RESPONSABILITA’CIVILE AUTO :
COSA E’ LA C.A.R.D. , QUANDO E COME SI APPLICA.
– INFO N° 803-
A cura degli Avv. Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti
gentile collega ,
come da richiesta ricevuta da alcuni di voi, abbiamo approfondito la Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto ( CARD), al fine di permettervi di conoscerla meglio.
Lo studio da noi svolto ci ha portato ad evidenziare i seguenti dati.
La CARD ha lo scopo di definire le regole di cooperazione tra imprese assicuratrici in
ordine alla organizzazione ed alla gestione del sistema di risarcimento diretto, e ai
rimborsi ed alle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli
articoli 141, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e del D.P.R. n. 254 del 18
luglio 2006.
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Ogni impresa assume una duplice veste:
– quella di Gestionaria quando il risarcimento viene effettuato, in tutto o in
parte, per conto dell’impresa assicuratrice del veicolo civilmente responsabile
del sinistro.
– quella di Debitrice quando, i danni provocati dal proprio assicurato
responsabile vengono risarciti per suo conto da un’altra impresa che avrà
diritto ad essere rimborsata secondo la quota di responsabilità attribuibile al
proprio assicurato.
L’adesione alle Convenzioni presuppone da parte dell’impresa sottoscrittrice
l’impegno a rispettarne le relative normative, le modalità di regolazioni contabili e
ad avvalersi delle strutture tecnico-informatiche necessarie alle finalità della Convenzione.
Le imprese partecipanti delegano ad un Gestore della Stanza di Compensazione , in regime di completa autonomia rispetto alle imprese stesse ed ai loro organismi associativi, la gestione della stanza di compensazione prevista sia dalla Convenzione CID che CTT.
Le imprese partecipanti delegano ad ANIA, in regime di completa autonomia, la
gestione di tutte le attività relative all’automazione delle procedure convenzionali e
al controllo sul rispetto della normativa convenzionale non riconducibili all’attività
tipica della stanza di compensazione.
Ogni impresa aderente si impegna a rendere operativo un Servizio Aziendale denominato
SARC ( Servizio Aziendale Riferimento Convenzioni) competente per le seguenti funzioni:
– rapporti con l’ente gestore della Stanza di compensazione in ordine a questioni
connesse alla stanza di compensazione;
– rapporti con ANIA in ordine a questioni connesse all’applicazione delle
Convenzioni non riconducibili all’attività tipica della stanza di compensazione ai
sensi dell’art. 3;
– rapporti con le altre imprese aderenti secondo quanto previsto dalle normative
convenzionali e dalle rispettive norme di attuazione non riconducibili all’attività
tipica della stanza di compensazione ai sensi dell’art. 3 della Convenzione.
Qualsiasi controversia dovesse insorgere per l’applicazione e l’interpretazione della
Convenzione, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 11 della convenzione, è demandata alla procedura arbitrale.
La Convenzione Indennizzo Diretto si applica per sinistri avvenuti in Italia,
Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, aventi le caratteristiche definite
dall’artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e dal relativo regolamento di
attuazione.
Tali norme non si applicano ai veicoli non targati (macchine agricole o
macchine operatrici che circolano in forza di specifiche autorizzazioni pur essendo
sprovviste di targa identificativa del veicolo) compresi i ciclomotori ed assimilati
non dotati del sistema di targatura previsto ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 2006, n. 153.
Entrambi i veicoli coinvolti, alla data del sinistro, devono essere identificati e
regolarmente assicurati per la responsabilità civile derivante da circolazione
stradale con imprese aderenti alla Convenzione.
La Convenzione non si applica ai sinistri nei quali uno dei due veicoli coinvolti
non sia immatricolato in Italia, nella Repubblica di San Marino o della Città del
Vaticano.
La procedura di risarcimento diretto non si applica in assenza di collisione
materiale tra i due veicoli o in presenza di responsabilità imputabile ad un soggetto
terzo diverso rispetto ai veicoli entrati in collisione anche se non identificato.
La procedura CID si applica anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi
trasportati per i quali trova applicazione la specifica procedura prevista
dall’articolo 141 del codice delle assicurazioni.
