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LA CASSA FORENSE IN AIUTO AI COLLEGHI IN CASO DI BISOGNO 

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LA CASSA FORENSE IN AIUTO

AI COLLEGHI IN CASO DI BISOGNO

– INFO N° 598 –

A cura degli Avv. Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti

Cari colleghi, 

in questo periodo vacanziero non dobbiamo dimenticarci di alcuni di noi, meno fotunati, che si trovano in particolari difficoltà.

Il nostro Ente Previdenziale, al fine di andare loro incontro,  prevede per gli iscritti si trovano in uno stato di bisogno.

Questi ultimi – che a causa di un evento straordinario –  si trovino in difficoltà economiche,  possono ottenere un contributo economico che gli permetta di superare questa fase negativa della propria vita.

Le ipotesi di assistenza in caso di bisogno, previste nel Regolamento per l’erogazione dell’Assistenza, sono tre e noi ve le riportiamo così come estrapolate dal sito istituzionale.

SEZIONE I – Prestazioni in caso di bisogno

Art. 2 – Tipologia

1. Le prestazioni in caso di bisogno di cui all’art.1 n.1 consistono in:

a) erogazioni in caso di bisogno individuale;
b) trattamenti a favore dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa che abbiano compiuto gli ottanta anni;
c) trattamenti a favore dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa che abbiano compiuto i settanta anni e che siano riconosciuti invalidi civili al 100%.

2. Le prestazioni di cui al comma 1 non sono tra loro cumulabili nel medesimo anno civile e sono erogate su delibera della Giunta Esecutiva.

Art. 3 – Beneficiari

1. Sono beneficiari del trattamento previsto dall’art.2, comma 1, lettera a) (erogazioni in caso di bisogno individuale) gli avvocati iscritti all’Albo, anche se titolari di pensione di vecchiaia o invalidità erogata dalla Cassa, che siano in regola con le prescritte comunicazioni reddituali e che, a causa di eventi straordinari, involontari e non prevedibili, vengano a trovarsi in un a situazione di grave difficoltà economica. Si considera grave difficoltà economica anche quella che, determinatasi per un unico evento, si protragga nell’anno successivo. In tale caso il trattamento, che consiste nell’erogazione di una somma di denaro, potrà essere reiterato per una sola volta

2. Sono beneficiari del trattamento previsto dall’art.2, comma 1, lettera b) (trattamenti a favore dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa che abbiano compiuto gli ottanta anni), che consiste nell’erogazione di una somma di denaro, i titolari di pensione diretta a carico della Cassa, non titolari di altri trattamenti pensionistici e cancellati dagli Albi, che abbiano compiuto gli ottanta anni. In presenza dei requisiti previsti il trattamento è reiterabile anno per anno.

3. Sono beneficiari del trattamento previsto dall’art.2, comma 1, lettera c) (trattamenti a favore dei titolari di pensione diretta a carico dell aCassa che abbiano compiuto i settanta anni e che siano riconosciuti invalidi civili al 100%), i titolari di pensione diretta che abbiano compiuto i settanta anni di età, cancellati dagli Albi, in possesso di certificato di invalidità civile al 100% e non titolari di assegno di accompagnamento. Il trattamento consiste nell’erogazione di una somma di denaro. In presenza dei requisiti previsti il trattamento è reiterabile anno per anno.

Art. 4 – Presupposti, modalità ed entità delle erogazioni in caso di bisogno
1. Per essere ammessi al trattamento, i richiedenti l’assistenza in caso di bisogno di cui all’art.2, comma 1, lettera a) (erogazioni in caso di bisogno individuale), non devono aver ottenuto per lo stesso evento erogazione di altre prestazioni assistenziali previste nel presente regolamento in caso di bisogno o a sostegno della famiglia o della salute. L’erogazione non potrà superare, salvo casi eccezionali, il doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell’anno precedente quello della domanda.

2. Qualora il trattamento venga reiterato l’erogazione non potrà superare l’importo della pensione minima erogata dalla Cassa nell’anno precedente a quello della domanda.

