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Dimartino (Ugl Autonomie):”L’entrata in vigore in  Italia  della Convenzione ILO 190  come strumento di contrasto  a violenza e molestie nei luoghi di lavoro”.

 

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Nell’ambito della Giornata internazionale contro la violenza sulle Donne, Gianna Dimartino, Dirigente Autonomie, Responsabile Welfare, Pari opportunità Ugl Ragusa e componente del relativo Tavolo di lavoro nazionale Ugl, interviene sull’entrata in vigore, lo scorso 29 ottobre, della Convenzione internazionale ILO 190, già approvata il 21 giugno 2019 a Ginevra da ben 187 Paesi e ratificata il 29 ottobre 2021, che può essere considerato il primo univoco strumento normativo internazionale a contrasto della violenza e molestie nei luoghi di lavoro.

Per l’esponente sindacale Ugl, “la Convenzione ILO, insieme alla Raccomandazione ILO 206, riconosce ‘il diritto di tutti ad un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie, ivi compresi la violenza e le molestie di genere’ e indica la suprema importanza di ‘una cultura del lavoro basata sul rispetto reciproco e sulla dignità dell’essere umano’. Questi obiettivi si intendono raggiungere con una intransigenza  nei confronti della violenza e delle molestie, e iniziative concrete sia per la  prevenzione quanto per il  contrasto delle condotte moleste nei luoghi di lavoro. La Convenzione OIL n. 190 e la relativa Raccomandazione  – prosegue Dimartino – rappresentano degli strumenti fondamentali per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, in particolare l’Obiettivo 5 sul raggiungimento dell’uguaglianza di genere e l’Obiettivo e 8 per la promozione del lavoro dignitoso e della crescita economica. Il raggio d’azione della Convenzione ILO è molto ampio, applicandosi ad ogni settore, sia privato che pubblico, ad ogni economia, tanto formale quanto informale, nonché ad ogni lavoratore e lavoratrice indipendentemente dallo status contrattuale, comprendendo anche i tirocinanti, gli apprendisti, i volontari, i lavoratori licenziati e quelli alla ricerca di un impiego, le persone che frequentano corsi di formazione, di tirocinio o di apprendistato nonché i lavoratori e le lavoratrici il cui rapporto di lavoro sia terminato; il suo raggio operativo, inoltre, si estende a qualunque luogo – anche esterno – in cui si svolga la prestazione lavorativa, compresi gli spostamenti per viaggi di lavoro, formazione, eventi, attività sociali, arrivando a ricomprendere anche le comunicazioni lavorative a distanza rese possibili dalle tecnologie telematiche. In maniera speculare, la convenzione protegge anche i datori di lavoro. Finalmente – aggiunge Dimartino – a parere dell’Ugl si è uniformato il concetto di violenza e molestie nei luoghi di  lavoro  e include l’insieme di pratiche, comportamenti o minacce inaccettabili, che ripetutamente o anche solo in un’unica occasione abbiano lo scopo o l’effetto – anche solo potenziale – di causare un danno psico-fisico o economico, anche  in ragione del sesso o del genere della vittima. Una pluralità di fenomeni noti quali il mobbing, lo straining, il bullying, il bossing, lo stalking, le molestie morali, le molestie sessuali e le violenze psico-fisiche, acquisiscono così  un nuovo lessico e una nuova dimensione. Le linee di azione della convenzione sono numerose e articolate a partire dalla prevenzione, demandata principalmente alle parti sociali e in particolar modo alla contrattazione collettiva, declinata attraverso gli strumenti della formazione, del coinvolgimento dei lavoratori e delle lavoratrici e di una più approfondita valutazione preventiva dei rischi, anche attraverso l’adozione di specifiche misure che garantiscano una protezione più efficace a favore delle potenziali vittime o categorie di vittime. Molta importanza  è stata data all’applicazione dei meccanismi di ricorso e di risarcimento, che richiede in particolare adeguati strumenti di tutela delle vittime, dei testimoni e degli informatori da possibili ritorsioni degli aggressori, nonché efficaci meccanismi di risoluzione delle controversie ed adeguati strumenti sanzionatori delle condotte violente e moleste. Di particolare rilievo, in tale contesto, è la previsione del diritto a favore delle vittime di abbandonare il posto di lavoro in caso di serio pericolo senza poter essere oggetto di conseguenze pregiudizievoli, oltre al ruolo nodale riconosciuto agli ispettorati del lavoro nel contrasto delle violenze e delle molestie, anche attraverso l’adozione di misure immediatamente esecutive quali l’interruzione dell’attività lavorativa. Siamo finalmente arrivati  – conclude Dimartino – alla definitiva entrata in vigore della Convenzione ILO 190 e quindi all’avvio di nuovi percorsi e di rinnovate  responsabilità condivise, da una parte il Parlamento che dovrà varare disposizioni normative attuative, dall’altra  le Parti Sociali e le istituzioni, sui vari livelli, che dovranno garantire il loro contributo specie nella contrattazione. Inoltre non dimentichiamo che lo scorso anno è entrata in vigore la legge 162/2021 a modifica del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna in riferimento al Decreto Legislativo 198/2006. Questo testo normativo è un ulteriore strumento contro la violenza economica e la discriminazione di genere in quanto interviene sulla differenza di crescita professionale tra uomini e donne nel mercato del lavoro e punta a contrastare e ridurre le differenze retributive note come Gender Pay Gap”.

 

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