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La regione Abruzzo ha approvato l’emendamento che modifica  la legge sulla tutela degli animali : da oggi diventa la legge a tutela di un noto gestore di canili  

Oggi pomeriggio, è stata approvata l’ulteriore modifica  della Legge Regionale 47/2013 sul randagismo e benessere animali.

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L’emendamento  approvato,   prevede:

  1. apertura dei canili al pubblico non  più quotidiana, ma di 5 giorni settimanali, con apertura di 3 domeniche ;
  2. i comuni non dovranno più stipulare convenzioni  solo con i proprietari di canili privati  ma anche  con i loro  gestori, in possesso  dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia;
  3. non dovranno piu’ garantire  la presenza di un veterinario  per l’assistenza veterinaria  dei cani custoditi e men che mai quella delle associazioni di volontariato, ma  sarà a loro discrezione  consentirlo.

Uno modifica di legge che ne stravolge le finalità. Una modifica  non certo utile per combattere il randagismo o assicurare l’obbligatorio benessere animale. Una vergognosa modifica che genera utilià unicamente a un chiacchieratissimo titolare di un stristemente noto canile della marsica (oggetto anche di interrogazioni parlamentari e di ripetuti servizi giornalistici anche nazionali) che spera così di poter sanare e giustificare le convenzioni illegittime stipulate da società collegata, per fini fiscali, come da lui stesso dichiarato, e ritenute illegittime anche dal Dipartimento Sanità Animale della Regione, perché non stipulate dai comuni con i titolari della struttura, ma con un indefinito “gestore/amministratore”, che prima di questa modifica  non era  consentito.

Questa mattina , abbiamo cercato di illustrare al Presidente del Consiglio Sospiri e a tutti i capi gruppo  le ragioni tecnico giuridiche  perché non si poteva approvare una modifica che conferma che nella provincia de L’Aquila  il randagismo è solo un grande business per individuati soggetti.

La vergognosa verifica modifica  di legge è stata approvata con il voto favorevole  dei consiglieri di maggioranza e ovviamente contrario della minoranza.

Giovedì, mattina   la modifica  sarà discussa nella commissione vigilanza e garanzia  da noi richiesta. Lunedi’, sara’ da noi inviata al competente Ministero della Salute, articolata e modivata richiesta di non approvazione delle modifiche perche’ in violazione della Legge nazionale 281/91 e del Decreto Ministeriale del 14/2/2025.

Gabriele Bettoschi

Presidente Tutela Diritti Animali/Arci

Tel 366 3014436

LE CRITICITÀ

Comma 4) dell’art. 8,  apertura al pubblico  non più quotidiana, rappresenta una riduzione  della già limitata trasparenza della gestione dei canili privati d’Abruzzo.

La riduzione  delle giornate d’apertura, certamente farà aumentare i costi del mantenimento dei cani che i comuni  dovranno sopportare per la ridotta possibilità che vengano adottati.

L’apertura al pubblico è talmente fondamentale per favorire le adozioni e quindi la riduzione dei costi mantenimento cani,  che in molte regioni l’orario di apertura al pubblico e  dalle 10 alle 18 di tutti i giorni. La riduzione anche di un solo giorno non trova davvero alcuna giustificazione.

Art. 8 bis affidamento del servizio mantenimento cani non solo a proprietari di struttura  ma anche a  non definiti “amministratori di struttura di ricovero” è priva di alcun valore, perché secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, un soggetto terzo non può subentrare in una concessione/autorizzazione,  ovvero in parte di essa senza la preventiva autorizzazione dell’autorità concedente (cfr. Cons. Stato, VI, 20.3.2007, n. 1320).  In sostanza, ad  esempio,  la Comar Farm Casaline Srl di Collelongo non può neanche con questa norma introdotta stipulare convenzioni o sperare di mettere una pietra tombale sulle oltre 40 convenzioni stipulate illecitamente, secondo anche quanto  ritenuto dal Dipartimento Sanità Animale della Regione.

Ritenere che un comune possa stipulare una convenzione per la gestione di un pubblico servizio con  un soggetto  diverso dal proprietario della struttura, che per legge è l’unico titolare anche dell’autorizzazione, significa che si ritiene superabili persino le norme antimafia.

Comma 5 dell’art.8 bis ha  eliminato l’obbligo di garantire  la presenza di volontari  e del medico veterinario, introducendo solo la  facoltà del  titolare del canile di concederla. Anche questa modifica  è priva di alcun valore. Infatti :

  1. La Legge 281/91, che è di rango superiore a quella regionale, prevede non solo  l’obbligatorietà della presenza delle associazioni animaliste  per la gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e  dei gatti ma addirittura la considera  condizione indispensabile per la stipula di convenzioni con qualsiasi pubblica amministrazione. La presenza delle associazioni è prevista, tra l’altro,  anche dalla Circolare Ministeriale della Sanità n.5/2001 ;
  2. Il decreto ministeriale del 14/02/2025, prevede l’obbligatorietà del  direttore sanitario con indicazione della certificazione ottenuta relativa ai corsi specifici di formazione,  ma anche quella di un  medico veterinario qualificato per la gestione degli animali detenuti nel canile.

 

 

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