L’esistenza di feriti o di danni a cose diverse dal veicolo, ove non risulti dalla
denuncia, può emergere in un secondo momento a seguito di contatto con
l’assicurato o di richiesta di risarcimento del danneggiato o di segnalazione
dell’impresa debitrice cui si sia rivolto il danneggiato stesso.
Il rimborso in stanza di compensazione può essere richiesto a condizione che
l’impresa gestionaria abbia accertato la copertura assicurativa del veicolo
responsabile in tutto o in parte del sinistro attraverso il sistema
informatico integrato di controlli Auto – SIC –. In assenza di tale verifica il
pagamento effettuato dalla gestionaria non è ammesso in stanza di compensazione
L’Accertamento delle responsabilità si differenzia a seconda dei segueni casi:
– Modulo di Constatazione Amichevole con firma congiunta;
– Assenza di modulo-denuncia a firma congiunta;
Gestione del sinistro
In caso di denuncia con modulo c.a.i. con firma congiunta:
– il grado di responsabilità imputabile ad ogni assicurato è determinato
dall’impresa gestionaria sulla base delle evidenze risultanti dal modulo di
denuncia di sinistro, secondo quanto previsto dallo “Schema di ripartizione
della responsabilità negli incidenti stradali” allegato al D.P.R. di attuazione
dell’art. 150 del Codice delle Assicurazioni.
In tutti gli altri casi:
– vengono prese in considerazione anche le eventuali dichiarazioni
testimoniali o i verbali delle autorità. Qualora il sinistro si sia verificato in circostanze non espressamente previste nello “Schema“ allegato, il grado di responsabilità sarà determinato con riferimento alle norme di legge e regolamenti oppure secondo le regole dettate dalla comune esperienza.
In assenza di perizia, l’ammontare del risarcimento deve essere comprovato da
idonea documentazione giustificativa.
La valutazione dei danni alla persona deve essere effettuata mediante una perizia
medico legale ogniqualvolta il danno evidenzi una invalidità biologica permanente
superiore all’1%. Nei casi in cui la perizia medico legale non è obbligatoria,
l’ammontare del risarcimento deve essere comprovato da idonea documentazione
giustificativa.
Per inabilità temporanea fino a 30 giorni senza postumi invalidanti, è sufficiente la
documentazione di parte se ritenuta probante dalla Gestionaria, mentre per durate
superiori è necessario quantomeno il parere del medico fiduciario aziendale.
L’indennizzo delle cose trasportate deve trovare riscontro in una corrispondente
documentazione giustificativa ad eccezione dei danni di valore inferiore a 150 euro
che possono invece essere giustificati da una dichiarazione del liquidatore.
L’impresa gestionaria è tenuta anche alla gestione di eventuali azioni di rivalsa di
enti mutualistici, assicuratori privati e datori di lavoro.
Accertamento e liquidazione dei danni
L’impresa gestionaria corrisponderà all’avente diritto, nell’interesse e nel nome
dell’impresa debitrice, il risarcimento a lui dovuto nei limiti del massimale di
polizza dell’impresa del responsabile civile.
Nel computo del massimale occorre comunque tenere conto di tutti i danni il cui
pagamento finale graverà sulla debitrice.
Per quanto riguarda i danni alla persona del conducente non responsabile in tutto o
in parte, la gestionaria provvede alla liquidazione del danno nel limite previsto
dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni.
In caso di superamento di tale limite, rilevato dalla perizia medico legale
dell’impresa gestionaria o da altri elementi che evidenzino in maniera
inequivocabile la natura non lieve della lesione, la pratica va trasmessa
immediatamente alla debitrice per la gestione in regime ordinario limitatamente a
quella specifica tipologia di danno.
La perizia non va disposta in casi di evidente superamento del limite del 9% di invalidità permanente.
I risarcimenti operati dalla gestionaria relativi ai danni al veicolo assicurato, alla
persona del conducente e alle cose trasportate vengono rimborsate mediante un
“forfait unico” stabilito annualmente dal Comitato Tecnico previsto dal
Regolamento di attuazione dell’art. 150 eventualmente differenziato in 3
macroaree territoriali per la componente del forfait relativa ai danni alle cose.
In caso di risarcimenti effettuati su basi concorsuali, il forfait è dovuto al 50% .
