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IN ITALIA SEMPRE PIU’ CONTENZIOSI PER SUCCESSIONI EREDITARIE

 

Secondo Antonello Martinez, presidente dell’Associazione avvocati d’Impresa, in questi contenziosi spesso i testamenti non sono olografi o sono palesemente falsi.

 

Le statistiche del Ministero di Grazia e Giustizia sulle mediazioni civili registrano negli ultimi anni un incremento dei contenziosi per le successioni ereditarie. “Nel 2022 – afferma Antonello Martinez, presidente dell’Associazione Italiana Avvocati d’Impresa e fondatore dello Studio Martinez&Novebaci – c’è stato un aumento delle nuove cause iscritte del 2,5% e a fine anno le cause rimaste pendenti erano il 15,3% in più rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda la percentuale delle cause sono passate dal 5,3% al 5,8% del totale”.

 

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“Le motivazioni di questi contenziosi  – prosegue Martinez – sono le più disparate e vanno dalla nomina ad erede universale da parte di anziani signori a “badanti” delle più improbabili nazionalità o alla guerra tra eredi proprio perché i testamenti sono fatti in modo lacunoso, impreciso e in molti casi privo di validità. Purtroppo molti procedono incautamente alla stesura del cosiddetto testamento olografo, cioè quella tipologia di testamento per la cui redazione non è richiesto l’intervento del notaio ma che può essere redatto autonomamente dal testatore. Tale testamento è disciplinato all’articolo 602 del codice civile che deve essere necessariamente ed integralmente scritto, sottoscritto e datato dal testatore. La violazione di questi requisiti formali determina l’impugnabilità del testamento con la conseguenza della nullità o dell’annullabilità delle volontà testamentarie. Molte persone infatti preferiscono fare da soli non rivolgendosi ad un notaio o a un avvocato esperto affidando quindi tutti i loro beni e le loro sostanze ad un “improbabile” testamento senza però conoscere minimamente i crismi di questo strumento, i principi della cosiddetta legittima e tutto quanto riguarda e costituisce i cardini propri di una successione che possa realmente andare a concretizzare le esatte volontà e gli intendimenti del de cuius. Basti pensare che moltissimi non rispettano neanche il basilare requisito determinato dallo stesso termine “olografo”. L’olografia – spiega il presidente dell’Associazione Italiana Avvocati d’Impresa – è infatti il primo requisito di questo genere di testamento, il cui difetto determina la nullità dello stesso, come sancito all’articolo 606 del codice civile. Il documento deve essere quindi scritto interamente a mano dal testatore e se scritto con la macchina da scrivere o stampato con il computer, anche se firmato e datato è nullo. Il legislatore fissa questa rigida norma a tutela della volontà del testatore che, qualora fosse espressa con mezzi meccanici sarebbe inevitabilmente molto più facile da alterare, mentre è evidente come sia necessario salvaguardare le volontà testamentarie prevedendo che le stesse debbano essere espresse ‘di pugno’ con la propria grafia”.

“Uno degli ulteriori motivi più ricorrenti dell’impressionante numero di cause che vengono quotidianamente radicate presso i vari Tribunali italiani – conclude Antonello Martinez – è costituito anche dai testamenti falsi che peraltro spessissimo vengono utilizzati anche da co-eredi al fine di prevalere su altri eredi e ciò malgrado la formazione o l’uso consapevole di un testamento falso sia causa della cosiddetta indegnità a succedere, salvo che colui che viene a trovarsi nella posizione d’indegno non provi di non aver inteso offendere la volontà del “de cuius”.

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