CON L’IMPEGNO DI SEMPRE….ROBERTO NICODEMI E GIORGIA CELLETTI
FORMAZIONE CONTINUA AVVOCATI : ANNO 2022
– INFO N° 381 –
A cura degli Avv. Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti
Cari colleghi,
VI rammentiamo che per l’anno 2022, per essere in regola con la formazione continua, prevista per il mantenimento del titolo di avvocato, si dovranno acquisire 15 crediti formativi di cui 3 deontologici.
Al fine di fornirvi una completa visione dell’obbligo formativo per l’anno corrente, vi riportiamo la delibera del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE del 17 dicembre 2021.
DELIBERA n. 513
FORMAZIONE CONTINUA
Il Consiglio Nazionale Forense,
− considerato che l’emergenza COVID 19 rende necessario che la formazione
degli Avvocati avvenga osservando standard di sicurezza per la
salvaguardia della salute e che, allo stato, tanto è possibile mantenendo
adeguato distanziamento sociale oppure attraverso la formazione a
distanza;
− considerato che, ai sensi dell’art. 17 c. 2 del Regolamento C.N.F. n. 6 del
16/07/2014 e successive modifiche (di seguito: Regolamento), il C.N.F. è
competente a concedere l’accreditamento per la Formazione a distanza
salvo se riferita ad eventi già̀ previamente accreditati, che devono
comunque essere sottoposti alla preventiva valutazione da parte della
Commissione centrale per l’accreditamento della formazione costituita
presso il C.N.F. (di seguito: Commissione centrale), circa la rispondenza dei
requisiti tecnici proposti con quelli previsti dalla “Nota tecnica
sull’accreditamento delle attività di Formazione a distanza (FAD)” (di
seguito: Nota tecnica FAD);
− considerato che, ai sensi dell’art. 17 c. 3 del Regolamento gli Ordini hanno
poteri di accreditamento e valutazione degli eventi formativi organizzati a
livello locale o distrettuale;
− considerato che il C.N.F., in virtù della propria delibera-quadro n. 16 del 23
ottobre 2015, ha stipulato protocolli d’intesa per la formazione con alcune
associazioni forensi maggiormente rappresentative riconoscendo, all’attività
di formazione e aggiornamento dalle stesse svolta nell’area giuridica di loro
competenza, valenza scientifica, nonché congruenza e coerenza rispetto
alle finalità del Regolamento ed autorizzandole ad attribuire agli eventi dalle
stesse organizzate nell’area giuridica di loro competenza, i crediti formativi
secondo le indicazioni dell’art. 20 e con i criteri di cui all’art. 21 del
Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione
centrale;
− considerata la necessità di facilitare e incrementare il ricorso alla
formazione a distanza in virtù dell’emergenza sanitaria in corso e delle
disposizioni relative vigenti che vietano l’assembramento di persone;
− considerato che la mole di richieste relative all’accreditamento di eventi con
la metodologia della FAD non consentirebbe un rapido accreditamento degli
stessi in modo da agevolare la formazione degli iscritti;
− considerato che la Nota tecnica FAD stabilisce al punto 2.2., ai fini
dell’accreditamento, l’obbligo, per i Soggetti promotori, di adottare
strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di
certezza, l’effettiva e continua partecipazione dell’iscritto;
delibera che
1) in deroga agli artt.17 c. 2 e 22 c. 7 del Regolamento, gli Ordini Territoriali
potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi
organizzati in proprio o tramite le proprie Fondazioni con la modalità FAD
secondo le indicazioni dell’art. 20 Regolamento e con i criteri di cui all’art.
21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla
Commissione centrale, che potrà essere consultata allo scopo anche per
specifiche attività formative, a condizione che adottino strumenti di
controllo idonei a verificare l’identità dei partecipanti all’inizio dell’evento
formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine;
2) in deroga agli artt.17 c. 2 e 22 c. 7 del Regolamento, le Associazioni
Forensi, anche attraverso le loro articolazioni territoriali, che hanno già
sottoscritto il protocollo con il C.N.F., per le loro rispettive aree di
competenza, potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli
eventi dalle stesse organizzati con la modalità FAD secondo le indicazioni
dell’art. 20 del Regolamento e con i criteri di cui all’art. 21 del Regolamento
ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale, che
potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative a
condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l’identità
dei partecipanti all’inizio dell’evento formativo a distanza, durante lo stesso
ed al suo termine;
3) gli esami al temine dei corsi per l’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio
e quelli al termine dei corsi tenuti dalle associazioni specialistiche di settore
potranno tenersi da remoto, purché con modalità idonee a garantire il
corretto comportamento degli esaminandi;
4) per gli altri soggetti organizzatori di eventi formativi restano ferme le
previsioni di cui al citato Regolamento e alla rispondenza dei requisiti
tecnici proposti con quelli previsti dalla Nota tecnica FAD;
5) le determinazioni di cui alla presente delibera saranno valide, salvo
proroghe, per gli eventi e gli esami da svolgersi fino al 31/12/2022;
inoltre,
− considerato che l’emergenza COVID 19 persiste ed impone di adottare
provvedimenti in materia formativa che siano uniformi per tutto il territorio
nazionale;
− considerato che tali provvedimenti devono necessariamente coordinarsi con
l’obbligo previsto dagli artt. 11 e 21 L. 247/2012 e con tutti gli altri
provvedimenti legislativi in materia di tenuta di albi ed elenchi;
− tenuto conto della propria delibera n. 168 del 20 marzo 2020;
− tenuto conto della propria delibera n. 310 del 18 dicembre 2020;
− in deroga all’art. 12 del Regolamento,
delibera che
6) l’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 non viene conteggiato ai
fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell’art. 12 del Regolamento;
7) nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 ciascun iscritto
adempie l’obbligo formativo di cui all’art. 11 della L. 247/2012 mediante il
conseguimento di minimo quindici crediti formativi, di cui almeno tre nelle
materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed
etica professionale e dodici nelle materie ordinarie;
8) i crediti formativi acquisiti nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre
2022 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD.
Si dichiara l’immediata esecutività e si manda alla Segreteria per le
comunicazioni
OMISSIS
_______________________________
È estratto conforme all’originale.
Roma, 21 dicembre 2021
LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria
Con la speranza di svolgere nel migliore dei modi il nostro ruolo di rappresentanti di categoria e salvi eventuali errori, sempre compiuti in buona fede, rimaniamo a vostra disposizione per ogni eventuale, ulteriore info, anche al numero 3286928765.
Con l’impegno di sempre.
Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti??











