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L’ulteriore proroga al 20.08.2023 dei versamenti a saldo ed in acconto derivanti dalla dichiarazione dei redditi ed Irap/2023 periodo d’imposta 2022 è un obbligo nei confronti dei contribuenti.

 

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E’ opportuno, oltre che necessario, concedere ai contribuenti con Partita Iva, una proroga al 21.08.2023 (il 20 cade di domenica) dei versamenti a saldo e in acconto derivanti dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione Irap/2023 periodo d’imposta 2022. Per i motivi che esporremo di seguito la proroga avrebbe dovuto essere automatica, senza necessità della nostra specifica richiesta.

Lo spostamento dei termini di scadenza dovrebbe riguardare anche il versamento a saldo dell’IVA 2022 per i soggetti che non hanno pagato entro il 16 marzo, il diritto annuale della Camera di Commercio ed i contributi previdenziali.

Come già avvenuto in altri anni la proroga dovrà interessare tutti i contribuenti con partita Iva, e quindi non solo quelli a cui si rendono applicabili gli ISA ma anche i soggetti che presentano cause di esclusione, i contribuenti minimi, i forfetari, i soci delle società di persone e di capitali e gli associati di imprese e studi professionali interessati o meno dagli ISA.

La situazione attuale prevede la scadenza ordinaria al 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40% se i versamenti saranno eseguiti oltre tale data ed entro il 31 luglio.

E ora andiamo con ordine, affinché sia dato massimo risalto alle numerose cause che confermano la necessità della proroga.

L’art. 11 del Decreto n. 73/2022 cosiddetto “Semplificazioni” (e il che è tutto dire..),  stabilisce che i termini per l’approvazione dei modelli delle dichiarazioni dei redditi ed Irap, sono prorogati dal 31.1 al 28.02 di ogni anno. Tale proroga concede più tempo all’Agenzia delle Entrate per emanare i provvedimenti che approvano i modelli e meno tempo ai contribuenti per elaborare le dichiarazioni fiscali.

Tra le disposizioni contenute nel Decreto “Semplificazioni” l’art. 24 stabilisce che gli ISA (indici sintetici di affidabilità) siano approvati con Decreto Ministeriale non più entro il 31.12 dell’anno per il quale sono applicati, ma entro il 31.3 del periodo d’imposta successivo. E inoltre, le eventuali integrazioni degli stessi, indispensabili per tenere di conto di situazioni straordinarie, possono essere approvate entro il 30.4 e non più entro il 28.2 del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate.

Si tralascia che il Decreto Ministeriale è stato firmato il 28 aprile ed è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» il 16 maggio, perché qualcuno potrebbe obiettare che comunque è stata concessa la proroga dal 30.6 al 20.7.2023.

In verità, in uno stato di diritto come quello italiano, se all’Agenzia delle Entrate viene concesso più tempo per prendere a riferimento gli ISA e valutare eventuali condizioni di controllo dei contribuenti, ad essi, per diritto di uguaglianza, dovrebbe essere data la possibilità di prendere piena confidenza con il software «Il tuo Isa» rilasciato dalla stessa Agenzia. I contribuenti devono avere la possibilità di applicare il software ISA durante la chiusura del bilancio. Non è difficile da capire…

Quanto evidenziato, ha diminuito il tempo a disposizione sia per i contribuenti e gli intermediari per redigere le dichiarazioni fiscali, sia per le software house per predisporre i programmi dichiarativi conformi ai modelli e alle specifiche tecniche. Anche questo non dovrebbe essere difficile da capire…

Se i tecnici ministeriali hanno la possibilità di lavorare al software ISA aggiornandolo serenamente in vari mesi di lavoro, non si capisce perché la politica che, sempre promette ma non sempre mantiene, non concede anche agli addetti ai lavori lo stesso tempo per studiare, interpretare e mettere in pratica ciò che è stato fornito.

Ma non finisce qui. Il 26.04.2023 sul sito dell’Agenzia Entrate sono state rese disponibili le versioni aggiornate dei modelli, delle istruzioni e delle specifiche tecniche relative anche alle dichiarazioni dei redditi ed Irap per il periodo d’imposta 2023. “Ritocchi” e “integrazioni”, si legge nei provvedimenti dell’Agenzia Entrate, effettuati in allineamento con i rispettivi provvedimenti di approvazione. Ma il Decreto “Semplificazioni” non stabilisce che i termini per l’approvazione dei modelli sono entro il 28.2 di ogni anno?

Quanto detto basterebbe per concedere la proroga al 20.8 in maniera automatica e senza alcuna richiesta perché se all’Agenzia delle Entrate sono stati concessi circa 60 giorni in più, non si capisce perché ai contribuenti (sempre per il disatteso diritto di uguaglianza) non possano essere concessi altrettanti giorni in più per le scadenze relative alle dichiarazioni dei redditi ed Irap.

E’ noto che durante l’anno 2023, tra le varie “tregue fiscali”, concesse dal Governo, la cosiddetta “rottamazione quater” in un primo momento in scadenza il 30.04.2023 è stata prorogata al 30.06.2023.

Ma dovrebbe essere altrettanto noto, che il 30.06 è la prima scadenza delle imposte senza maggiorazione dello 0,4%. Orbene, pare assurdo, ma la proroga dal 30.6 al 20.7.23 non ha interessato le persone fisiche “private”, che si sono divise tra gli adempimenti della rottamazione e la predisposizione della propria dichiarazione. Pare assurdo, ma ancora una volta, sembra che il Fisco tende la mano per aiutare il contribuente (30.6 rottamazione), ma con l’altra chiede il rispetto della scadenza (30.6 pagamento delle tasse) per esigenze di cassa.

E qui arriviamo alle esigenze di cassa, dato che l’ultima novità (non c’è mai fine), è quanto sostenuto dalla Ragioneria generale dello Stato che richiede per la prima volta di rispettare gli stringenti vincoli di bilancio che non permettono di spostare il termine della scadenza delle tasse oltre il 31.07.

E’ necessaria più di una doverosa risposta.

Questa Fondazione ha verificato le scadenze degli ultimi anni. E’ dal 2012 (periodo d’imposta 2011) che viene concessa la proroga al 20.8 di ogni anno tramite apposito DPCM o in automatico per effetto del periodo feriale che prevede il versamento al 20.8.

Inoltre, purtroppo per la Ragioneria generale dello Stato, pochi giorni fa, il periodico bollettino del ministero dell’Economia e delle Finanze, online sul sito del dipartimento delle Finanze, mostra che nel periodo gennaio – maggio 2023 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza giuridica, ammontano a 192.073 milioni di euro (+6.178 milioni), +3,3% rispetto allo stesso periodo del 2022.

In particolare, nei primi cinque mesi dell’anno le imposte dirette hanno registrato un aumento di gettito di 4.012 milioni di euro (+4,2%).

Ultimo, ma non meno importante è il fatto che lo 0,40% di maggiorazione per soli 10 giorni corrisponde ad un tasso di interesse annuo del 14,60%. Se un tale interesse dovesse essere richiesto da altri soggetti, scatterebbe contro di loro la denuncia per usura.

 

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