Il forfait richiesto dalla gestionaria è quello relativo all’anno di accadimento del
sinistro.
Il rimborso deve essere richiesto alla debitrice, tramite GSC, entro il termine di
14 mesi dalla data del pagamento a pena di decadenza.
Nell’ambito del forfait unico di cui all’art. 23 rientrano anche i danni alle cose
trasportate di proprietà del conducente o del proprietario del veicolo non presente sullo
stesso.
Nell’ambito del forfait unico di cui all’art. 23 rientrano anche le gestioni delle azioni di
rivalsa kasko, di rivalsa di enti mutualistici, di assicuratori privati e quelle dei datori di
lavoro.
I rimborsi dei forfait tramite stanza di compensazione avvengono con cadenza
mensile. Il gestore della stanza di compensazione, sulla base del flusso informatico ricevuto da Ania e degli importi ricevuti dalle imprese, differenziati per tipologia di danno (veicoli, persone, cose), determinerà la posizione creditoria o debitoria – calcolata
sulla base dei rimborsi forfetari – di ciascuna impresa nei confronti di ognuna delle
altre per il mese in oggetto, dandone comunicazione alle imprese.
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Per una visione completa della gestione di un sinistro nella procedura di risarcimento diretto non ci dobbiamo dimenticare il D.P.R. 254 del 2006 di cui vi riportiamo il contenuto.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006 , n. 254
Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a
norma dell’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni
private.
Vigente al : 2-11-2024
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 19 dicembre 2005
e del 27 febbraio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 giugno 2006;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «codice»: il codice delle assicurazioni private di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) «Isvap»: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo;
c) «impresa»: la societa’ autorizzata ad esercitare nel
territorio della Repubblica l’assicurazione obbligatoria per la
responsabilita’ civile autoveicoli;
d) «sinistro»: la collisione avvenuta nel territorio della
Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la
responsabilita’ civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni
ai veicoli o lesioni di lieve entita’ ai loro conducenti, senza
coinvolgimento di altri veicoli responsabili;
e) «danneggiato»: il proprietario o il conducente del veicolo che
abbia subito danni a seguito del sinistro;
f) «lesioni»: le lesioni di lieve entita’ definite
all’articolo 139 del codice.
2. Restano ferme, inoltre, le definizioni contenute nell’articolo 1
del codice.
Art. 2.
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le modalita’ attuative del
sistema del risarcimento diretto, nell’ambito dell’assicurazione
obbligatoria della responsabilita’ civile per i danni derivanti dalla
circolazione stradale, in attuazione dell’articolo 150 del codice.
Art. 3.
Ambito di applicazione
1. La disciplina del risarcimento diretto si applica in tutte le
ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entita’ al
conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi
trasportati.
2. Qualora i terzi trasportati subiscano lesioni, la relativa
richiesta del risarcimento del danno resta soggetta alla specifica
procedura prevista dall’articolo 141 del codice.
Art. 4.
Veicoli immatricolati all’estero
1. La disciplina del risarcimento diretto si applica ai sinistri
che coinvolgono:
a) veicoli immatricolati in Italia;
b) veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello
Stato Citta’ del Vaticano, se assicurati con imprese con sede legale
nello Stato italiano o con imprese che esercitino l’assicurazione
obbligatoria responsabilita’ civile auto ai sensi degli articoli 23 e
24 del codice e che abbiano aderito al sistema del risarcimento
diretto.
Art. 5.
Modalita’ della richiesta di risarcimento
1. Il danneggiato che si ritiene non responsabile, in tutto o in
parte, del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all’impresa
che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La richiesta e’ presentata mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o
telefax o in via telematica, salvo che nel contratto sia
esplicitamente esclusa tale ultima forma di presentazione della
richiesta di risarcimento.
3. L’impresa che ha ricevuto la richiesta ne da’ immediata
comunicazione all’impresa dell’assicurato ritenuto in tutto o in
parte responsabile del sinistro, fornendo le sole informazioni
necessarie per la verifica della copertura assicurativa e per
l’accertamento delle modalita’ di accadimento del sinistro.
Art. 6.
