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CON L’IMPEGNO DI SEMPRE….ROBERTO NICODEMI E GIORGIA CELLETTI
DIFESE D’UFFICIO E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL DIFENSORE
– INFO N° 394 –
A cura degli Avv. Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti

Cari colleghi,
Vi informiamo che dal 28 dicembre, per coloro che sono iscritti nelle liste dei difensori d’ufficio e del patrocinio a spese dello Stato, sarà possibile depositare con modalità telematica le istanze di liquidazione dei compensi.
Per puntuale e completa informazione, Vi alleghiamo il provvedimento ministeriale-
Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi
Automatizzati del Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 37-bis
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
IL DIRETTORE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI
visto l’art. 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale prevede, al fine
di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione dei compensi
spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e
al difensore d’ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che le istanze prodotte dal giorno
successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono depositate presso la cancelleria del magistrato
competente esclusivamente mediante modalità telematica individuata e
regolata con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia;
visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
visto il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
visto il d.lvo 18 maggio 2018, n. 51;
visto il d.m. 21 febbraio 2011, n. 44;
visto il d.m. 27 aprile 2009;
EMANA
IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:
ART. 1 (Ambito di applicazione)
1. Il presente provvedimento contiene le disposizioni relative al deposito
con modalità telematica delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti
al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al
difensore d’ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e dell’art. 37-bis del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre
2020, n. 120.
ART. 2 (Definizioni)
1. Ai fini del presente provvedimento, si intende:
a) HTTPS: HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer;
b) PDF: Portable Document Format;
c) LSG: Portale per la trasmissione delle istanze di liquidazione delle spese
di giustizia;
d) PST: Portale Servizi Telematici di cui all’art. 6 del Regolamento;
e) SIAMM: Sistema Informativo dell’Amministrazione
f) Specifiche Tecniche: provvedimento del 16 aprile 2014 del
Responsabile per i sistemi informativi automatizzati della Direzione
Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della
giustizia, contenente le specifiche tecniche previste dall’art. 34, comma
1, del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n.
44, recante “Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione
nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24”, e
successive modificazioni.
g) SPID: Sistema Pubblico di Identità Digitale
h) CNS: Carta Nazionale dei Servizi
ART. 3 (Modalità di accesso al Portale per la trasmissione delle istanze di liquidazione
delle spese di giustizia)
1. Il deposito con modalità telematica delle richieste di cui all’art. 1 avviene
attraverso il servizio esposto sul LSG, salvo quanto previsto dall’art. 8.
2. Il servizio è accessibile dal PST all’indirizzo https://pst.giustizia.it, tramite
l’Area Pubblica di cui all’articolo 5, comma 2, delle Specifiche Tecniche.
3. L’accesso al LSG avviene mediante SPID o CNS. Al primo accesso è richiesto
all’utente di completare la registrazione.
ART. 4 (Compilazione della richiesta e allegazione della documentazione)
4. La richiesta di cui all’art.1 è compilata seguendo le istruzioni previste dalla
Guida all’uso disponibile online sul sito LSG;
5. La richiesta di liquidazione è creata attraverso apposita funzionalità che
prevede l’inserimento delle informazioni richieste dalla procedura
informatizzata.
6. È possibile allegare più file contenenti documentazione necessaria al giudice
per l’esame della richiesta presentata e per pronunciare il relativo decreto. I
documenti allegati rispettano i seguenti requisiti:
a) sono in formato PDF;
b) non possono superare la dimensione massima di 10 Megabyte ciascuno.
7. La fase di compilazione si conclude quando, all’esito della registrazione
prevista dalla procedura informatizzata, il sistema genera un identificativo
numerico univoco nazionale della stessa.
ART. 5 (Deposito della richiesta)
1. La richiesta ed i relativi allegati sono trasmessi all’Ufficio Giudiziario
competente nel momento in cui l’utente utilizza la funzione Invio
disponibile al termine della procedura.
2. Contestualmente il sistema genera un file .pdf di riepilogo dei dati della
richiesta di pagamento nel quale è attestata la data di deposito.
3. Il difensore può verificare lo stato della richiesta accedendo al LSG. Nella
Guida all’uso sono elencati tutti gli stati con le relative casistiche. Tutte le
modifiche dello stato della richiesta sono comunicate al depositante
mediante l’invio di messaggio all’indirizzo di posta elettronica comunicata e
validata da SPID.
ART. 6 (Gestione della richiesta)
1. Il personale amministrativo degli Uffici Giudiziari ha a disposizione, tramite
l’utilizzo dell’applicativo SIAMM-Spese di Giustizia-, apposite funzionalità
per la gestione delle richieste pervenute tramite il LSG.
2. A seguito delle verifiche il personale amministrativo degli Uffici Giudiziari
può accettare o rifiutare il deposito.
3. L’accettazione o il rifiuto con la relativa data sono visibili dal depositante
sul LSG. L’esito è, altresì, comunicato al depositante mediante l’invio di
messaggio all’indirizzo di posta elettronica comunicata e validata da SPID.
4. All’accettazione o rifiuto del deposito gli atti del procedimento ed i
documenti allegati in forma di documento informatico sono conservati nel
sistema documentale di cui all’articolo 11, comma 2, delle Specifiche
Tecniche.
ART. 7 (Requisiti di sicurezza e protezione dei dati)
1. Le trasmissioni utilizzano il protocollo di comunicazione HTTPS in
conformità a quanto previsto dall’articolo 24, comma 5, delle Specifiche
Tecniche.
2. Il trattamento dei dati personali avviene esclusivamente per l’esecuzione di
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio di pubblici
poteri.
ART. 8 (Utilizzo del processo civile telematico)
1. Le richieste di liquidazione di cui all’art. 1 rivolte ai tribunali ordinari ed
alle corti di appello per prestazioni in materia civile possono essere
depositate, in alternativa, tramite le funzionalità del processo civile
telematico.
ART. 9 (Pubblicità ed efficacia)
1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici del
Ministero della Giustizia ed entra in vigore a partire dalle ore 12:00 del 28
Dicembre 2021.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, cessano di avere
efficacia le disposizioni del provvedimento del 06.10.2020, prot. N°
9802.ID, pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della
giustizia il 06.10.2020.
Roma, 20/12/2021
Con la speranza di svolgere nel migliore dei modi il nostro ruolo di rappresentanti di categoria e salvi eventuali errori, sempre compiuti in buona fede, rimaniamo a vostra disposizione per ogni eventuale, ulteriore info, anche al numero 3286928765.
Con l’impegno di sempre.
Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti??

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