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EUTANASIA – 5 ANNI DALLA MORTE DI DJ FABO.
M.CAPPATO- F. Gallo (Ass. Coscioni) “SE PASSASSE LA LEGGE PD-M5S SULL ‘“AIUTO AL SUICIDIO”, UNA PERSONA NELLE CONDIZIONI DI FABIANO RISCHIEREBBE DI ESSERE ESCLUSA DAL DIRITTO DI SCEGLIERE. URGONO MODIFICHE, ALTRIMENTI LA LEGGE DIVENTA UNA TRAPPOLA, NON UNA TUTELA”

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Cinque fa moriva Dj Fabo. Aiutato da Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, a raggiungere la Svizzera per ricorrere all’aiuto medico alla morte volontaria (c.d. “aiuto al suicidio”). Dopo un lungo iter processuale, iniziato con l’autodenuncia di Cappato a seguito della sua disobbedienza civile, la Corte Costituzionale con la sentenza 242\2019 ha dichiarato incostituzionale il divieto di aiuto al suicidio (art. 580 cp) nei soli casi in cui l’aiuto è fornito ad una persona malata in determinate condizioni accertate da una struttura pubblica del SSN previo parere del comitato etico. Dopo le numerose sollecitazioni della Consulta al Parlamento affinché legiferasse sul tema, la Camere dei Deputati ha avviato la discussione di una proposta di legge sul fine vita, che però, senza adeguati emendamenti, rappresenterebbe un passo indietro rispetto a quanto ottenuto con la sentenza sul caso Cappato\Dj Fabo.

“Se la legge attualmente in discussione alla Camera sul c.d. “suicidio assistito” (“Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita”, targata Pd e M5S) fosse approvata senza modifiche, le persone nelle condizioni di Fabiano rischierebbero di vedersi negare quell’aiuto medico a morire senza soffrire che è invece attualmente legale grazie alla sentenza “Cappato – Dj Fabo” della Corte costituzionale, hanno dichairato Marco Cappato e Filomena Gallo, rispettivamente Tesoriere e Segretario Nazionale dell’Associazione Luca Coscioni, “Se infatti immaginassimo di apllicare la legge in discussione a un caso come quello di Fabo, la verifica della “sofferenza psicologica intollerabile” (prevista come condizione indispensabile nel disegno di legge, ma non nella sentenza della Consulta) avrebbe potuto rappresentare un ostacolo, nonostante avrebbe superato la verifica relativa alle sofferenze fisiche, legate alla sua condizione di tetraplegia e cecità.  Infatti, non è detto che una sofferenza psicologica insopportabile sia necessariamente presente nei malati irreversibili.Aver introdotto questo requisito in combinato disposto con le sofferenze fisiche, sembra più una trappola per negare alla persona malata la libertà di scelta che una condizione di tutela. 

 

  • APPROFONDIMENTO

PERCHE’ QUELLO ATTUALE NON E’ UN BUON TESTO DI LEGGE – La proposta di emendamenti inviata dall’Associazione Luca Coscioni a tutti i parlamentari

 

DISCRIMINAZIONE TRA MALATI – Se il testo passasse sarebbe infatti possibile fare richiesta di assistenza medica al suicidio solamente a persone con autonomia fisica, ma non a chi ha ormai perso qualsiasi possibilità (motoria) di mobilità, pur rimanendo perfettamente capace di intendere e volere. Ulteriore discriminazione riguarda tutte quelle persone che, pur affette da  patologie irreversibili e portatrici di gravi sofferenze ritenute intollerabili (pensiamo a un terribile cancro non più curabile), non sono collegate a macchinari o non necessitano ancora di trattamenti sanitari di sostegno vitale. Nei confronti di queste persone, l’accordo tra i partiti è che debbano continuare a vivere la propria condizione di sofferenza e possano fare richiesta di assistenza medica al suicidio solo davanti a un peggioramento tale da renderle dipendenti da trattamenti sanitari e solo se nel frattempo non abbiano perso l’autonomia fisica.

La legge impedisce infatti l’aiuto medico attraverso un trattamento eutanasico attivo che configura il reato dell’omicidio del consenziente ai sensi dell’art. 579 c.p...

 

TEMPI: DIECI PASSAGGI SENZA ALCUNA GARANZIA DI RISPOSTA IN TEMPI DETERMINATI. Nelle previsioni del testo unificato: 1. il richiedente redige la richiesta con scrittura privata autenticata; 2. il medico che riceve la richiesta inserisce il paziente in un percorso di cure palliative; 3. la persona rifiuta le cure palliative; 4. il medico che ha ricevuto la richiesta redige un rapporto sulle condizioni e le motivazioni del richiedente; 5. il rapporto viene inviato al Comitato per l’etica clinica territoriale; 6. un delegato del Comitato etico visita il paziente per verificarne nuovamente le condizioni; 7. entro un mese il Comitato etico dichiara se il richiedente soddisfa o meno tutti i requisiti richiesti; 8. il fascicolo passa alla Direzione Sanitaria dell’ASL che deve verificare se il decesso può avvenire in casa; 9. il medico incaricato di fare assistenza alla morte volontaria accerta nuovamente, anche attraverso uno psicologo, che quella sia la volontà del paziente; 10. il medico può procedere al soddisfacimento della volontà del paziente.

Tutto ciò al netto di eventuali controversie, nel qual caso è necessario anche l’intervento del Tribunale.

 

OBIEZIONE DI COSCIENZA: nel testo approvato è stata introdotta l’obiezione di coscienza attraverso un elenco di personale sanitario obiettore. Una via alternativa sarebbe stata possibile: con la legge sulle DAT ad esempio il legislatore scelse di permettere l’obiezione di coscienza dei sanitari sul caso specifico, senza creare un elenco di obiettori sempre e comunque.

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