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Regime forfetario ed obblighi informativi in dichiarazione dei Redditi

 

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Con l’avvento della fatturazione elettronica, fornire i dati informativi, che nella dichiarazione dei redditi sono richiesti ai contribuenti in regime forfetario, è diventata un’operazione priva di utilità poiché il Fisco è già a conoscenza dei dati che richiede; pertanto se ne chiede l’abrogazione a partire dal periodo d’imposta 2023, come più volte abbiamo proposto.

Come noto, l’art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014, ha introdotto un regime fiscale denominato forfetario, riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, in presenza di determinati requisiti. Il regime, che è stato più volte modificato, prevede alcune semplificazioni contabili e fiscali.

I soggetti che lo adottano, infatti:

– sono esonerati dall’applicazione, dal versamento e dalla dichiarazione Iva;

– non operano, né subiscono ritenute alla fonte;

– sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;

– non sono soggetti agli ISA (indici di affidabilità fiscale).

Definito a grandi linee il regime, riteniamo opportuno soffermarci sull’art. 1 comma 73 (comma di cui se ne chiede l’abrogazione) della L. 190/2014 secondo cui “con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate recante l’approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta”.

In ossequio a tale disposizione, l’Agenzia delle Entrate ha enumerato i dati da inserire nella sezione II del quadro RS della dichiarazione dei redditi dei forfetari:

  1. a) nei righi da RS371 a RS373, indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta ed il relativo ammontare;
  2. b) nel rigo RS375, il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività di impresa;
  3. c) nel rigo RS376, l’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di merci. In tale rigo vanno indicati anche i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi; l’informazione riguarda solo le attività d’impresa;
  4. d) nel rigo RS377, i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi, tra i quali i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall’utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni, canoni di noleggio, canoni d’affitto d’azienda, costi sostenuti per il pagamento di royalties per i soggetti esercenti attività d’impresa;
  5. e) nel rigo RS378, l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione (attività d’impresa);
  6. f) nel rigo RS380, l’ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l’attività artistica o professionale del contribuente (attività professionale);
  7. g) nel rigo RS381, i consumi (servizi telefonici, consumi di energia elettrica, carburanti) sostenuti dal professionista.

Ricapitolando:

– i forfettari sono esclusi dalla compilazione degli ISA;

– sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta della contabilità;

– il reddito si determina applicando ai ricavi/compensi uno specifico coefficiente di redditività differenziato a seconda dell’attività esercitata;

– i componenti negativi di reddito (costi) non hanno rilevanza.

Nonostante ciò, viene richiesto, in un regime contabile che esclude molti adempimenti fiscali, di fornire obbligatoriamente delle informazioni inutili come:

– costi irrilevanti ai fini del calcolo dell’imposta;

– dati, importi e informazioni così come richiesti dagli ISA.

Ma non è finita. A seguito del Provvedimento n. 325550/2023 dell’Agenzia delle Entrate, sono arrivate a cinquecentomila contribuenti forfetari, le c.d. “lettere di compliance” per l’anno 2021, con cui la stessa Agenzia invita al ravvedimento, attraverso una dichiarazione integrativa con sanzione ridotta, per indicare i dati non inseriti nei righi citati in precedenza. Sembra che non ci sia stata attenzione nella selezione dei destinatari, in quanto la lettera è stata recapitata anche a coloro che hanno barrato la casella per comunicare l’insussistenza di dati da indicare.

L’ingordigia burocratica del Fisco italiano non riesce a trovare un confine. E poco importa se l’adempimento è stato rinviato al 30 novembre 2024 perché comunque sarà richiesto tra un anno, e poi ancora per gli anni successivi. Non siamo d’accordo con chi dice che il rinvio è un successo, poiché l’adempimento è di natura superflua e dovrebbe essere abrogato.

Infine si richiama anche la legge delega 111/23 la quale ribadisce il concetto che i dati già in possesso dell’amministrazione finanziaria non possono essere richiesti ai contribuenti (e si tralascia la Legge sullo Statuto del Contribuente ed il Decreto Crescita del 2019, già menzionati nei nostri precedenti comunicati).

La realtà è che si semplifica con le parole e si complica con i fatti la vita fiscale dei contribuenti forfetari, producendo dei mini ISA. Sembra che il Fisco, dopo ogni proclama di semplificazione si penta di quanto annunciato e torni sui propri passi percorrendo la strada della complicazione.

Facta non verba” dicevano gli antichi romani. L’auspicio dei contribuenti italiani è che quelli “moderni” facciano tesoro di un detto così prezioso.

 

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