Contenuto della richiesta
1. Nell’ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di
risarcimento contiene i seguenti elementi:
a) i nomi degli assicurati;
b) le targhe dei due veicoli coinvolti;
c) la denominazione delle rispettive imprese;
d) la descrizione delle circostanze e delle modalita’ del
sinistro;
e) le generalita’ di eventuali testimoni;
f) l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di
polizia;
g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono
disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entita’ del danno.
2. Nell’ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la richiesta
indica, inoltre:
a) l’eta’, l’attivita’ e il reddito del danneggiato;
b) l’entita’ delle lesioni subite;
c) la dichiarazione di cui all’articolo 142 del codice circa la
spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono
assicurazioni sociali obbligatorie;
d) l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o
senza postumi permanenti;
e) l’eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata
dall’indicazione del compenso spettante al professionista.
Art. 7.
Integrazione e regolarizzazione della richiesta
1. In caso di richiesta incompleta, l’impresa, entro trenta giorni
dalla ricezione, offrendo l’assistenza tecnica e informativa prevista
dall’articolo 9, invita il danneggiato a fornire le integrazioni e i
chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i termini per la formulazione
dell’offerta o per la comunicazione della mancata offerta sono
sospesi fino alla data di ricezione delle integrazioni e dei
chiarimenti richiesti.
Art. 8.
Determinazioni dell’impresa
1. Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, l’impresa
indica, alternativamente:
a) una congrua offerta di risarcimento del danno, eventualmente
in forma specifica, se previsto dal contratto;
b) gli specifici motivi che impediscono di formulare l’offerta di
risarcimento del danno.
2. La comunicazione di cui al comma 1 e’ inviata entro i seguenti
termini:
a) novanta giorni, nel caso di lesioni;
b) sessanta giorni, nel caso di danni riguardanti solo i veicoli
o le cose;
c) trenta giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose,
qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da
entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.
Art. 9.
Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati
1. L’impresa, nell’adempimento degli obblighi contrattuali di
correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza
informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione
del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del
danno. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto
stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella
compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della
quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e
l’eventuale integrazione, l’illustrazione e la precisazione dei
criteri di responsabilita’ di cui all’allegato A.
2. Nel caso in cui la somma offerta dall’impresa di assicurazione
sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono
dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui
si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i
danni alla persona.
Art. 10.
Accesso telematico
1. Ai fini della liquidazione dei danni derivanti dal sinistro,
l’impresa ha diritto di accedere in via telematica agli archivi
previsti dall’articolo 132, comma 3, del codice, per la verifica dei
dati tecnici e del proprietario dell’altro veicolo.
Art. 11.
Sinistri esclusi dal sistema di risarcimento diretto
1. Nel caso in cui il sinistro non rientra nell’ambito di
applicazione previsto dall’articolo 3, l’impresa ne informa il
danneggiato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro
trenta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta di
risarcimento.
2. Entro il termine di cui al comma 1, l’impresa e’ tenuta a
trasmettere la richiesta, corredata della documentazione acquisita
per ogni ulteriore valutazione, all’impresa del responsabile qualora
quest’ultima sia nota in base agli elementi in suo possesso.
3. I termini previsti dagli articoli 145 e 148 del codice iniziano
a decorrere dal momento in cui l’impresa del responsabile del
sinistro riceve la comunicazione di cui al comma 2.
Art. 12.
Criteri di determinazione del grado di responsabilita’ delle parti
1. L’impresa adotta le proprie determinazioni in ordine alla
richiesta del danneggiato, applicando i criteri di accertamento della
responsabilita’ dei sinistri stabiliti nella tabella di cui
all’allegato A, in conformita’ alla disciplina legislativa e
regolamentare in materia di circolazione stradale.
2. Qualora il sinistro non rientri in alcuna delle ipotesi previste
dalla tabella di cui al comma 1, l’accertamento della responsabilita’
e’ compiuto con riferimento alla fattispecie concreta, nel rispetto
dei principi generali in tema di responsabilita’ derivante dalla
circolazione dei veicoli.
Art. 13
Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto
1. Le imprese di assicurazione stipulano fra loro una convenzione
ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per
la gestione del risarcimento diretto.
