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Garlasco. «E se Sempio fosse giudicato socialmente pericoloso, cosa succederebbe?»

La Procura di Pavia ha chiesto di valutare anche la pericolosità sociale di Andrea Sempio. Ma cosa vorrebbe dire, concretamente, se lo psichiatra incaricato arrivasse a questa conclusione?

La prima cosa da chiarire è che non significherebbe né carcere automatico né, tantomeno, una condanna per l’omicidio di Chiara Poggi. La questione riguarda un altro piano: quello delle eventuali misure di sicurezza e, più in generale, della capacità di intendere e di volere.

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È una delle espressioni più pesanti comparse nell’inchiesta bis sull’omicidio di Chiara Poggi: pericolosità sociale.

La Procura di Pavia ha affidato allo psichiatra Roberto Catanesi una consulenza per capire se Sempio presenti eventuali condizioni patologiche in grado di incidere sulla sua capacità di intendere e di volere, se siano presenti disturbi rilevanti ai fini dell’imputabilità e se possa essere considerato, appunto, socialmente pericoloso.

Ma qui è importante non confondere piani diversi.

Essere ritenuto socialmente pericoloso da un consulente non significa essere ritenuto responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi.

Una cosa riguarda la valutazione psichiatrica e giudiziaria della persona. L’altra riguarda la responsabilità penale per un fatto preciso. Se l’inchiesta dovesse arrivare a processo, questa distinzione diventerebbe fondamentale.

In termini giuridici, la pericolosità sociale può assumere rilievo soprattutto quando si parla di misure di sicurezza. Non sono semplicemente una pena alternativa al carcere: sono strumenti legati alla valutazione della pericolosità della persona e possono essere applicati soltanto quando ricorrono le condizioni previste dalla legge.

Insomma, non ci sarebbe nulla di automatico.

Prima di tutto dovrebbe essere accertata l’eventuale presenza di una patologia e, soprattutto, il suo rapporto con la capacità di intendere e di volere. Se poi si arrivasse a un processo, sarebbe comunque il giudice a dover stabilire l’eventuale responsabilità di Sempio, sulla base delle prove raccolte.

Solo a quel punto, e sempre nei casi previsti dalla legge, potrebbe entrare in gioco una misura di sicurezza.

È proprio su questo terreno che la difesa di Sempio ha espresso le proprie contestazioni.

I suoi avvocati hanno messo in dubbio l’utilità della consulenza, sostenendo che una valutazione esclusivamente sulla personalità non possa trasformarsi in uno strumento per costruire una responsabilità penale.

Sempio, inoltre, ha rifiutato di sottoporsi direttamente all’esame dello psichiatra. Catanesi dovrà quindi lavorare anche sulla documentazione che ha a disposizione, compresi gli scritti e i soliloqui registrati durante gli spostamenti in automobile.

La Procura, però, ha deciso di andare avanti con gli accertamenti.

Ad agosto sono state disposte anche nuove consulenze sul Dna e sulla compatibilità tra la misura del piede di Sempio e un’impronta trovata nella villetta di via Pascoli.

Ed è a questo punto che torna la domanda iniziale: che cosa succederebbe se si giudicasse Sempio socialmente pericoloso?

Una precisazione e’ dovuta:

“Il consulente può fornire al giudice una valutazione psichiatrica/criminologica utile all’accertamento. Ma l’accertamento della pericolosità sociale rilevante ai fini dell’applicazione di una misura di sicurezza è una valutazione giudiziaria, non una condanna pronunciata dal consulente. Il Ministero della Giustizia, infatti, precisa che le misure di sicurezza presuppongono l’accertamento in concreto della pericolosità sociale.”

La risposta, per quanto possa sembrare sorprendente, è che non scatterebbe automaticamente alcuna misura restrittiva. Non sarebbe una condanna e, soprattutto, non sarebbe la prova che Sempio abbia ucciso Chiara Poggi.

Sarebbe un elemento in più all’interno di una vicenda giudiziaria già estremamente complessa, mentre la Procura sta valutando anche il possibile rinvio a giudizio dell’unico indagato della nuova inchiesta.

A Garlasco, quindi, la parola «pericoloso» rischia di diventare un’altra miccia. Ma tra una valutazione psichiatrica, una responsabilità penale e l’applicazione di una misura di sicurezza c’è una distanza enorme.

Ed è proprio quella distanza che, prima di qualsiasi titolo o giudizio, deve essere rispettata.

Art. 203 c.p. – Pericolosità sociale

La norma stabilisce:

«Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell’articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.
La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell’articolo 133.»

Il punto molto importante è: l’art. 203 non definisce la pericolosità sociale come una semplice caratteristica psicologica della persona. La collega alla circostanza che sia stato commesso un fatto previsto dalla legge come reato e alla probabilità che vengano commessi nuovi fatti penalmente rilevanti. L’art. 202, infatti, stabilisce che le misure di sicurezza possono essere applicate alle persone socialmente pericolose che abbiano commesso un fatto previsto dalla legge come reato, salvo specifiche ipotesi previste dalla legge.

E l’art. 133 c.p. cosa c’entra?

L’art. 203 rinvia all’art. 133 per stabilire come valutare la pericolosità. Tra gli elementi considerati ci sono:

  • i motivi a delinquere e il carattere della persona;

  • i precedenti penali e giudiziari;

  • la condotta e la vita precedente;

  • il comportamento successivo al fatto;

  • le condizioni di vita individuali, familiari e sociali.

 Alla luce di queste norme, correggerei leggermente una frase del testo precedente.

Non è tecnicamente preciso dire semplicemente che «un consulente può dichiarare una persona socialmente pericolosa» come se quella valutazione producesse da sola una conseguenza giuridica.

Il consulente può fornire al giudice una valutazione psichiatrica/criminologica utile all’accertamento. Ma l’accertamento della pericolosità sociale rilevante ai fini dell’applicazione di una misura di sicurezza è una valutazione giudiziaria, non una condanna pronunciata dal consulente. Il Ministero della Giustizia, infatti, precisa che le misure di sicurezza presuppongono l’accertamento in concreto della pericolosità sociale.

Quindi, per il tuo articolo, una formulazione giuridicamente più solida sarebbe:

«La consulenza di Catanesi potrebbe fornire al giudice elementi per valutare l’eventuale pericolosità sociale di Sempio. Ma la valutazione del consulente non equivale, di per sé, a una dichiarazione giudiziale di pericolosità né determina automaticamente l’applicazione di una misura di sicurezza.»

Questa distinzione è particolarmente importante nel caso che stai trattando, perché evita di far passare il messaggio giuridicamente errato che una perizia psichiatrica negativa equivalga a una condanna o faccia scattare automaticamente una misura restrittiva.(con l’ausiolio dell’AI

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