La Legge di Bilancio 2026 torna a intervenire in materia fiscale introducendo, tra le
principali misure, la cosiddetta “rottamazione quinquies”, destinata ai debiti affidati
all’Agente della Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre
2023. Una misura che riaccende il dibattito su equità fiscale, convenienza economica e
impatti sul contenzioso.
Secondo l’analisi dell’avvocato tributarista Cristiano Ricci, “la nuova rottamazione presenta
elementi di novità significativi rispetto alle precedenti edizioni”. In primo luogo, “viene
ristretto l’ambito dei carichi definibili: sono esclusi quelli derivanti da accertamenti, mentre
la misura si applica ai ruoli originati da controlli automatizzati”. Una limitazione che,
osserva il professionista, “riduce la platea dei potenziali beneficiari”.
Altro elemento centrale è rappresentato dalla lunga rateizzazione prevista: fino a 54 rate
distribuite in nove anni. “Si tratta di una scelta pensata per rendere più sostenibile il
pagamento e ridurre il rischio di decadenza, favorendo così l’adesione dei contribuenti”,
sottolinea Ricci.
Sul piano procedurale, emergono novità anche nel rapporto tra rottamazione e
contenzioso tributario. “Il pagamento della prima rata, accompagnato dalla relativa
attestazione, potrebbe essere sufficiente per ottenere la cessazione della materia del
contendere”, spiega l’avvocato. Tuttavia, aggiunge, “non si escludono possibili contrasti
interpretativi, come già avvenuto in passato con analoghe misure, risolte solo ultimamente
dalla Corte di cassazione (anche se, invero, una legge di interpretazione autentica aveva
già fatto chiarezza)”. Inoltre, “anche nella attuale rottamazione è previsto che, in presenza
di contenziosi relativi a carichi rottamati, il contribuente sia tenuto ad abbandonare il
giudizio”, con una conseguente riduzione del contenzioso “non priva di criticità”.
Diversamente dalle precedenti manovre, la Legge di Bilancio 2026 non prevede la
definizione agevolata delle liti fiscali pendenti.
Tra le principali criticità, Ricci evidenzia “una evidente disparità di trattamento”: “possono
accedere alla nuova rottamazione sia i contribuenti che non hanno mai aderito a
precedenti sanatorie sia quelli decaduti da precedenti definizioni agevolate, mentre
restano esclusi coloro che hanno rispettato regolarmente i pagamenti”. Un effetto che,
sottolinea, “finisce per penalizzare i contribuenti più virtuosi”. Ulteriori dubbi riguardano “la
mancata inclusione della possibilità di rottamare i debiti derivanti da accertamento”, una
preclusione che “ha impedito a una vastissima platea di contribuenti di giovarsi
dell’istituto”.
Il tema dell’equità resta centrale. “La rottamazione si configura, di fatto, come una forma di
condono: uno strumento utile allo Stato per recuperare crediti difficilmente esigibili e fare
cassa in tempi rapidi, ma che inevitabilmente solleva dubbi sotto il profilo della giustizia
fiscale”, osserva l’avvocato.
Sebbene tali misure nascano con finalità emergenziali, negli ultimi anni hanno assunto un
carattere quasi strutturale. “Una soluzione più radicale potrebbe essere rappresentata da un condono ‘tombale’, in grado di azzerare definitivamente il pregresso e consentire una
ripartenza, accompagnata però da un sistema sanzionatorio realmente efficace e
deterrente”, afferma Ricci, ricordando tuttavia “il vincolo delle compatibilità di bilancio e
delle regole europee”.
L’estensione del piano di pagamento rappresenta certamente un vantaggio concreto per i
contribuenti, ma non privo di rischi. “La decadenza dal beneficio scatta, tra l’altro, in caso
di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, con la conseguente perdita
delle agevolazioni e l’impossibilità di accedere alle rateizzazioni ordinarie”, evidenzia.
Va inoltre sottolineato che l’adesione alla rottamazione comporta effetti protettivi: “sui
carichi oggetto della definizione non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi o
ipoteche, né avviate o proseguite procedure esecutive”.
Infine, dai dati attuali emerge che gli enti locali si sono mostrati restii ad aderire alla
rottamazione quinquies. “Ciò lascia esclusi molteplici debiti, spesso difficilmente
recuperabili, che resteranno a carico degli enti stessi e dovranno essere riscossi con le
modalità ordinarie”, conclude Ricci.
Non è escluso, tuttavia, che con l’avvicinarsi del termine del 30 aprile per aderire alla
misura, il Governo possa intervenire. “Sulla base dei dati relativi alle somme incassate,
potrebbe essere previsto un allargamento dei carichi rottamabili oppure una proroga dei
termini, come già avvenuto in passato”, osserva l’avvocato.
La “rottamazione quinquies” si conferma dunque uno strumento complesso: da un lato
offre un’opportunità concreta per i contribuenti in difficoltà, dall’altro solleva questioni
rilevanti sul piano dell’equità e della coerenza del sistema fiscale.











