La regione Abruzzo ha approvato l’emendamento che modifica la legge sulla tutela degli animali : da oggi diventa la legge a tutela di un noto gestore di canili
Oggi pomeriggio, è stata approvata l’ulteriore modifica della Legge Regionale 47/2013 sul randagismo e benessere animali.
L’emendamento approvato, prevede:
- apertura dei canili al pubblico non più quotidiana, ma di 5 giorni settimanali, con apertura di 3 domeniche ;
- i comuni non dovranno più stipulare convenzioni solo con i proprietari di canili privati ma anche con i loro gestori, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia;
- non dovranno piu’ garantire la presenza di un veterinario per l’assistenza veterinaria dei cani custoditi e men che mai quella delle associazioni di volontariato, ma sarà a loro discrezione consentirlo.
Uno modifica di legge che ne stravolge le finalità. Una modifica non certo utile per combattere il randagismo o assicurare l’obbligatorio benessere animale. Una vergognosa modifica che genera utilià unicamente a un chiacchieratissimo titolare di un stristemente noto canile della marsica (oggetto anche di interrogazioni parlamentari e di ripetuti servizi giornalistici anche nazionali) che spera così di poter sanare e giustificare le convenzioni illegittime stipulate da società collegata, per fini fiscali, come da lui stesso dichiarato, e ritenute illegittime anche dal Dipartimento Sanità Animale della Regione, perché non stipulate dai comuni con i titolari della struttura, ma con un indefinito “gestore/amministratore”, che prima di questa modifica non era consentito.
Questa mattina , abbiamo cercato di illustrare al Presidente del Consiglio Sospiri e a tutti i capi gruppo le ragioni tecnico giuridiche perché non si poteva approvare una modifica che conferma che nella provincia de L’Aquila il randagismo è solo un grande business per individuati soggetti.
La vergognosa verifica modifica di legge è stata approvata con il voto favorevole dei consiglieri di maggioranza e ovviamente contrario della minoranza.
Giovedì, mattina la modifica sarà discussa nella commissione vigilanza e garanzia da noi richiesta. Lunedi’, sara’ da noi inviata al competente Ministero della Salute, articolata e modivata richiesta di non approvazione delle modifiche perche’ in violazione della Legge nazionale 281/91 e del Decreto Ministeriale del 14/2/2025.
Gabriele Bettoschi
Presidente Tutela Diritti Animali/Arci
Tel 366 3014436
LE CRITICITÀ
Comma 4) dell’art. 8, apertura al pubblico non più quotidiana, rappresenta una riduzione della già limitata trasparenza della gestione dei canili privati d’Abruzzo.
La riduzione delle giornate d’apertura, certamente farà aumentare i costi del mantenimento dei cani che i comuni dovranno sopportare per la ridotta possibilità che vengano adottati.
L’apertura al pubblico è talmente fondamentale per favorire le adozioni e quindi la riduzione dei costi mantenimento cani, che in molte regioni l’orario di apertura al pubblico e dalle 10 alle 18 di tutti i giorni. La riduzione anche di un solo giorno non trova davvero alcuna giustificazione.
Art. 8 bis affidamento del servizio mantenimento cani non solo a proprietari di struttura ma anche a non definiti “amministratori di struttura di ricovero” è priva di alcun valore, perché secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, un soggetto terzo non può subentrare in una concessione/autorizzazione, ovvero in parte di essa senza la preventiva autorizzazione dell’autorità concedente (cfr. Cons. Stato, VI, 20.3.2007, n. 1320). In sostanza, ad esempio, la Comar Farm Casaline Srl di Collelongo non può neanche con questa norma introdotta stipulare convenzioni o sperare di mettere una pietra tombale sulle oltre 40 convenzioni stipulate illecitamente, secondo anche quanto ritenuto dal Dipartimento Sanità Animale della Regione.
Ritenere che un comune possa stipulare una convenzione per la gestione di un pubblico servizio con un soggetto diverso dal proprietario della struttura, che per legge è l’unico titolare anche dell’autorizzazione, significa che si ritiene superabili persino le norme antimafia.
Comma 5 dell’art.8 bis ha eliminato l’obbligo di garantire la presenza di volontari e del medico veterinario, introducendo solo la facoltà del titolare del canile di concederla. Anche questa modifica è priva di alcun valore. Infatti :
- La Legge 281/91, che è di rango superiore a quella regionale, prevede non solo l’obbligatorietà della presenza delle associazioni animaliste per la gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti ma addirittura la considera condizione indispensabile per la stipula di convenzioni con qualsiasi pubblica amministrazione. La presenza delle associazioni è prevista, tra l’altro, anche dalla Circolare Ministeriale della Sanità n.5/2001 ;
- Il decreto ministeriale del 14/02/2025, prevede l’obbligatorietà del direttore sanitario con indicazione della certificazione ottenuta relativa ai corsi specifici di formazione, ma anche quella di un medico veterinario qualificato per la gestione degli animali detenuti nel canile.











