Advertisement

CASSAZIONE: IL NUOVO PROTOCOLLO

A cura degli Avv. Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti

Advertisement

Cari colleghi,
nel ricordarVi  che dal 31 marzo, in Cassazione,  è possibile depositare telematicamente gli atti processuali ed i documenti da parte dei difensori delle parti, Vi rendiamo noto che è stato sottoscritto dal C.N.F, dalla Suprema Corte di Cassazione, dall’Avvocatura dello Stato e dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, un nuovo protocollo che ha modificato il precedente del 27 ottobre 2020, modificato il 18 novembre 2020.
Al fine di supportare tutti voi, cercheremo in questo documento di riportarvi il sinteticamente contenuto del suddetto protocollo, che è comunque disponibile sul sito del COA ROMA ( https://www.ordineavvocatiroma.it/wp-content/uploads/2021/04/PROTOCOLLO-CASSAZIONE-AGGIORNATO-ALLA-VERSIONE-07-04-2021.pdf) .
CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI FISSAZIONE DELL’UDIENZA
Con la comunicazione di fissazione udienza verrà richiesto ai difensori di trasmettere, entro 10 giorni, copia informaticadi tutti gli atti processuali del giudizio di cassazione, già depositati in cartaceo ( ricorso, controricorso, nota di deposito ex art.372 c.p.c. 2°co.e provvedimento impugnato).
MODALITA’ DI INVIO DEGLI ATTI DEI DIFENSORI
I difensori dovranno trasmettere gli atti richiesti tramite propria PEC (RE.G.IND.E.) congiuntamente  alla PEC delle cancellerie della Corte di Cassazione e delle segreterie della Procura Generale oltre che alle PEC dei difensori delle altre parti processuali risultanti dai pubblici registri ( art. 16 ter D.L. 179\2012).
L’invio dovrà essere per ciascuno dei ricorsi di cui si è ricevuto l’avviso di fissazione udienza e dovrà contenere: A) numero del ruolo generale; B)della sezione; C) della data dell’udienza o adunanza.
Le copie informatiche inviate dovranno essere uguali ai documenti presenti nel fascicolo cartaceo.
DECADENZE GIA’ MATURATE
La trasmissione telematica dei documenti cartacei non sostituisce il deposito nelle forme previste dal codice di rito e non determina la rimissione in termini per le eventuali decadenze già maturate.
DEPOSITO DELLE MEMORIE DIFENSIVE
Dal 31 marzo 2021 i difensori delle parti, compresa l’Avvocatura Generale dello Stato, potranno depositare telematicamente ( D.M. 44 del 2011), le memorie difensive ai sensi degli artt. 378,380,380-bis, 380-bis1 e 380-ter c.p.c.
Nonchè le memorie e le richieste di cui all’art. 23, co 8-bis D.L.137\2020.
Anche la Procura Generale depositerà in cancelleria – tramite PEC –  le proprie conclusioni e richieste.
Il cancelliere inserirà immediatamente le conclusioni scritte e le richiestedel P.G. nel fascicolo informatico per renderle visibili a tutte le parti processuali.
Con la speranza di svolgere nel migliore dei modi il nostro ruolo di rappresentanti di categoria e salvi eventuali errori, sempre compiuti in buona fede, rimaniamo a vostra disposizione per ogni eventuale, ulteriore info, anche al numero 3358238762.

Con l’impegno di sempre.

Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti??
 

Informazione equidistante ed imparziale, che offre voce a tutte le fonti di informazione

Advertisement
Articolo precedenteUn dolce al giorno toglie il medico di torno?
Articolo successivo  Relazioni: +60% di separazioni, crisi e divorzi nel 2020

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui