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NO, finché vigerà in Italia un ordinamento giuridico debole ed innaturale che deve essere riformato in modo forte e radicale se si vuole cambiare la storia del nostro paese salvando molte vite umane !!

 

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di AVV. STEFANO PAOLUCCI

Roma, 15-06-2023

 

Giulia Tramontano o altre Donne nella sua medesima situazione potevano essere salvate in tempo ?

NO, finché vigerà in Italia un sistema ed ordinamento giuridico debole ed innaturale che deve essere riformato con urgenza in modo forte e radicale se si vuole cambiare la storia del nostro paese salvando molte vite umane !!

Leggendo in questi giorni che il Governo sta varando l’ennesima riforma della giustizia con i soliti inasprimenti o aggravamenti delle sanzioni penali sempre in ritardo sui fatti di omicidi gravi che per l’efferata modalità di esecuzione hanno acceso un grande interesse nell’opinione pubblica nazionale, come il caso di Giulia Tramontano, esploso tra il 27 ed il 31 Maggio 2023, viste le informazioni pubblicate in questi giorni sui mass media (esiti prime Indagini Preliminari, esiti Autopsia, etc.). Infatti il caso di Giulia ha colpito molto anche me, sia per l’estrema efferatezza modale del crimine sia perché lei è morta “indifesa” e così sarà purtroppo per molte di molte donne che saranno uccise in futuro, a causa anche del nostro ordinamento debole innaturale invertito ossia in cui vige e domina fortemente il “favor rei” o la rieducazione di tutti i rei-condannanti applicata illogicamente anche ai criminali pluri-recidivanti irriducibili, che assurdamente invece non tutela adeguatamente nel processo penale le vittime persone offese da reato nonché non difende bene dai massimi criminali neanche la nostra società o comunità civile di popolo. Invece penso il nostro ordinamento giuridico dovrebbe essere “un ordinamento neutrale socratico (previdente un nuovo 3° tipo di sentenza neutrale in caso di impossibilità di decidere probatoriamente sulla colpevolezza) fino alla raggiunta prova contraria di colpevolezza in sentenza definitiva matematizzata scientificamente (che obbligherebbe i giudici ad essere chiari, precisi e certi in merito al calcolo probatorio, grado e tipo di colpevolezza oggetto di sentenza o altro provvedimento, cosa oggi inesistente)”. Questa è per me la migliore forma mentis giuridica ed ordinamento giuridico, che eviterebbe molti errori giudiziari e creerebbe molte difficoltà ai magistrati corrotti o ricattabili o incapaci o prepotenti, specie se si introducessero dei Controllori di Giustizia ossia dei nuovi operatori funzionari di polizia terzi indipendenti da qualsiasi autorità locale dell’ufficio giudiziario con sole delimitate funzioni (ex officio o ex parte) di accertamento, controllo, vigilanza e conseguente assoluto obbligo di invio di Relazioni o Comunicazioni agli organi giudiziari superiori nonché ai tribunali competenti per territorio a giudicare i magistrati (abrogando o modificando parte dell’attuale legge sulla responsabilità per danni causati dai magistrati che non ha mai funzionato bene) in caso di accertamento d’ufficio o di presentazione di esposti di parte (per gli errori rilevanti, di omissioni o di abusi di magistrati) in merito all’esatta applicazioni delle norme giuridiche in tutti i Tribunali attivabili dalle parti con esposti. L’inasprimento delle sanzioni penali, la classica reazione burocratica tipica di tutti i governi dopo i grandi fatti di allarme sociale per ragioni di consenso politico, avrà come sempre una limitata o quasi nulla efficacia reale nel lungo termine come è successo con la Riforma fallimentare del 2019, visto l’incremento delle donne vittime di omicidio passate da 112 donne uccise nel 2019 alle 125 del 2022 facendo registrare un incremento di ca. il +12% (+11,60%) tra il 2019 e il 2022, di cui professionalmente ho sperimentato le lacune ed i deficit normativi. Tutto questo poiché poco o nulla cambierà finché in Italia dominerà culturalmente e giuridicamente il cd. pensiero socio-culturale politico debole