Obbligo vaccinale e dubbi di illegittimità: giudice del lavoro di Catania rimette gli atti alla Corte costituzionale
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, avanzando forti dubbi di illegittimità costituzionale delle norme sull’obbligo di vaccinazione anti covid19 di cui al D.L. n. 44/20221, ha sospeso il giudizio e disposto l’immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
di Silvia Pedrazzini – Lunedì 14 marzo il dott. Mario Fiorentino, giudice del lavoro del Tribunale di Catania, ha pronunciato un’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale dato che lo stesso ha avanzato forti dubbi di illegittimità costituzionale delle norme sull’obbligo di vaccinazione anti covid19. L’atto è stato notificato anche al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
La sentenza riporta :
“ Le parti ricorrenti sono tutte dipendenti a tempo indeterminato dell’azienda ospedaliera pubblica di Catania, con profilo professionale di collaboratore sanitario- infermiere. A seguito della loro sospensione dal servizio, per mancato adempimento dell’obbligo vaccinale con separati ricorsi (successivamente riuniti), hanno agito in via d’urgenza per il riconoscimento dell’assegno alimentare allegando di versare in stato di indigenza, non potendo far fronte ai bisogni primari della vita, non avendo altri mezzi di sostentamento (anche per l’impossibilità di esercitare la professione altrove, in quanto sospese dai rispettivi ordini professionali), essendo peraltro gravate da debiti per mutui ipotecari o altre forme di finanziamento”.
Nelle motivazioni dell’ordinanza i dubbi nascono in virtù del fatto che una legge che precluda al lavoratore non vaccinato di espletare l’attività lavorativa e la possibilità di fruire di un assegno alimentare si rivelerebbe eccessivamente sproporzionata.
Infatti il giudice Fiorentino pone il dubbio anche sulla possibile violazione dell’art. 32 comma 2 Costituzione nella parte in cui dispone che “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”
Pertanto, lo stesso giudice ha pronunciato la seguente ordinanza:
“SOSPENDE il giudizio e dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
ORDINA che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”.
Tribunale di catania rimessione Corte Cost.