, che ha modificato ancora una volta la deducibilità IMU in questo modo:

– 50% per il periodo di imposta 2019;

– 60% per gli anni 2020 e 2021;

-100% a regime dall’anno 2022.

Dall’evoluzione normativa illustrata emerge come la tormentata deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali, sia stato motivo di discussione e di più completa confusione.

Curioso è capire i tempi in cui sono avvenuti questi “cambi di passo delle percentuali”.

Ci spieghiamo meglio.

Nell’anno 2013 la deducibilità IMU era fissata al 30% e dall’anno 2014 è scesa al 20%. Decisione presa dal Governo Letta con la Legge di Stabilità n. 147/2013.

Siamo andati avanti così fino al 2019 ma nel frattempo:

Il gruppo del movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, attraverso il proprio blog il 29.08.2013 scriveva: “Senza dimenticare la presa in giro sulla deducibilità Imu per le imprese che è limitata al 50% (in realtà al 30%). In realtà sarebbe servita una reale abolizione dell’imposta anche sui capannoni strumentali. Invece la deducibilità non è nemmeno estesa all’Irap. Come al solito il governo disprezza chi produce ricchezza e si prepara a gabbare tutti i cittadini”. Il M5S in quel periodo era all’opposizione.

Il 28.05.2014 il Ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan del Governo Renzi rispondeva ad un question time alla Camera ad una interrogazione della Lega in questo modo: “Ulteriori interventi sia per la deducibilità dell’Imu dalle imposte sui redditi sia un’ulteriore riduzione dell’Irap richiederebbero il reperimento di ingenti risorse finanziarie”.

In data 20.07.2018 il Sen. Gilberto Pichetto Fratin, nel corso della Conferenza stampa al Senato sulle proposte fiscali di Forza Italia comunicava che “sull’imu sui beni strumentali delle imprese stabiliamo la sua deducibilità completa, riducendo così il carico fiscale su proprietari e società proprietarie di capannoni sfitti o non utilizzati”. Il Governo in carica era quello di Conte I.

Il 18.09.2019 il Sen. Antonio Misiani, Sottosegretario di Stato per l’Economia e le Finanze del Governo Conte II sosteneva che avrebbe potuto trovare posto anche l’anticipazione della deducibilità al 100% dell’IMU sugli immobili strumentali. Una deducibilità che è stata innalzata dal 20 al 40% dalla Legge di Bilancio 2019 e poi portata al 50% dal decreto crescita con la prospettiva di arrivare al 100% a partire dal 2023. «Il D.L. Crescita ha stabilito un percorso, ne discuteremo nel corso della legge bilancio», dichiarava Misiani. «Ne parlerò con il ministro Roberto Gualtieri, i costi di realizzazione della misura sono affrontabili, non stratosferici».

Come si può notare, Governi di differenti colori, maggioranze diverse che hanno governato in un certo periodo, opposizioni che si sono avvicendate a turno, proposte, question time, dichiarazioni pubbliche e promesse, ma il risultato non cambia: l’IMU è sempre rimasta deducibile in percentuale ai fini delle imposte dirette e indeducibile per l’IRAP.

Ma non finisce qui. A dare una “spallata” alla inconcepibile indeducibilità parziale o totale per l’IRAP, ci ha pensato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 262 del 04.12.2020 sostenendo che l`IMU sugli immobili strumentali è “un costo fiscale inerente di cui non si può precludere, senza compromettere la coerenza del disegno impositivo, la deducibilità una volta che il legislatore abbia, nella propria discrezionalità, stabilito per il reddito d`impresa il criterio di tassazione al netto”. È questo il passaggio della motivazione della sentenza, con cui la Corte ha dichiarato incostituzionale “per violazione del principio di coerenza, e quindi di ragionevolezza (articoli 3 e 53 della Costituzione)”, l`indeducibilità, dall`imponibile delle imposte dirette sui redditi d`impresa, dell`IMU relativa agli immobili strumentali.

In particolare, la Corte ha stabilito che l`originaria linearità del decreto legislativo sul federalismo fiscale municipale, di cui l`IMU costituiva un tassello essenziale, è stata travolta dai successivi interventi normativi per effetto di un`evoluzione poco lineare e sistematica; l`IMU è stata, infatti, radicalmente trasformata, divenendo, tra l`altro, un tributo particolarmente gravoso e critico per le imprese.

La Corte rileva altresì che il “legislatore è tenuto a rispondere in modo trasparente, aumentando l`aliquota dell`imposta principale, non attraverso incoerenti manovre sulla deducibilità, che si risolvono in discriminatori, sommersi e rilevanti incrementi della base imponibile a danno solo di alcuni contribuenti”.

La Corte Costituzionale però esclude di estendere, in via conseguenziale, l`illegittimità costituzionale alle disposizioni che negli anni successivi hanno introdotto una deducibilità solo parziale dell`IMU sugli immobili strumentali, perché in questo percorso normativo il legislatore si è gradualmente corretto, fino a giungere ad una totale deducibilità a partire dall’anno 2022 che definisce “certamente non più procrastinabile”.

Per i numerosi motivi elencati questa Fondazione, vista anche la situazione di totale emergenza Covid e le difficoltà economiche delle attività d’impresa e professionali, richiede di rivedere l’attuale normativa e rendere non solo deducibile l’IMU degli immobili strumentali già dall’anno 2021 ma di considerarla deducibile anche ai fini IRAP.

 

Livorno, 14.10.2021

FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI

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