egemonico che ha avuto successo iniziando storicamente proprio qui in Italia, con l’opera brevis pubblicata nel 1764 Dei delitti e delle pene dal suo primo precursore grande illuminista Cesare Beccaria (pensiero allora giustificato in buona parte) ai suoi indegni eredi, i tanti soloni televisivi (molto letterati più che scientifici), pontificanti nei salotti TV sulle responsabilità delle famiglie o della società per i massimi delitti tra cui quelli dei cd. mostri e mafiosi !! Devo precisare che in base alle ricerche scientifiche l’educazione privata/famigliare e pubblica nonché la formazione culturale o situazione ambientale hanno una eziologia criminogena rilevante nella con-causazione dei massimi delitti ma hanno una incidenza minoritaria o nulla soprattutto nei casi estremi dei rei massimi devianti geneticamente, molto inferiore al 50%, mentre hanno una causazione importante fino al 50% e più nei delitti dei rei occasionali o dei rei meno devianti o non devianti geneticamente . Se si vuole mutare la situazione attuale sono necessarie una serie di riforme rapide e radicali (che non posso indicare per ragioni dei limiti giornalistici) inspirate e guidate dalla forma mentis del pensiero forte scientifico equilibrato adeguato ai tempi moderni che non sono più quelli terribili oscurantistici dell’Ancien Regime di C. Beccaria, (il quale intelligentemente ammetteva per ragion di stato la pena di morte, cosa che i suoi indegni eredi o i liberali o sinistri nascondono o tacciono). Le prime riforme da fare sono cui in primis:- N.°1) costruzione rapida urgente prima possibile di un database nazionale d’identità genetica (DNA-Database Nazionale) personale per tutti gli italiani inclusi i turisti circolanti in Italia che chiamerei carta di identità genetica personale. La mappatura genetica della popolazione nazionale permetterebbe di costruire per la prima volta nella storia uno strumento con un grande potenziale d’indagine giuridico e sanitaria mediante avente un valore predeterminato limitato di indizio probatorio utile solo per avviare le indagini preliminari obbligatoriamente acquisibile (in base ad una nuova norma da introdursi, sempre in caso di non archiviazione) dal GIP e dal Giudice Dibattimentale, ma non sufficiente da solo per basare la condanna, che deve essere sempre basata minimo su sufficienti indizi probatori fattuali criminali gravi, precisi e concordanti (in Italia Rif. Art.192 C.P.P.). I benefici di questa riforme sono molti e grandi: abbattere il numero dei delitti ed indicatori della criminalità attuali con contestuale incremento significativo dei rei accertati e condannati, nonché inoltre permetterebbe di sviluppare rapidamente ed enormemente le ricerche sanitarie per una migliore terapia personalizzata della salute e patologie rare genetiche della popolazione italiana ed internazionale) Quindi voglio riassicurare i portatori del pensiero debole moderato o estremo (liberale e/o di centro-sinistra), che altrimenti farebbero per paura una guerra politica a queste mie nuove proposte di necessarie ed urgenti radicali riforme politico-giuridiche: preciso quindi che le individuate capacità potenziali su base genetica personale criminale o genetica-criminogena personale non dovrà essere mai una prova sufficiente probatoria da sola a basare una sentenza di condanna o all’applicazione di vigenti o meglio nuove adeguate misure preventive dei delitti e di misure di sicurezza post delitti compiuti basate specifici indizi di pericolosità sociale effettiva reale/fattuale attuale accertati in concreto nei soli casi e modalità previste dalla legge (attenzione non basterà quindi mai da sola la sussistenza delle sole anomalie criminogene perché sono solo fattori criminogeni potenziali), solo limitatamente sufficienti per attivare e concentrare l’attenzione investigativa e per avviare eventuali indagini preliminari archiviabili obbligatoriamente, se senza altri riscontri reali probatori, altrimenti tali norme sarebbero incostituzionali, facendo regredire il sistema penalistico nazionale di nuovo verso il vecchio sistema