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8 MARZO: LA BATTAGLIA PER IL DIRITTO DELLE DONNE SINGLE ALLA MATERNITÀ LIBERA E CONSAPEVOLE 

F.Gallo (Associazione Luca Coscioni): “Nei prossimi giorni la Corte può dichiarare incostituzionale questa discriminazione”

 

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Il prossimo 11 marzo si terrà l’udienza pubblica in Corte costituzionale che potrebbe segnare un importante passo avanti nella lotta per i diritti delle donne singole in Italia. L’udienza si concentrerà sul divieto di accesso alla procreazione medicalmente assistita (PMA) per le donne singole, attualmente sancito dall’articolo 5 della legge 40 del 2004, che prevede che possano accedere a queste tecniche solo le coppie di sesso diverso, stabilmente conviventi o sposate.

 

“Oggi, ci sono donne singole che desiderano diventare madri e si trovano di fronte a una legge che limita le loro scelte e opportunità e sono costrette ad andare in altri Paesi per avere una gravidanza con la fecondazione assistita – dichiara Filomena Gallo, Segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni, avvocata e coordinatrice del team legale di studio e difesa delle persone che agiscono contro la legge 40/04 – . Poi rientrano in Italia, dove portano avanti la gravidanza, partoriscono e si occupano della crescita dei propri figli legittimi. Se la Corte dovesse dichiarare incostituzionale questo divieto, le donne singole residenti in Italia avrebbero finalmente accesso alla PMA nei centri pubblici e privati senza nessuna discriminazione. Non si determinerebbe alcun vuoto normativo dalla cancellazione del divieto perché già queste tecniche sono garantite e previste su tutto il territorio”.

L’incidente di costituzionalità è stato sollevata dal Tribunale di Firenze nell’ambito di un procedimento legale avviato da Evita, una donna di 40 anni di Torino, che ha visto negata la sua richiesta di accesso alla PMA in un centro di fecondazione assistita in Toscana. Il giudice ha rilevato la violazione dei suoi diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

L’Associazione Luca Coscioni su questo tema ha lanciato la campagna PMA per tutte, il volto è quello di Maria Giulia, una donna di 31 anni di Roma, nata in Italia prima della legge 40, da una madre singola che ha potuto accedere alla fecondazione medicalmente assistita. Maria Giulia fa parte del gruppo di lavoro “PMA per tutte”, composto da circa 30 donne, nato all’interno dell’Associazione Coscioni proprio per portare avanti iniziative sul tema.

Nel suo videoappello: Mi chiamo Maria Giulia e ho scoperto una cosa: oggi in Italia mia madre non mi avrebbe potuto mettere al mondo, come ha fatto, nel 1994. Mia madre non aveva trovato l’uomo giusto con cui costruire una famiglia, ma insieme a mio fratello abbiamo formato con lei una famiglia piena di tutto quell’amore che aveva da dare, e che l’aveva portata a scegliere questa via nonostante tutto.
E le sono immensamente grata. Per questo oggi, come donna, vorrei che l’amore che ha arricchito la mia famiglia fosse una scelta possibile per tutte le donne.

Filomena Gallo con l’Associazione Luca Coscioni da oltre 20 anni si batte per eliminare i divieti della legge 40, tra cui il divieto di eterologa e quello che impediva l’accesso alla PMA per coppie fertili portatrici di patologie genetiche e il limite dei tre gameti fecondabili e unico e contemporaneo trasferimento in utero.

 

 

APPROFONDIMENTO: COSA RESTA DELLA LEGGE 40 DEL 2004 SULLA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA 

 

IN SINTESI

 

  • 2009Incostituzionalità divieto 3 embrioni producibili e unico e contemporaneo impianto;
  • 2014 Incostituzionalità divieto di fecondazione eterologa; 
  • 2015 Incostituzionalità divieto di accesso alla PMA coppie fertili portatrici di patologie genetica;
  • 2015Incostituzionalità dell’ipotesi di reato per selezione di embrioni nei casi in cui questa sia esclusivamente finalizzata ad evitare l’impianto nell’utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità di cui all’art. 6;
  • 2016Inammissibilità su embrioni alla ricerca e monito al parlamento per una legge; 
  • 2023 Inammissibilità revoca del consenso dopo la fecondazione.

 

NELLO SPECIFICO:

Divieto di produzione di più di tre embrioni e obbligo di contemporaneo trasferimento in utero di tutti gli embrioni prodotti. CANCELLATO 

 

Illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), limitatamente alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»; Illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 3, della legge n. 40 del 2004 nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna – Sentenza della Corte costituzionale n.151/2009.

 

Divieto di diagnosi pre-impianto (per le sole coppie infertili). Rimosso con decisione del Tar Lazio 2008 (Linee Guida). Divieto di applicazione tecniche eterologheCANCELLATO – Illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui stabilisce per la coppia di cui all’art. 5, comma 1, della medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili;l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3»;l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 3, della legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3»; l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, della legge n. 40 del 2004, nei limiti di cui in motivazione – Sentenza della Corte costituzionale n.162/2014.

 

Divieto di accesso alla PMA alle coppie fertili ma portatrici di patologie genetiche. CANCELLATO 

 

Illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194. Sentenza della Corte costituzionale n. 96/2015.

 

Divieto di selezione degli embrioni per finalità terapeutiche e diagnostiche. CANCELLATO – Illegittimità costituzionale dell’art. 13, commi 3, lettera b), e 4 della legge 19 febbraio 2004, n. 40. Sentenza di incostituzionalità n. 229/2015.

 

Divieto di utilizzo degli embrioni per la ricerca scientifica e revoca del consenso  

IN VIGORE (Sentenza n. 84/2016 Corte cost. Inammis. monito al parlamento).

 

Divieto di revoca dopo la fecondazione dell’ovulo, il consenso alle tecniche di PMA prestato dai componenti della coppia.

IN VIGORE (Sentenza n. 161 del 2023 Non fondata la questione sollevata).

 

Divieto di accesso alla fecondazione assistita per persone singole e coppie dello stesso sesso – IN VIGORE 28.03.2019 – La Legge 40 viola i diritti umani fondamentali: lo afferma il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali ONU.

Questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze, in attesa di udienza in Corte Costituzionale

Divieto di accesso alla fecondazione assistita con gravidanza per altri – IN VIGORE (articolo 12 comma 6 legge numero 40 del 2004).

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