Clausola floor nei contratti di mutuo a tasso variabile? Potrebbe essere nulla!
La Corte d’Appello di Milano conferma la vessatorietà della clausola floor nei contratti di mutuo a tasso variabile
Con la Sentenza n. 2836/2022, la Corte d’Appello di Milano ha affermato la vessatorietà della clausola floor convenuta e/o applicata nell’ambito dei contratti di mutuo a tasso variabile conclusi con i consumatori.
Per la Corte meneghina tale tipologia di clausola comporta, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, se non accompagnata da adeguati strumenti di tutela per il consumatore, come, ad esempio, la speculare previsione di un cap.
Tale meccanismo determinerebbe uno squilibrio giuridico e normativo tra le parti del contratto di finanziamento “…consentendo ad una sola parte (la banca) di trarre beneficio dalla variazioni a sé favorevoli dell’indice e di limitare il pregiudizio derivante dalle variazioni a sé sfavorevoli..”, così violando l’art. 33 del Codice del Consumo. Alla predetta violazione consegue la nullità ex art. 36 della clausola floor che, in quanto tale, è inefficace e obbliga la banca ad applicare uno spread eventualmente diminuito del valore della componente variabile se negativa.
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