inquisitorio. Quindi, voglio ora informare più approfonditamente e dettagliatamente il pubblico lettore che grazie ai notevoli progressi della genetica sono stati individuati con certezza o elevata probabilità scientifica una serie precisa di “anomalie genetiche criminogene associate con certezza o elevata probabilità ad attività criminali in due sole specie di geni (maggiormente in particolari in alcune loro alleli o varianti geniche dei geni specifici il CDH13 (SLC6A4) ed il MAO-A (in particolare alcune varianti genetiche low-activity 3-repeat allele, 5-HTTLPR) localizzati nel cromosoma X (di cui una particolare variante allelica era già stata associata a squilibri neurologici e ad alcune gravi psico-patologie: autismo, schizofrenia e ADHD o Disturbo da Deficit d’Attenzione/Iperattività̀). Infatti, le anomalie dei meccanismi di funzionamento o regolazione di diverse varianti alleliche dei 2 geni suindicati sono state indagate dagli studi scientifici, che hanno trovato una associazione significativa sia con : -1) il maggior incremento (numero e frequenza atti) di comportamenti aggressivi interpersonali o sociali negli individui portatori (provati fin dai 7 anni di età ed in giovani cresciuti soprattutto in contesti difficili di instabilità famigliare e di abusi o violenze, in cui vi è un forte fattore ambientale detonante negativo anti-sociale o interpersonale) nonché è stata trovata una significativa associazione con -2) un differente anomalo funzionamento nell’attività di alcune aree cerebrali relative all’amigdala e corteccia orbito-frontale nonché il disfunzionamento dei meccanismi  regolanti l’attività̀ di neurotrasmettitori (come la serotonina e della dopamina i cd. ormoni della felicità). In pratica, chi possiede queste varianti, avrà in funzione della tipologia e gravità dell’anomalia una conseguente forte maggiore probabilità di sviluppare comportamenti violenti o aggressivi verso gli altri e/o la società (attenzione non avviene sempre e necessariamente in tutti i portatori se l’ambiente di vita familiare e sociale è stabile e sufficientemente positivo), spesso già̀ visibili fin dall’infanzia o gioventù. Le ultime scoperte significative di una serie di anomalie genetiche criminogene (non criminali) o meglio di meccanismi genetici criminogeni (non criminali) tutti riconducibili a soli alcune varianti di determinati geni specifici, sono stati tutti provati come significativamente associati con attività e condotte impulsivo-aggressive ed antisociali in modo univoco eziologico aventi un ruolo chiave nel controllo della neurotrasmissione serotoninergica cerebrale. I tratti comportamentali di aggressività/impulsività umana hanno natura complessa, in quanto sono caratterizzati da una variabilità bio-genetica legata ad una serie limitata e determinata di varianti genetiche regolanti determinanti aree cerebrali che risentono dell’influenza del fattore ambientale la cui prova solida venne scoperta nel 2005 dal neuroscienziato James Fallon, che per primo dimostrò in modo chiaro e certo che non tutti i potenziali rei portatori di anomalie genetiche criminogene (suindicate) diventano criminali effettivi se e quando storicamente l’ambiente familiare, interpersonale e l’ambiente sociale bilanciano compensando ed annullando gli effetti dei fattori genetici criminogeni. Quindi è questa la genesi del crimine :- i meccanismi fisici cerebrali anomali o irregolari costituiscono il fattore criminogeno neuro-logico-psichico/psichiatrico risultante dall’interazione del fattore base anomalo genetico (maggiori in alcune varianti genetico-alleliche) interagente con il fattore ambientale famigliare, interpersonale o sociale, concausando così il processo di formazione fisica degli atti criminali. Devo infine precisare ed informare il pubblico lettore che in base agli studi scientifici consolidati da decenni risulta che il fattore ambientale è molto più forte e dominante nella prima parte della vita dei criminali durante l’infanzia e la gioventù ossia prima della maturità mentre l’influenza del fattore ambientale decresce progressivamente divenendo sempre più debole ed inferiore dopo la maturità, nella mezza età e vecchiaia dei criminali. In conclusione tutte queste scoperte genetiche sono oggi in grado di permettere tecnologicamente di individuare con certezza sufficiente le “persone con capacità potenziale personale genetica criminogena ossia con una “potenziale capacità di delinquere” infatti sono state riconosciute in Europa per la prima volta nella storia in un processo penale più precisamente con la Sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Trieste, emessa il 18 settembre 2009 depositata il 1 ottobre 2009, n.°5, Pres. Rel. Reinotti, che ha determinato in sentenza de iure per la 1a volta in Italia ed in Europa il grado di capacità di intendere e di volere di un imputato, mediante le indagini genetiche e una ricerca strumentale di immagini cerebrali, nel caso giudiziario Abdelmalek Bayout, imputato di omicidio. Queste ricerche sulle gravi  anomalie genetiche associate casualmente a comportamenti lesivi interindividuali o antisociali (riscontrate fin dalla infanzia e gioventù) per uno scienziato finlandese, individuerebbero solo tra il 5% ed il 10% degli autori dei delitti letali di sangue ossia molto probabilmente tutti o la maggior parte dei massimi assassini cioè i più pericolosi socialmente destanti il maggior allarme sociale, tra cui vi sono i cd. mostri nonché i mafiosi o in generale tutti i criminali più sanguinari. Per tali ragioni è utilissimo ed necessario urgente realizzare prima possibile il database genetico nazionale. – N.°2) Introduzione urgente dell’obbligo per tutte le compagnie telefoniche operanti in Italia di effettuare e conservare di dati della geolocalizzazione storica attuale automatica continua delle posizioni di tutte le utenze cellulare e telefoniche fisse senza assolutamente nessuna eccezione, inclusi i soggetti pubblici o istituzionali, tra cui in primis le forze di polizia ed i magistrati (visti i ruoli negativi storici documentati in alcuni importanti e famosi procedimenti penali), perché solo i criminali in fieri o recidivanti hanno una notevole paura di essere individuati dai controlli come i rei autori responsabili dei crimini ed è proprio agendo (azione/pressione di polizia sul territorio) sulla paura di essere scoperti con le nuove tecnologie genetico-biotech + informatiche che si può puntare molto per prevenire ed impedire efficaciamente molti crimini e di conseguenza salvare molte vittime di reato, perché quasi tutti i potenziali rei (eccetto i rari casi di raptus o psicopatici fuori auto-controllo) di regola prima di agire valutano gli effetti delle loro azioni ossia bilanciando razionalmente o intuitivamente i rapporti tra i rischi o probabilità di efficienza o successo delle loro azioni criminali /probabilità di reazioni efficienti della P.A. o Persone Offese bilanciandoli contestualmente ai rapporti costi/benefici delle azioni criminali, fenomeni razionali tipici dei criminali studiati per valutare l’effetto deterrenza reale dalla moderna scienza criminologica, deterrenza che inizierà a prodursi progressivamente fin dall’annuncio mass mediatico iniziale delle riforme ma attenzione solo in caso che l’azione riformatrice governativa venga ritenuta reale, seria ed efficace nel tempo, altrimenti è tutto inutile anzi controproducente. I dati della geolocalizzazione storica attuale automatica continua delle posizioni di tutte le utenze cellulare e telefoniche fisse oggi può essere fatta e conservata per lunghi periodi di anni: per me l’ideale sarebbe che il periodo di conservazione dei dati sia al minimo equivalente alla durata del segreto di stato in Italia: 30 anni e al massimo fino al triplo del minimo. Questi dati sono sempre stati utilissimi per le indagini preliminari. – N.°3) introduzione di Droni pattuglianti telecontrollati dotati di tecnologia militare video-registranti silenti (standard di azione telecontrollata silente a quota sufficientemente elevata prefissata per tranquillizzare e non disturbare la quiete pubblica) come unità mobili anti-crimine da dare in dotazioni alle forze di polizia per pattugliamenti veloci continui silenziosi di controllo/vigilanza dotati anche di potenziale di azione interdittivo acustico e interruttivo dei reati in tutte le aree più pericolose nazionali, estendibile infine in tutta l’area nazionale, connessi anche ai braccialetti elettronici di cui alcuni tipi dovranno essere capaci di inviare segnali di allarme dovranno essere dati in disponibilità anche alle persone offese per difendersi specie quando si sentono in pericolo o incontrano i “potenziali rei”, denunciati o no. Installazione massima possibile sui territori in primis i più pericolosi, di punti fissi di video-registrazione dotati delle capacità di video-registrazione e fino dove sia possibile d’interdizione dei suddetti droni, eccetto la mobilità. N.°4) Definizione precisa esatta dell’elenco tassativo dei massimi delitti che potrebbero essere individuati nella maggiore parte tra i delitti destanti il massimo allarme sociale contemplati nell’Art.407C.P.P. . Parificazione (aumento notevole) del tempo di prescrizione dei delitti di favoreggiamento o agevolazione o qualsiasi tipo di concorso a qualsiasi titolo nel delitto massimo principale con la relativa prescrizione prevista per tale delitto massimo, senza nessuna eccezione assoluta. Questo significa che in caso dei fatti più gravi dei massimi omicidi dolosi di mafia o di assassini seriali (serial killer) e la prescrizione oscillerebbe da minimo a 21 anni e fino all’imprescrittibilità, permettendo così che la verità possa venire a galla prima o poi invece di essere seppellita in modo tombale come è avvenuto nei famosi processi penali per le stragi di mafia del 1992/1993 o i vari procedimenti e processi penali fatti in circa 50 anni ai cd. mostri di Firenze, e molti altri casi simili. Solo queste prime riforme integralmente e bene attuate realizzerebbe una fortissima densità o capacità di vigilanza preventiva, controllo, di eventuale azione repressiva dei delitti in fieri nonché preventiva con i massimi effetti di deterrenza generale e speciale di polizia sul territorio alle forze dell’ordine, in quanto “ tutti i potenziali rei di gravi delitti” avrebbero una notevole maggiore paura di essere scoperti vedendo i forti e continui controlli mobili video-audio in corso sul territorio ossia l’aumento forte della pressione e densità di controllo e vigilanza di polizia sul territorio. CONCLUSIONI. In conclusione, si riuscirebbe per la 1a volta nella storia, se venissero realizzate bene ed integralmente le prime riforme qui proposte basate preciso sia :- sulle notevoli ed in gran parte nuove informazioni biotech (dati completi genetici ed anomalie genetiche della popolazione nazionale) ed informatiche-tecnologiche, normative prescrittive nonché infine sull’azione generale di polizia ambientale ossia sull’aumento forte della densità e pressione di controllo e vigilanza ambientale grazie alle suddette misure tecnologiche preventive generali a limitare in generale molto i delitti facendo crollare il numero totale nazionale di vittime dei delitti (stimabile solo per ora indicativamente in base alla qualità e quantità di riforme qui proposte fatte tra circa un minimo di –25/–30% a un massimo tra –50%/60% oppure in caso di abrogazione parziale e rimodulazione condizionata dell’art.27, III° e IV° Comma della Costituzione, vi può essere un ulteriore effetto riduttivo straordinario un +X% in più quantificabile fino a massimo ca.–65/–75% o poco più, (tutti valori sempre al netto dell’errore di stima del 5%) riduzioni del numero e frequenza annuale dei delitti causate sia per l’azione preventiva territoriale che repressiva generale e/o speciale rafforzata bio-tecnologicamente della forze di polizia. Non ho parlato qui sopra dell’ultima riforma radicale urgente e necessaria nel nostro ordinamento perché è quasi impossibile che venga approvata in questo Parlamento sia per i vincoli e limiti della normativa dei trattati e regolamenti dell’U.E. e C.E./CdE, così come interpretati dalle giurisprudenza, nonché per insufficienza dei numeri dei politici a favore (per debolezza o convinzioni morali pregiudiziali inadeguati ai tempi o perché associati o affiliati ad associazioni mafiose o criminali o influenzate da queste in ogni modo) per la modifica della Costituzione ossia abrogazione parziale e rimodulazione condizionata dell’Art.27, III° e IV° comma della Carta Costituzionale. Ecco per me le modifiche costituzionali necessarie:- 1) visto l’allargamento incredibile dei benefici penalistici o penitenziari di legge estesi con la legge di Bilancio 2023 persino ai non collaboranti ossia cd. non pentiti (fatto molto pericoloso criminologicamente, in quanto alcune condizioni formali di concessione (in particolare i requisiti da cui desumere la non attualità del collegamento con le associazioni/organizzazioni criminali) non sono accertabili in concreto, per me è necessario riequilibrare il sistema penalistico in modo urgente con la modifica dell’Art.27, III° Costituzione introducendo per i soli soggetti riconosciuti giudizialmente come “autori di massimi delitti non collaboratori di giustizia ossia gli irriducibili o nell’essere criminale in custodia cautelare o condannati dal 1° grado” (in maggior parte contemplati nell’art.407CPP) di un nuovo regime penitenziario penalistico:- di mero contenimento o fin dove è possibile di limitata correzione penalistica penitenziaria conforme fin dove è possibile al vivere civile (non è una completa rieducazione impossibile in questa categoria di soggetti irriducibili) ostativa ed escludente in assoluto tutti i benefici di legge erogabili concessi ai veri collaboratori di giustizia); –2) modificazione parziale dell’Art.27, IV° Costituzione reintroducendo di nuovo il regime penalistico sanzionatorio della pena di morte ma per i soli soggetti riconosciuti giudizialmente come “autori di massimi delitti” mediante un procedimento pubblico civile d’eutanasia regolato con le massime garanzie procedurali (diversamente dai barbari procedimenti penali vigenti nelle nazioni applicanti la pena di morte nel mondo: Egitto, Libia, Nigeria, Somalia, Sudan, Usa, Iran, Iraq, Giappone, Cina, Corea del Nord, Pakistan, Thailandia, Vietnam, Emirati Arabi. La Russia pur prevedendo nel suo codice penale la pena di morte non l’ha applicata tra il 1996 ed il 2022, perché il Regolamento del Consiglio d’Europa (CdE) la vietava e vincolava a farlo. Lo stesso Regolamento del Consiglio d’Europa impedirebbe ad oggi la modifica del nostro Art.27 IV° Costituzione). La modifica dell’Art.27 Costituzione è l’unica grande riforma che oltre ad abbattere il numero dei delitti finalmente farebbe parlare quasi tutti o molti dei massimi assassini più sanguinari o i loro favoreggiatori dei delitti delle associazioni mafiose delle stragi di mafia del 1992/1993 o del mostro di Firenze che avrebbe permesso di conoscere la verità sui nomi sui mandanti del livello massimo politico o istituzionale più alto degli omicidi, che invece sono restati nell’oblio finora e probabilmente per sempre, dopo le relative sentenze definitive passate in giudicato. Queste Sentenze definitive, tra cui infine l’incredibile abnorme Sentenza definitiva Trattativa Stato-Mafia emessa dalla VI° Sezione Penale Corte di Cassazione in data 27 Aprile 2023 (processo penale n. 39038/2022) insieme ultime riforme dell’estensione incredibile dei benefici di legge (con la legge di Bilancio 2023 approvata incredibilmente proprio dal Governo Meloni, per cui mi chiedo perché ?) dal 2023 concedibili addirittura ai massimi criminali “non collaboratori” di giustizia ossia incredibilmente quasi come volevano i mafiosi che negoziarono le Trattative Stato-Mafia (fatto che mi appare oggi incredibile?), fanno sorgere grandi dubbi e interrogativi, nonché portano a concludere amaramente che sia stato in grande parte vano il sacrifico delle tante vittime innocenti delle associazioni criminali. Tra le vittime della criminalità organizzata mafiosa voglio ricordare alcune vittime illustri:  Carlo Alberto Dalla Chiesa, Giovanni Falcone, P. Borsellino, Libero Grassi, Don Puglisi, Pio La Torre ed infine Piersanti Mattarella, che metaforicamente si stanno rivoltando nella tomba per tutto ciò che la maggior parte dell’intera classe politica