(( 2. Per la regolazione contabile dei rapporti economici, la
convenzione deve prevedere una stanza di compensazione dei
risarcimenti effettuati. Le compensazioni avvengono sulla base di
costi medi che possono essere differenziati per grandi tipologie di
veicoli assicurati e per danni a cose e danni alle persone, nonche’,
limitatamente ai danni a cose, per macroaree territorialmente
omogenee in numero non superiore a tre. I predetti criteri di
differenziazione, applicati alternativamente o congiuntamente, non
devono determinare una eccessiva frammentazione dei costi medi da
prendere a base per le compensazioni. Le compensazioni possono
avvenire anche sulla base di meccanismi che prevedano l’applicazione
di franchigie a carico dell’impresa che ha risarcito il danno,
secondo le regole definite dalla convenzione.
2-bis. Le differenziazioni delle compensazioni da applicare ai
sensi del comma 2 sono stabilite e possono essere modificate con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti l’ISVAP e il
Comitato tecnico di cui al comma 4, sulla base dell’andamento
effettivo dei costi e dell’esperienza maturata sul sistema, senza
tuttavia determinare mutamenti frequenti e in nessun caso per periodi
di applicazione inferiori ad una annualita’. ))
3. L’attivita’ della stanza di compensazione deve svolgersi in
regime di completa autonomia rispetto alle imprese di assicurazione
ed ai loro organismi associativi.
4. I valori dei costi medi e delle eventuali franchigie di cui al
comma 2 vengono calcolati annualmente sulla base dei risarcimenti
effettivamente corrisposti nell’esercizio precedente per i sinistri
rientranti nell’ambito di applicazione del sistema di risarcimento
diretto. Per il calcolo annuale dei valori da assumere ai fini delle
compensazioni, sulla base dei dati forniti dalla stanza di
compensazione di cui al comma 2, e’ istituito presso il Ministero
dello sviluppo economico un Comitato tecnico composto dai seguenti
componenti: a) un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico, con funzioni di Presidente; b) un rappresentante
dell’ISVAP; c) un rappresentante dell’Associazione nazionale fra le
imprese assicuratrici; d) un esperto in scienze statistiche ed
attuariali; e) due rappresentanti del Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti. L’esperto di cui alla lettera d) non deve
avere svolto, nei due anni precedenti la nomina, incarichi presso
imprese di assicurazione.
5. Per il primo anno di applicazione del sistema di risarcimento
diretto, il Comitato tecnico calcola i valori di cui al comma 4 sulla
base di statistiche di mercato.
6. I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Ministro
dello sviluppo economico per la durata di un triennio e possono
essere riconfermati una sola volta. Il Comitato delibera a
maggioranza e, in caso di parita’, prevale il voto del Presidente.
7. Il costo relativo al funzionamento della convenzione e’ posto a
carico delle imprese che aderiscono al sistema di risarcimento
diretto.
8. Le imprese con sede legale in altri Stati membri dell’Unione
europea che operano nel territorio della Repubblica, ai sensi degli
articoli 23 e 24 del codice, hanno facolta’ di aderire al sistema di
risarcimento diretto mediante sottoscrizione della convenzione di cui
al comma 1.
9. Non costituiscono prestazioni di servizi ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto le regolazioni dei rapporti tra imprese
nell’ambito della procedura di risarcimento diretto.
10. Le informazioni, acquisite nell’ambito dei rapporti
organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto,
possono essere utilizzati, esclusivamente, per le finalita’ della
stessa stanza di compensazione.
Art. 14.
Benefici derivanti agli assicurati
1. Il sistema del risarcimento diretto dovra’ consentire effettivi
benefici per gli assicurati, attraverso l’ottimizzazione della
gestione, il controllo dei costi e l’innovazione dei contratti che
potranno contemplare l’impiego di clausole che prevedano il
risarcimento del danno in forma specifica con contestuale riduzione
del premio per l’assicurato.
2. In presenza di clausole che prevedono il risarcimento del danno
in forma specifica, nel contratto deve essere espressamente indicata
la percentuale di sconto applicata.
Art. 15.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007 e si
applica ai sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007.
2. Per i sinistri che coinvolgono ciclomotori, il presente
regolamento si applica a condizione che i ciclomotori stessi siano
muniti di targa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 2006, n. 153.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 18 luglio 2006