Advertisement

R.C.A: IL DANNO MATERIALE VA RISARCITO IN FORMA SPECIFICA 

–  INFO N° 568 –

A cura degli Avv. Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti


Cari colleghi,

Vi informiamo che la Suprema Corte, terza sezione, con la sentenza  n. 10686 del 20 aprile 2023, è intervenuta nuovamente sul risarcimento dei danni materiali in un sinistro stradale.

L’importanza di questa decisione della Corte di Cassazione risiede nella precisazione che il danno materiale va risarcito, di regola, in forma specifica.

La liquidazione del danno in forma equivalente potrà avvenire solo nel caso in cui ci sia un ingiusto arricchimento per il danneggiato.

L’ingiusto arricchimento dovrà essere provato attraverso la dimostrazione che il veicolo, a seguito della sua riparazione, superiore al valore di mercato, abbia acquisito un valore maggiore rispetto a quello che aveva al momento del sinistro.

Particolarmente importante è un passaggio della sentenza, che così recita:” il danneggiato può avere serie ed apprezzabili ragioni per preferire la
riparazione alla sostituzione del veicolo danneggiato (ad es., perché gli risulta più agevole la guida di un mezzo cui è abituato o perché vi sono difficoltà di reperirne uno con caratteristiche similari sul mercato o perché vuole sottrarsi ai tempi della ricerca di un veicolo equipollente e ai rischi di un usato che potrebbe rivelarsi non affidabile) e che una piena soddisfazione delle sue ragioni risarcitorie può comportare un costo anche notevolmente superiore a quello della sostituzione;”. 

Altro passaggio degno di nota è il seguente: ” laddove il giudice si avvalga della facoltà di liquidare il danno per equivalente, vengano rimborsati anche i costi da sostenere in caso di sostituzione del veicolo (nello specifico: spese di rottamazione, spese per nuova immatricolazione, bollo non goduto e fermo recupero mezzo analogo), e ciò anche nel caso in cui il danneggiato scelga di procedere (assumendosene i maggiori costi) alla riparazione del veicolo;”.

Pertanto, nel caso in cui la compagnia di assicurazione ritenesse che la riparazione del mezzo sia superiore al valore commerciale dello stesso, sempre tenendo in considerazione il valore di mercato, non in base ai mercuriali ma attraverso una ricerca di mercato che tenga in debita considerazione gli annunci dei rivenditori e dei privati, dovrà riconoscere le seguenti voci:

– spese per la demolizione;

– spese per una nuova immatricolazione di vettura analoga;

– bollo non goduto;

– F.R.A.M. importi dovuti per il fermo reperimento analogo mezzo;

Nel caso in cui la sentenza suindicata dovesse essere di vostro interesse, potrete mandare un messaggio whatsapp sul numero 3358238762 per ricevere il relativo file.

Informazione equidistante ed imparziale, che offre voce a tutte le fonti di informazione

Advertisement
Articolo precedenteLa ceramica si evolve: Smalticeram verso la sostenibilità ambientale.
Articolo successivoMalattie rare, il disegno come “cura” per la miastenia grave

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui