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CON L’IMPEGNO DI SEMPRE….ROBERTO NICODEMI E GIORGIA CELLETTI
C

C.O.A. ROMA:
RICHIESTO ESONERO OBBLIGO FORMATIVO
– INFO N° 344 –
A cura degli Avv. Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti

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Cari colleghi,
nell’augurare a voi ed ai vostri cari i migliori auguri di un sereno periodo natalizio,
Vi ricordiamo che  per essere in regola con formazione per l’anno 2021 è obbligatorio aver acquisito 15 crediti formativi di cui 12  ordinari e 3 deontologici.
Dalla formazione sono esonerati di diritto i colleghi che hanno compiuto 60 anni ovvero raggiunto i  25 anni di iscrizione.
E’ comunque possibile richiedere l’esonero dall’obbligo formativo per particolari situazioni legate alla crescita dei figli ovvero a situazioni mediche, vostre o dei vostri familiari.
Nel caso ci fossero le condizioni previste per richiedere il suddetto esonero, vi riportiamo l’istanza che dovrà essere compilata  ed inviata alla mail del Centro Studi del COA: centrostudi@ordineavvocati.roma.it.
Nell’istanza sono indicate le ipotesi che permettono di ottenere l’esonero.
Ricordatevi di allegare all’stanza i documenti necessari.
L’istanza sarà oggetto di analisi nell’adunanza del COA e, se accolta, la certificazione dell’esonero e la delibera consiliare sarnno inserite nell’area personale.
Per completezza vi riportiamo anche l’articolo 8 del vigente regolamento del COA Roma.
Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma Il/La sottoscritto/a Avv./Dott.______________________________________________________ Tessera n.:________________________________________________________________________ Iscritto/a all’Albo degli Avvocati dal:______________________________________________ Iscritto/a nel Registro dei Praticanti Abilitati dal:___________________________________ E-mail:____________________________________________________________________________ Telefono:__________________________________________________________________________
CHIEDE L’ESONERO
dall’obbligo formativo professionale, ai sensi del Regolamento per la formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 16.07.2014 e dal Regolamento attuativo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, in quanto ricorre la seguente ipotesi: ESONERO TOTALE(compresa materia deontologica) per l’anno/gli anni________________________ gravidanza e parto (allegare attestazione medica del parto ovvero della data presunta del parto) adempimento dei doveri collegati alla maternità in presenza di figli minori (allegare certificato di nascita) adempimento dei doveri collegati paternità in presenza di figli minori (allegare certificato di nascita) grave malattia infortunio altre particolari condizioni personali di analoga rilevanza interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale trasferimento dell’attività professionale all’estero cause di forza maggiore ESONERO(esclusa materia deontologica) per l’anno/per gli anni_________________________________ dottori di ricerca che svolgono attività didattiche, nell’ambito di insegnamenti giuridici presso le università dottorandi di ricerca che svolgono attività didattiche, nell’ambito di insegnamenti giuridici presso le università assistenti ordinari che svolgono attività didattiche, nell’ambito di insegnamenti giuridici presso le università ricercatori che svolgono attività didattiche, nell’ambito di insegnamenti giuridici presso le università cultori della materia che svolgono attività didattiche, nell’ambito di insegnamenti giuridici presso le università iscritti che prestano le funzioni di Magistrato Onorario iscritti che prestano le funzioni di di Vice Procuratore Onorario iscritti che prestano le funzioni di componenti delle Commissioni Tributarie ESONERO(ridotto del 50%) per l’anno/per gli anni___________________________________________ coniugi che versano in stato d’invalidità totale o parziale a partire dal 75%, asseverata dagli organi sanitari a ciò preposti. figli che versano in stato d’invalidità totale o parziale a partire dal 75%, asseverata dagli organi sanitari a ciò preposti Si allega documentazione comprovante quanto dichiarato Roma,____________________________________________________________________________ Firma_____________________________________________________________________________
Art. 8 Esenzioni ed esoneri
1. Sono esentati dall’obbligo di formazione continua gli avvocati sospesi dall’esercizio professionale, ai sensi dell’articolo 20, comma 1 della legge professionale, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all’albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.
2. Sono altresì esonerati dall’obbligo formativo, su domanda dell’interessato che ne documenti la causa e la durata, gli iscritti che si trovino in una situazione d’impedimento determinato da: a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori; b) grave malattia o infortunio, asseverata dagli organi sanitari a ciò preposti od altre condizioni personali di analoga rilevanza personali e/o dei familiari; c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero; d) cause di forza maggiore; e) altre ipotesi eventualmente stabilite dal COA.
3. Sono altresì esonerati dall’obbligo di formazione continua, a domanda e fermi gli obblighi formativi in materia di deontologia e ordinamento professionale, i dottori di ricerca, i dottorandi di ricerca, gli assistenti ordinari, i ricercatori e i cultori della materia che svolgono attività didattiche, nell’ambito di insegnamenti giuridici presso le università, gli iscritti che prestano le funzioni di Magistrato Onorario, di Vice Procuratore Onorario e di componenti delle Commissioni Tributarie.
4. L’esonero ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell’impedimento e comporta la riduzione dei Crediti Formativi da acquisire nel corso del triennio, anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell’impedimento.
5. Gli avvocati che hanno conseguito il titolo di specialista ai sensi dell’art. 9 della legge professionale sono soggetti all’obbligo di formazione continua ai sensi delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento specifico per il conseguimento e mantenimento del titolo di avvocato specialista, adottato con decreto del Ministro della giustizia.
Con la speranza di svolgere nel migliore dei modi il nostro ruolo di rappresentanti di categoria e salvi eventuali errori, sempre compiuti in buona fede, rimaniamo a vostra disposizione per ogni eventuale, ulteriore info, anche al numero 3286928765.
Con l’impegno di sempre.
Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti??

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