3. Per essere ammessi ai trattamenti assistenziali di cui all’art.2, comma 1 lettere b)(trattamenti a favore dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa che abbiano compiuto gli ottanta anni) e c) ( trattamenti a favore dei titolari di pensione diretta a carico dell aCassa che abbiano compiuto i settanta anni e che siano riconosciuti invalidi civili al 100%), il reddito imponibile dei richiedenti, come risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata nell’anno antecedente quello della domanda, non potrà essere superiore al doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell’anno precedente a quello della domanda. A tal fine alla domanda dovrà essere allegata copia della dichiarazione dei redditi presentata nell’anno antecedente quello della domanda. La misura del trattamento sarà determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla somma complessiva stanziata e al presumibile numero delle domande, ma, in ogni caso, non potrà superare l’ammontare della pensione minima erogata dalla Cassa nell’anno precedente a quello della richiesta.
L’erogazione non è cumulabile con altre prestazioni assistenziali per il medesimo evento previste dal presente regolamento.

Art. 5 – Domanda
1. Alla domanda per l’erogazione del trattamento previsto dall’art.2 comma1, lettera a)(erogazione in caso di bisogno individuale), deve essere allegata la documentazione giustificativa.
La domanda può essere inoltrata anche tramite anche tramite il Consiglio dell’Ordine di appartenenza che, in tal caso, trasmetterà alla Cassa, in uno con la documentazione di cui sopra, una poposta di erogazione che non potrà superare il limite previsto dall’art. 4 comma 1 formulata sulla base dell’istruttoria svolta.

2. Nei casi di cui al comma precedente la Giunta Esecutiva delibera autonomamente, in ordine alla sussistenza dei requisiti e alla misura del contributo, motivando il mancato accoglimento, totale o parziale.

3. Alla domanda per l’erogazione dei trattamenti assistenziali previsti dall’art.2 comma 1 lettera b) (trattamenti a favore dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa che abbiano compiuto gli ottanta anni) e c) (trattamenti a favore dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa che abbiano compiuto i settanta anni e che siano riconosciuti invalidi civili al 100%), deve essere allegata la documentazione giustificativa, tra cui quella attestante l’accertamento dello stato invalidante per la prestazione assistenziale di cui all’art. 2 comma 1 lettera c).

4. Le domande per l’erogazione dei trattamenti assistenziali previsti dall’art.2 comma 1 lettere b) (trattamenti a favore dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa che abbiano compiuto gli ottanta anni) e c) (trattamenti a favore dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa che abbiano compiuto i settanta anni e che siano riconosciuti invalidi civili al 100%), devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il 30 giugno di ciascun anno, anche da coloro che maturino il requisito anagrafico nel medesimo anno civile.

INDICAZIONI PRATICHE

Assistenza in caso di bisogno individuale

(Nuovo Regolamento per l’Assistenza – art. 2, comma 1, lett. a)

BENEFICIARI

Possono beneficiare di tale istituto gli Avvocati iscritti all’Albo, anche se titolari di pensione di vecchiaia o invalidità erogata dalla Cassa, in regola con l’invio dei modd. 5 che, a causa di eventi straordinari, involontari e non prevedibili, vengano a trovarsi in una situazione di grave difficoltà economica.

REQUISITI

Il beneficiario non dovrà aver ottenuto dalla Cassa, per lo stesso evento, altre prestazioni

assistenziali in caso di bisogno, a sostegno della famiglia o della salute.

MISURA DEL CONTRIBUTO

Il trattamento, che consiste nell’erogazione di una somma di denaro che non potrà superare,

salvo casi eccezionali, il doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell’anno precedente

quello     della domanda, verrà determinato autonomamente dalla Giunta Esecutiva in ordine

alla sussistenza dei requisiti, e potrà essere reiterato una sola volta.

DOMANDA
La domanda può essere inoltrata direttamente alla Cassa a mezzo pec

(istituzionale@cert.cassaforense.it) o tramite il Consiglio dell’Ordine di appartenenza,

allegando la documentazione giustificativa.

SEZIONE I – Prestazioni in caso di bisogno
Art. 2 – Tipologia
1. Le prestazioni in caso di bisogno di cui all’art.1 n.1 consistono in:

erogazioni in caso di bisogno individuale;
trattamenti a favore dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa che abbiano compiuto gli ottanta anni;
trattamenti a favore dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa che abbiano compiuto i settanta anni e che siano riconosciuti invalidi civili al 100%.
2. Le prestazioni di cui al comma 1 non sono tra loro cumulabili nel medesimo anno civile e sono erogate su delibera della Giunta Esecutiva.

