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Appunti su una richiesta di grazia

 

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Le lunghe detenzioni in Italia creano quasi sempre una reazione empatica per ragioni che non spetta alla scienza giuridica né comprendere appieno né avallare criticamente. Possono al più essere prese in considerazione nel loro svolgimento psicologico-collettivo: la percezione di impunità che accompagna invece crimini più gravi, la divaricazione tra ricchi e poveri nelle aspettative sulla giustizia, la crescente emersione di criticità afflittive se non quando inumane nel sistema di esecuzione penale. Il soggetto lungamente detenuto, detta poi in modo spiccio, ha sovente età anagrafica avanzata: dopo molti decenni di carcerazione, ha il quadro clinico dei suoi coetanei, talora persino aggravato proprio ad effetto della lunga permanenza in detenzione.

Cattura perciò più frammenti di attenzione la petizione di Tino Stefanini nei confronti di un provvedimento di grazia a beneficio di Renato Vallanzasca, prima ancora della sua eventuale esperibilità normativa e costituzionale. Stefanini per un cinquantennio ha subito limitazioni alla libertà personale principalmente consistenti nel carcere e, poi più blandamente e per gli ultimi anni, nei diversi regimi di esecuzione della pena che corrispondono ad annualità già scontate, a condizioni di salute, ad affievolimento di esigenze repressive e ad apprezzabilità esteriore di uno stile di vita non più delinquenziale.

E Stefanini, in ordine a Vallanzasca, ha l’intelligenza e il senso critico di non revocare mai in dubbio la gravità dei reati commessi e da lui, e dal suo antico sodale. Nota semmai, e fa notare, altri aspetti che hanno una base umanitaria ma anche ricadute nel giuridico: i lunghissimi periodi detentivi, in particolar modo, e le condizioni di salute psicofisica, soprattutto sul lato dell’autosufficienza mentale gravemente compromesse.

Per altro verso, persino e proprio l’odiosità del delitto non distolgono dal fatto che persona e personalità a distanza di quattro o cinque decenni non sono né intellettualmente né in pratica le stesse di quando si era compiuto il crimine. Ed è difficile che la pena possa dispiegare il giusto equilibrio trattamentale se il reo versa in uno stato tecnicamente di incoscienza e/o di incapacità.

La carcerazione perpetua e la pena capitale non hanno viepiù dalla propria statistiche idonee a dimostrare la loro natura deterrente nei confronti dei reati contro la persona, a qualunque titolo commessi. Di certo non misurano la dignità e il dolore delle vittime, non di rado portatrici, loro e i loro familiari, di un sentimento più intimo e meno draconiano e belligerante delle opinioni pubbliche che si formano a distanza di sicurezza dai fatti storici.

E se per Giustiniano “mors omnia solvit” (e tuttavia il nostro diritto ha correttamente riconosciuto che non davvero universalmente il nostro trapasso scioglie ogni nostra obbligazione politico-civile), eseguire la pena per un malato, lungi dall’atteggiarsi a scriminante, sicuramente co-implica una rimodulazione del modo di applicarla. Lo Stato democratico, senza favoritismi o primazie, in altre parole, non permette che il condannato perda di curarsi quando i casi lo richiedono. Del resto, negli anni molte volte il detenuto Vallanzasca avrebbe potuto accedere a regimi altri, che oggi renderebbero non necessario né giovevole l’appello di Stefanini: se è l’una o l’altra cosa vuol dire che qualcos’altro non ha funzionato.

La scia di sangue che si è lasciato sino a tempi recenti alle sue spalle non impedisce un ragionamento più articolato: il banditismo italiano degli anni Settanta e dei primissimi anni Ottanta espresse pur nell’extralegalità la curvatura difficile di un Paese per più aspetti gravemente irrisolto. In Sardegna concorse a segnalare un malessere civile che trovava sua ragion d’essere in sperequazioni sociali enormi e nella sopravvivenza di codici comportamentali paralleli e contrari alla legge dello Stato. In Puglia e in Campania attività come il contrabbando e le sommosse detentive furono sicuramente riassorbite dalle organizzazioni criminali più strutturate, sebbene vi fossero dietro disagi di carattere economico e demografico palesi. Nel triangolo industriale, come documentano analisi criminologiche suffragate dal dato giudiziario, rapinatori e rapinatrici, dentro e fuori il sistema carcerario, costituirono una forma di criminalità certamente non riconducibile all’associazione mafiosa, istituita per bande e batterie dall’elevata coesione interna e da modelli di condotta connotati da una certa unità “etica”, per quanto contorta essa certamente fosse e dovesse apparire.

E se proprio per la sicurezza collettiva, la protezione della vittima e la certezza del diritto ancora ci manca, pressoché completamente, un ragionamento pratico sui rapporti tra sanzione e marginalità, tra coesione e deterrenza, tra non vendicatività e riparazione, tra depenalizzazione e incolumità, oggi nella vicenda Vallanzasca vediamo l’eco di un morbo più endemico e lontano assieme: storie che non si chiudono e storie che non si aprono perché assai di più legittima e conviene estrometterle al pensiero individuale e collettivo.

 

Domenico Bilotti

 

 

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Professore Associato di Diritto e Religione GIUR-07/A

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia

Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro

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