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Statuto del Contribuente: retroattività a sfavore e deroghe ai principi, nel 2026 tocca al credito d’imposta 5.0 e agli ISA
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L’art. 3 della legge 27 luglio 2000 n. 212, meglio conosciuta come Statuto del Contribuente, scolpisce un principio imperativo e lo pone a tutela e salvaguardia di cittadini e imprese, disponendo con assoluta chiarezza che “le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo”. Il potere legislativo però ha ignorato più volte lo Statuto, prevedendo espressamente all’interno della disposizione normativa di turno, tramite “manine sconosciute” che “in deroga all’articolo 3 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 4, lettere d) ed e), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del …”. Una maniera velata e magari speranzosa di disattenzione da parte dei soggetti coinvolti per inserire norme con effetto fiscale retroattivo. Quest’anno è toccato pure al credito d’imposta 5.0. Le aziende italiane avevano investito in beni e progetti da cui consegue un risparmio dei consumi energetici nonché presentato una enormità di domande nel mese di novembre 2025. Il Decreto Fiscale 2026, nella sua versione originaria aveva riconosciuto un credito del 35% alle aziende rispetto all’importo richiesto con le domande, con effetto retroattivo e nel limite delle risorse di spesa pari ad euro 500 milioni circa. Niente rispetto a quanto richiesto. Le aziende, cosiddette “Esodati del 5.0” hanno investito in nuovi progetti che garantivano un credito d’imposta per poi, cambiando le regole del gioco, non ricevere niente. Per fortuna, le polemiche sono state talmente elevate, che il Governo è ritornato sui suoi passi. Infatti il Decreto Legge cosiddetto Carburanti ha riportato la percentuale del credito spettante all’89,77% dell’importo richiesto. Tornando allo Statuto, sempre l’art. 3 prevede che, in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. Orbene, il solito Decreto Fiscale 2026, durante la sua conversione in Legge (la solita manina sconosciuta?), ha stabilito ed autorizzato l’Agenzia Entrate a presentare il software “il tuo ISA/2026” entro il 15.05.2026, quando in verità avrebbe dovuto essere presentato entro il 30.04.2026. Un vero e proprio condono a favore dell’Agenzia Entrate. Ancora una volta, ci ha pensato un altro Decreto governativo, per risistemare le cose, pareggiare i conti tra Fisco e contribuenti, garantendo la proroga degli adempimenti fiscali nonostante il ritardo della consegna del software. Stante, quanto sopra, il punto però è un altro. La retroattività e le deroghe allo Statuto del Contribuente sono diventate ormai una costante ed un’attenuante per giustificare esigenze di gettito e, di conseguenza, una regola sempre a sfavore di cittadini e imprese. Una volta per tutte è bene che si osservi il principio inviolabile secondo cui la norma non può mai essere retroattiva né tanto meno se aggirata da deroghe. Lo “Statuto del Contribuente”, entrato in vigore il 1° agosto 2000 e votato all’unanimità, è una legge equa, colma di validi principi ed emanata per chiarire e migliorare i rapporti tra il fisco ed i contribuenti. Spesso però i buoni propositi restano sulla carta e non si incontrano con i fatti. Lo dice la storia, testimone delle esplicite ed implicite deroghe che, altro non sono se non il frutto della scarsa considerazione, che il Parlamento ed i Governi succedutisi dal 2000 ad oggi, hanno sempre avuto per lo Statuto, un testo che invitiamo a leggere, così come invitiamo a valutare l’articolo 11 delle Preleggi, secondo cui “la legge non dispone che per l’avvenire; essa non ha effetto retroattivo”. Un sistema fiscale senza questi presupposti basilari, non risulta affidabile neanche agli occhi degli operatori stranieri che potenzialmente potrebbero investire nel nostro Paese.
Livorno, 06.07.2026 FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI Carlo Fabbri
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