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Tribunale di Pisa: “all’imputato non vaccinato non può essere negato il diritto di messa alla prova”

Ordinanza del giudice Lina Manuali in favore di un imputato non vaccinato a cui era stata negata la messa alla prova “In nessuna parte del codice di procedura penale è prevista l’inammissibilità della messa alla prova in quanto l’imputato non ha eseguito la vaccinazione Covid ” .

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di Silvia Pedrazzini – La dottoressa Lina Manuali, giudice del tribunale di Pisa, ha emesso un’ordinanza in favore di un imputato in un processo penale a cui era stata negata la messa alla prova in quanto lo stesso non si era voluto vaccinare.

La messa alla prova consiste nella sospensione del procedimento penale, mentre l’imputato viene messo alla prova svolgendo lavori socialmente utili.

Nell’ordinanza emerge che l’ imputato aveva avanzato richiesta per la messa alla prova ma la stessa gli era stata negata  dall’Ufficio dell’esecuzione penale esterna del Tribunale di Pisa. La motivazione del rifiuto  è la seguente:  “Durante i colloqui è emerso che l’imputato non è vaccinato  e questa circostanza avrebbe reso difficile l’individuazione di un’associazione presso cui svolgere i lavori di pubblica utilità”.

Dall’ordinanza del giudice Manuali emerge che:

“La circostanza che l’imputato sia chiamato a svolgere lavori di pubblica, per accedere all’istituto della messa alla prova, non giustifica la richiesta se non addirittura l’imposizione in capo allo stesso di un trattamento sanitario qual è l’inoculazione di un vaccino anti Covid-19. È acclarato, a fronte dei dati scientifici emersi, che i vaccini anti Covid non svolgono alcuna funzione preventiva in favore della collettività. D’altro canto, l’art.168 bis cp non prevede tra i presupposti per l’accesso alla MAP la vaccinazione anti Covid- 19”.

Il rifiuto opposto dall’UEPE inciderebbe negativamente sull’autonomia dell’autorità giudiziaria che si vedrebbe deprivata di prerogative sue proprie e costretta o a sospendere o a rigettare la richiesta di MAP e a sottoporre l’imputato a giudizio ordinario, con rischio di condanna benché in possesso dei requisiti per ottenere la messa alla prova.

La dottoressa Manuali aggiunge: “qualsiasi forma di imposizione nei confronti dell’imputato, volta a coartarne la volontà, costituirebbe vera e propria violenza e che indurre se non addirittura costringere l’imputato a vaccinarsi per accedere alla MAP sarebbe fonte di responsabilità in capo al giudice e all’UEPE, qualora si manifestassero eventi avversi in conseguenza della vaccinazione”.

Per tali motivi il giudice Manuali ordina all’UEPE:

“di individuare un’associazione che svolga attività o servizi per i quali non si richieda l’ottemperanza dell’obbligo vaccinale o il possesso del green pass rafforzato (vaccinazione o guarigione) e di predisporre il programma dei lavori di pubblica utilità. Si riserva ogni ulteriore decisione all’esito dell’individuazione dell’associazione”. 

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