Ecco le principali motivazioni alla base dell’assoluzione di Alberto Stasi – emersa tanto nel giudizio abbreviato di primo grado (2009) quanto nella Corte d’Assise d’Appello di Milano (2011):
1. Insufficienza del quadro probatorio e principio del dubbio ragionevole
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Nell’abbreviato, il GUP di Vigevano riteneva che gli indizi (assenza di macchie di sangue sulle scarpe, lacune nell’alibi informatico, assenza di movente chiaro) fossero suggestivi ma non “gravi, precisi e concordanti” come richiesto dall’art. 192 c.p.p., e quindi non superassero il ragionevole dubbio archiviodpc.dirittopenaleuomo.org+9studiolegaleamp.com+9archiviodpc.dirittopenaleuomo.org+9.
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2. Mancanza di movente
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Non sono emersi elementi certi su un litigio o motivo che potesse spingere Stasi a commettere il delitto. Dalle motivazioni del GUP:
“non emerge una congrua prova” circa il movente; il racconto serale “risulta realisticamente articolato” e privo di contraddizioni ilgiornale.it.
3. Scarsa coerenza tra i reperti e la scena del crimine
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Le scarpe di Stasi non presentavano tracce ematiche, nemmeno passando sui tappeti o sangue versato: una discrepanza tra la sua versione (“ho attraversato correndo i locali”) e le evidenze scientifiche vanityfair.it+1it.wikipedia.org+1.
4. Difesa dell’automatica fiducia nella descrizione dei testimoni
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I testimoni avevano solo genericamente descritto un uomo in bicicletta; non c’erano elementi certi che legassero tale descrizione a Stasi, sebbene possedesse biciclette compatibili. Nel 2009/2011 non fu ritenuto determinante archiviodpc.dirittopenaleuomo.org+5studiolegaleamp.com+5vanityfair.it+5.
Nel primo e secondo grado, i giudici hanno concluso che gli indizi, pur presenti, non raggiungevano la soglia di certezza legale richiesta: mancavano moventi, non vi erano prove biologiche sicure, l’alibi non risultava confutato definitivamente. Ne derivava un quadro probatorio frammentario e inconcludente, a favore dell’imputato vanityfair.it+2studiolegaleamp.com+2it.wikipedia.org+2.
Successivamente, la Cassazione (aprile 2013) annullò l’assoluzione, rilevando difetti logico-giuridici nella motivazione (in particolare il mancato esame complessivo degli indizi, isolati anziché unitari) studiolegaleamp.com. Tuttavia, fino all’appello bis, fu proprio la valutazione del ragionevole dubbio e l’assenza di prove concordanti e certe a giustificare le assoluzioni di Stasi.











