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Gravidanza a rischio, cambia l’indennità di maternità anche per le libere professioniste. Per effetto del Decreto Legislativo 105 del 2022, che ha novellato l’art 70, comma 1, del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, l’indennità di maternità potrà essere richiesta anche per i periodi antecedenti i due mesi che precedono il parto. La disposizione modifica la disciplina anche per le iscritte alle Casse di Previdenza. 

Scendendo nel dettaglio, per ottenere l’erogazione dell’indennità, l’interessata dovrà presentare domanda allegando il certificato medico della ASL che attesta la gravidanza a rischio e indica il prescritto periodo di astensione dal lavoro. Nel caso i motivi di rischio persistano ma il periodo indicato nel certificato sia più breve, sarà necessario un nuovo accertamento della ASL, che occorrerà allegare a una domanda di integrazione della indennità.  Sul portale istituzionale di Cassa Forense, nell’area personale, è disponibile un’apposita procedura on-line (https://www.cassaforense.it – Area riservata). Quanto ai criteri per il calcolo dell’indennità, questi sono gli stessi per l’indennità di maternità. La nuova disposizione normativa, recepita dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 aprile scorso, rende l’indennità di maternità la forma tipica di tutela della “gravidanza a rischio”, sostituendo  le precedenti forme di assistenza previste dal Regolamento.

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