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“Nota di chiarimento in merito alle competenze degli Educatori professionali
socio-pedagogici e dei Pedagogisti nei servizi e presidi socio-sanitari e della
salute, in base alla legislazione vigente”

Egregi Senatori,
Con riferimento alla nota della Commissione dell’Albo nazionale degli educatori
socio sanitari, con la quale si sostiene la fantasiosa tesi, non supportata dalle vigenti
leggi e regolamenti, relativa a possibili “sovrapposizioni” tra la figura di educatore
professionale socio-pedagogico e quella di educatore professionale socio sanitario e in
cui si persevera in una narrazione perniciosa del presunto “doppio educatore”, senza
tener conto delle numerose sentenze dei TAR e del Consiglio di Stato; si ritiene
doveroso fornire a questa pregiatissima Commissione gli opportuni riferimenti
normativi che confutano quanto affermato della Commissione Albo educatore
professionale socio sanitario, non senza un preciso interesse di parte.
Si principia che:

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la Legge 205/2017, art. 1, commi 594 – 595, ha attribuito la qualifica di Educatore
Professionale Socio-Pedagogico a seguito del conseguimento della Laurea in Scienze
dell’Educazione e della Formazione L19, e di Pedagogista a seguito del rilascio di un
diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50, LM-57, LM-85,
LM-93, individuando i principali ambiti di intervento di tali figure professionali da
sempre operanti nei servizi educativi, socio-educativi, socio-assistenziali,
socio-sanitari e della salute;
la succitata legge, al medesimo articolo, comma 596 distingue nettamente i due
profili di educatore professionale socio-pedagogico ed educatore professionale
socio-sanitario, superando definitivamente la denominazione generica di “educatore
professionale”;
la Legge 30/12/2018 n.145, art. 1, comma 517, ha integrato il comma 594 della
Legge 205/2017 ed, in relazione alle attività degli educatori professionali socio
pedagogici, ha riconosciuto a pieno titolo la possibilità, per gli stessi, di continuare ad
operare “nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute”, ovviamente per quanto
concerne gli aspetti socio-educativi;
il Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, art. 33-bis, comma 2, convertito con
Legge n. 126 del 2020, recante “Misure urgenti per la definizione delle funzioni e
del ruolo degli educatori socio-pedagogici nei presidi socio-sanitari e della salute”
ne ha esplicato le funzioni in tali ambiti ed il conseguente Decreto del Ministero della
Salute d’intesa con il Ministero dell’Università e della Ricerca del 27/10/2021, ha
disposto che: “l’educatore professionale socio-pedagogico opera, limitatamente agli
aspetti socio educativi, nei servizi socio-assistenziali e nei servizi e nei presidi
socio-sanitari e della salute”, stabilisce inoltre che: “il tratto specifico del ruolo della
figura professionale dell’educatore professionale socio-pedagogico nei presidi
socio-sanitari e della salute […] è la dimensione pedagogica, nelle sue declinazioni
sociali, della marginalità, della disabilità e della devianza.”;
e inoltre, con riferimento alla attività professionali, il suddetto decreto
interministeriale precisa che “le funzioni dell’educatore professionale
socio-pedagogico sono identificabili all’interno della promozione della prospettiva
pedagogico-educativa, con azioni volte ad evitare o comunque contenere le dif icoltà
educativo-relazionali e le povertà educative, nonché con la costruzione di percorsi

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formativi per il potenziamento della crescita pedagogico-educativa e progetti volti
alla promozione del benessere individuale e sociale, in ogni caso con riferimento agli
apprendimenti estrinseci all’ambito patologico e riabilitativo” pertanto, senza alcuna
sovrapposizione con le professioni sanitarie.
In particolare, il suddetto decreto prevede la presenza degli educatori professionali
socio – pedagogici, contemplandone espressamente l’inserimento nei presidi socio –
sanitari e della salute e declinandone le relative funzioni da svolgersi in collaborazione
con altre figure socio – sanitarie “‘a’- individuare, promuovere e sviluppare le
potenzialità cognitive, af ettive, ludiche e relazionali dei soggetti, a livello individuale
e collettivo, nell’ambito di progetti pedagogici elaborati in autonomia professionale o
con una équipe in prospettiva interdisciplinare e interprofessionale; ‘b’ – contribuire
alle strategie pedagogiche per programmare, pianificare, realizzare, gestire,
monitorare, verificare e valutare interventi educativi mirati allo sviluppo delle
potenzialità di tutti i soggetti per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di
sviluppo, autonomia personale e inclusione sociale; ‘c’ – progettare, organizzare,
realizzare e valutare situazioni e processi educativi e formativi sia in contesti formali,
pubblici e privati, sia in contesti informali, finalizzati alla promozione del benessere
individuale e sociale, al supporto, all’accompagnamento e all’implementazione del
progetto di vita delle persone con fragilità esistenziale, marginalità sociale e povertà
materiale ed educativa, durante tutto l’arco della vita; ‘d’ – costruire relazioni
educative, cura educativa, accoglienza e responsabilità; prevenire situazioni di
isolamento, solitudine, stigmatizzazione e marginalizzazione educativa, soprattutto
nelle aree territoriali culturalmente e socialmente deprivate”.
Va pertanto esclusa qualsiasi ipotesi di “usurpazione” della funzione o di
“sovrapposizione” degli educatori professionali socio – pedagogici rispetto agli
educatori professionali socio-sanitari, visti i ruoli diversi delle due figure
professionali.
Al riguardo, come ritenuto dal Consiglio di Stato (Sez. III, n. 5337/2015), vanno
evidenziati i seguenti profili: – l’inclusione, ai sensi dell’art. 14 della L. n. 328/2000,
nell’ambito del progetto individuale di valutazioni diagnostico/funzionali, nonché di
prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del servizio sanitario nazionale, non
esautora dallo svolgimento dei restanti compiti di assistenza integrata i soggetti non
appartenenti alle professioni sanitarie; – l’approccio alla persona in stato di disabilità

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non deve avvenire solo in termini di malattia, ma deve assumere a riferimento la
condizione di chi, a causa dello stato di menomazione, versi in condizione di ridotte
capacità di interagire con l’ambiente e di emarginazione e necessita, quindi, di un
assiduo intervento per lo svolgimento delle attività quotidiane e per il recupero
della condizione di svantaggio sociale.
Nella certezza di aver fornito giusti elementi giuridici che chiariscono
definitivamente che non vi sono sovrapposizioni di sorta, tra i due profili
professionali: uno riabilitativo e l’altro pedagogico, uno afferente alla laurea in
Scienze dell’Educazione e della Formazione, l’altro a quella in Medicina e Chirurgia,
uno che intende dare ordinamento ad una professione educativa e pedagogica, l’altro
già disciplinato in un ordine sanitario

SI CHIEDE

di fornire parere positivo per giungere prontamente all’approvazione definitiva, dopo
quello già ottenuto alla Camera con trasversale consenso, dell’Ordine Multi Albo delle
Professioni educative e pedagogiche atteso da oltre 30 anni da 200.000 professionisti.
La Commissione Tutela e Albi APEI
Il Presidente Nazionale APEI
Ped. Alessandro Prisciandaro

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