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Nuova sentenza favorevole ottenuta dall’Ordine degli Avvocati di Roma sul tema dell’equo compenso, stavolta dinanzi al TAR Campania contro il Comune di Lacco Ameno.

Oggetto del contendere dinanzi al TAR, l’Avviso pubblico emesso dal comune ischitano il 22 marzo scorso per l’aggiornamento dell’elenco di avvocati ai quali affidare incarichi esterni di assistenza legale. Un avviso che, nel determinare lonorario spettante allavvocato per la propria opera professionale, non garantiva al professionista l’equo compenso, in totale spregio della relativa disciplina legislativa e dei parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi.

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Di qui il ricorso davanti al TAR Campania, che ieri, con la sentenza 14 novembre 2022, n. 7037 ha integralmente accolto le ragioni e le motivazioni addotte dal COA Roma, rappresentato dall’Avv. Lorenzo Maria Cioccolini.

In particolare, la VI Sezione del TAR campano spiega che gli atti impugnati sono anzitutto lesivi del principio dellequo compenso, prevedendo corrispettivi per lattività professionale completamente sganciati da una valutazione in concreto di qualità e quantità dellimpegno richiesto al professionista”. Per cui “la circostanza che il singolo professionista resti libero di valutare la convenienza dellincarico e di rifiutarlo nel caso in cui ritenga non equo il compenso non rileva, dato che ciò non esclude la violazione … dellobbligo dellamministrazione di garantire un compenso equo”.

Valutazioni che hanno condotto alla sentenza di accoglimento: i provvedimenti impugnati sono stati annullati e il Comune è stato condannato al rimborso delle spese processuali.

“La battaglia in difesa dell’equo compenso – il commento del Presidente dell’Ordine Forense di Roma Antonino Galletti – è una battaglia che si conduce metro per metro, articolo per articolo, bando per bando. Facilmente gli enti locali, talvolta anche per scarsa conoscenza delle norme o per problemi di bilancio, tendono a prevedere pagamenti a cottimo o addirittura incarichi gratuiti ricompensati con il supposto prestigio di lavorare gratis per le istituzioni. Sono situazioni che vanno sanate immediatamente anche per via giudiziaria, ovunque si verifichino: le sentenze ci danno ragione e spesso il timore di perdere in giudizio ha determinato molti enti a modificare i bandi in autotutela prima ancora di sedersi davanti al giudice”.

“Ci piacerebbe – conclude Galletti – che l’esempio romano fosse seguito da altri e che, a seguito della non più procrastinabile riforma normativa, sia consentito agli Ordini di avviare i giudizi anche nei confronti dei vari soggetti privati tenuti al rispetto della disciplina sull’equo compenso”.

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