Art. 3 – Beneficiari

1. Sono beneficiari del trattamento previsto dall’art.2, comma 1, lettera a) (erogazioni in caso di bisogno individuale) gli avvocati iscritti all’Albo, anche se titolari di pensione di vecchiaia o invalidità erogata dalla Cassa, che siano in regola con le prescritte comunicazioni reddituali e che, a causa di eventi straordinari, involontari e non prevedibili, vengano a trovarsi in un a situazione di grave difficoltà economica. Si considera grave difficoltà economica anche quella che, determinatasi per un unico evento, si protragga nell’anno successivo. In tale caso il trattamento, che consiste nell’erogazione di una somma di denaro, potrà essere reiterato per una sola volta

2. Sono beneficiari del trattamento previsto dall’art.2, comma 1, lettera b) (trattamenti a favore dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa che abbiano compiuto gli ottanta anni), che consiste nell’erogazione di una somma di denaro, i titolari di pensione diretta a carico della Cassa, non titolari di altri trattamenti pensionistici e cancellati dagli Albi, che abbiano compiuto gli ottanta anni. In presenza dei requisiti previsti il trattamento è reiterabile anno per anno.

3. Sono beneficiari del trattamento previsto dall’art.2, comma 1, lettera c) (trattamenti a favore dei titolari di pensione diretta a carico dell aCassa che abbiano compiuto i settanta anni e che siano riconosciuti invalidi civili al 100%), i titolari di pensione diretta che abbiano compiuto i settanta anni di età, cancellati dagli Albi, in possesso di certificato di invalidità civile al 100% e non titolari di assegno di accompagnamento. Il trattamento consiste nell’erogazione di una somma di denaro. In presenza dei requisiti previsti il trattamento è reiterabile anno per anno.

Art. 4 – Presupposti, modalità ed entità delle erogazioni in caso di bisogno

1. Per essere ammessi al trattamento, i richiedenti l’assistenza in caso di bisogno di cui all’art.2, comma 1, lettera a) (erogazioni in caso di bisogno individuale), non devono aver ottenuto per lo stesso evento erogazione di altre prestazioni assistenziali previste nel presente regolamento in caso di bisogno o a sostegno della famiglia o della salute. L’erogazione non potrà superare, salvo casi eccezionali, il doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell’anno precedente quello della domanda.

2. Qualora il trattamento venga reiterato l’erogazione non potrà superare l’importo della pensione minima erogata dalla Cassa nell’anno precedente a quello della domanda.

3. Per essere ammessi ai trattamenti assistenziali di cui all’art.2, comma 1 lettere b)(trattamenti a favore dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa che abbiano compiuto gli ottanta anni) e c) ( trattamenti a favore dei titolari di pensione diretta a carico dell aCassa che abbiano compiuto i settanta anni e che siano riconosciuti invalidi civili al 100%), il reddito imponibile dei richiedenti, come risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata nell’anno antecedente quello della domanda, non potrà essere superiore al doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell’anno precedente a quello della domanda. A tal fine alla domanda dovrà essere allegata copia della dichiarazione dei redditi presentata nell’anno antecedente quello della domanda. La misura del trattamento sarà determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla somma complessiva stanziata e al presumibile numero delle domande, ma, in ogni caso, non potrà superare l’ammontare della pensione minima erogata dalla Cassa nell’anno precedente a quello della richiesta.
L’erogazione non è cumulabile con altre prestazioni assistenziali per il medesimo evento previste dal presente regolamento.

Art. 5 – Domanda

1. Alla domanda per l’erogazione del trattamento previsto dall’art.2 comma1, lettera a)(erogazione in caso di bisogno individuale), deve essere allegata la documentazione giustificativa.
La domanda può essere inoltrata anche tramite anche tramite il Consiglio dell’Ordine di appartenenza che, in tal caso, trasmetterà alla Cassa, in uno con la documentazione di cui sopra, una poposta di erogazione che non potrà superare il limite previsto dall’art. 4 comma 1 formulata sulla base dell’istruttoria svolta.

2. Nei casi di cui al comma precedente la Giunta Esecutiva delibera autonomamente, in ordine alla sussistenza dei requisiti e alla misura del contributo, motivando il mancato accoglimento, totale o parziale.

