OFI Milano chiarisce: “Il massofisioterapista non può svolgere in autonomia il programma riabilitativo, al massimo può svolgere funzioni di supporto sotto direzione e responsabilità di un fisioterapista”
In relazione al comunicato stampa del 14 luglio 2025, “Salute a rischio, servono controlli rigorosi sulle prestazioni erogate da non professionisti sanitari”, si puntualizza quanto segue:
- l’Ordine ha una funzione di tutela della salute individuale e collettiva, una associazione professionale invece ha meri compiti rivendicativi;
- l’assenza di un mansionario, quindi di specifiche attività da poter prestare in capo al massofisioterapista non è una “invenzione” dell’Ordine, ma viene da precise sentenze del Consiglio di Stato (da ultimo sentenza 4315/2022);
- quello che è certo, ai sensi dell’art. 348 c.p., il massofisioterapista, anche se iscritto all’ESE, non può svolgere in autonomia il programma riabilitativo (e il medico non può certo autorizzarlo a fare quanto il massofisioterapista non può fare), posto che trattasi di competenza “protetta” del fisioterapista, al massimo può svolgere funzioni di supporto sotto direzione e responsabilità di un fisioterapista;
- le apparecchiature elettromedicali sono riservate ai professionisti sanitari;
- infine si rappresenta l’importanza di chiarire che i massofisioterapisti, diplomati con il titolo triennale ante 1999, hanno titolo per iscrizione a albo fisioterapisti ed anche quelli con titolo biennale potevano godere della procedura di equivalenza che si è appena conclusa. In buona sostanza chi aveva i titoli poteva diventare fisioterapista e svolgere la relativa attività professionale, chi è rimasto massofisioterapista è un operatore di interesse sanitario con funzioni ausiliarie.
Il Presidente Angelo Mazzali rimane a disposizione per eventuali interviste e/o interventi sul tema.