3. Alla domanda per l’erogazione dei trattamenti assistenziali previsti dall’art.2 comma 1 lettera b) (trattamenti a favore dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa che abbiano compiuto gli ottanta anni) e c) (trattamenti a favore dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa che abbiano compiuto i settanta anni e che siano riconosciuti invalidi civili al 100%), deve essere allegata la documentazione giustificativa, tra cui quella attestante l’accertamento dello stato invalidante per la prestazione assistenziale di cui all’art. 2 comma 1 lettera c).

4. Le domande per l’erogazione dei trattamenti assistenziali previsti dall’art.2 comma 1 lettere b) (trattamenti a favore dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa che abbiano compiuto gli ottanta anni) e c) (trattamenti a favore dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa che abbiano compiuto i settanta anni e che siano riconosciuti invalidi civili al 100%), devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il 30 giugno di ciascun anno, anche da coloro che maturino il requisito anagrafico nel medesimo anno civile.

ASSISTENZA E SERVIZI PER L’AVVOCATURA
www.cassaforense.it

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA FORENSE
Servizio Assistenza e Servizi per l’Avvocatura
Via G. G. Belli, 5
00193 R O M A

DOMANDA DI ASSISTENZA IN CASO DI BISOGNO INDIVIDUALE
Art. 2, comma 1, lett.a) del Nuovo Regolamento per l’erogazione dell’Assistenza

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………….…………………………..……………………
nato/a a …………………….… ………….………………Prov……..il |__|__|/ |__|__| / |__|__|__|__|
con studio in Via……………………………………………………………………….………………..al civico n ……..
Città………………………………………………………………….…………… …. Prov……… C.A.P|_|_|_|_|_|
tel…………………………. cell …………………….…….fax………………………. e-mail…………………………………
con residenza in Via…………………………………………………………….……………… …..al civico n ..……..
Città………………………………………………………………………………………. Prov…….….C.A.P|_|_|_|_|_|
tel…………………………. cell …………………….…….fax………………………. e-mail………………………….…….
PEC……………………………………………………………………………..
Iscritto all’Albo di……………………………………………………….. dal………………………………………
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Codice meccanografico |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

C H I E D E

a causa di evento straordinario, involontario e non prevedibile, che ha determinato una situazione di
grave difficoltà economica, l’assegnazione di un contributo economico assistenziale previsto dall’art. 2,
comma 1, lett. a)

D I C H I A R A

• di essere iscritto all’Albo di……………………………………………………dal………………………………………….
• di essere in regola con le prescritte dichiarazioni reddituali alla Cassa (Modd. 5)
• di non aver ottenuto dalla Cassa, per lo stesso evento, altre prestazioni assistenziali in caso
di bisogno a sostegno della famiglia o della salute
• di non aver ottenuto dalla Cassa, nel medesimo anno civile, erogazioni a favore di
ultraottantenni o ultrasettantenni invalidi civili

C H I E D E

che l’indennizzo sia pagato mediante:
1 accredito sul conto corrente bancario/postale, intestato a proprio nome, presso:
_____________________________________________________________
Agenzia N._____________di______________________________________
Codice IBAN___________________________________________________
Data ………………… … Firma………………………………………………….……………….

MOTIVI DELLA RICHIESTA
…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….……
La presente domanda può essere inoltrata alla Cassa direttamente ovvero mediante il
Consiglio dell’Ordine di appartenenza:
In tale ultimo caso, va compilata a cura del Consiglio dell’Ordine anche la sezione
sottostante
Il Consiglio dell’Ordine di……………………………………………………………………………….
Vista la domanda dell’Avvocato………………………………………………………………………
Ha deliberato di proporre alla Cassa Forense l’erogazione di un contributo assistenziale di
€……………………………………………………….formulata sulla base dell’istruttoria svolta
Allega:
1 delibera della proposta

 Con la speranza di svolgere nel migliore dei modi il nostro ruolo di rappresentanti di

categoria e salvi eventuali errori, sempre compiuti in buona fede, rimaniamo a vostra

disposizione per ogni eventuale, ulteriore info, anche al numero 3286928765.

Con l’impegno di sempre.

Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti🥰🥰

 

Informazione equidistante ed imparziale, che offre voce a tutte le fonti di informazione

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