italiana (non tutti) ha fatto di politicamente male, criminale nonché tutto quanto promesso e detto di falso ai suoi elettori negli ultimi circa 50 anni e più, tradendo senza vergogna i valori e gli ideali politici originari, una volta giunta (a turno) al potere per: pavidità o viltà o associazione criminale a vari livelli, che meriterebbe di essere messa senza pietà al muro … di fronte alle proprie responsabilità per cui finora non ha mai pagato giustamente … ? Devo infine criticare con grande dispiacere personale (ma è necessario che lo faccia qui per convincere a reagire con forza i destinatari della critica che sono perone degne di rispetto ma troppo buone verso i massimi criminali) la timidezza se non pavidità o debolezza psicologica dimostrata della maggior parte se non tutti i parenti stretti delle vittime dei massimi assassini in particolare mafiosi ed altre associazioni criminali simili per pericolosità (associazioni massoniche deviate o associazioni criminali dei cd. mostri di Firenze) e degli assassini seriali (popolarmente cd. mostri), nonché il silenzio di illustri famosi magistrati in grado di influenzare l’opinione pubblica nazionale e persino di certi politici di destra moderata o estrema (che hanno tradito i valori ideali originari per una poltrona di potere a tal punto da far rivoltare nella tomba i loro maestri o padri politici storici come Almirante) perché nessuno di loro ha mai ha avuto finora il coraggio di chiedere a gran voce sui mass media (stampa e TV) l’introduzione della pena di morte per i massimi delitti. Quasi tutti i soggetti politici nazionali che potevano mutare lo stato di cose sono stati influenzati proprio dalla cultura o forma mentis nazionale dominata dal pensiero debole (influenzato negativamente troppo ancora dal fattore religioso). Quindi se l’ordinamento giuridico nazionale venisse riformato con le riforme qui previste (inclusa la parziale limitata abrogazione dell’art.27 Costituzione) crollerebbe più del 75% il numero e frequenza dei delitti massimi, determinando la massima sicurezza territoriale giuridico-sociale possibile in uno stato democratico nonché realizzando il massimo stato di giustizia giuridico-sociale nazionale. In particolare un effetto notevole importante sarebbe indotto dall’introduzione di una nuova sanzione penale : la pena di morte condizionata commutabile in ergastolo in caso di collaborazione integrale alla ricostruzione della verità dei fatti e quindi dei mandanti conosciuti da applicarsi sia agli autori dei delitti massimi con l’evento morte della vittima (ossia non per i tentativi) che per i loro correi a qualsiasi titolo o i favoreggiatori o agevolatori a qualsiasi titolo di cui si  abbia in giudizio la prova piena che conoscano con certezza i mandanti. Credo sarà molto difficile, pure con il nuovo governo, che la normativa venga riformata integralmente così come io ho qui proposto (in modo forte e radicale) proprio a causa dell’attuale dominanza del moderno pensiero debole di oggi pervasivo in quasi tutti i partiti, di molto peggiorato rispetto ai tempi di Beccaria (quando era in gran parte giustificabile) oramai arrivato al punto più basso per cui meglio definibile come pensiero debole innaturale ossia pensiero debole contro-natura uno dei fattori maggiori determinanti la oramai evidente (tranne ai ciechi o politici falsi) grave decadenza dell’Italia interna alla maggiore decadenza dell’Occidente (preannunciata oltre 100 anni fa dal grande filosofo Nietzsche) in cui oggi ci ritroviamo a vivere, ma contro cui è necessario combattere, soprattutto mediante una nuova politica forte tecno-scientifica anti-relativistica guidata da un pensiero politico-scientifico forte anti-relativistico o forma mentis culturale politica scientifica anti-relativistica finché sia possibile risorgere come nazione e civiltà, e finché non sia troppo tardi per agire o reagire alla decadenza civile a causa delle classi politiche dominanti in Italia ed in Occidente corrotte, deboli, asservite ai poteri forti nazionali, internazionali ed a nazioni estere massime potenti (in primis USA, UE, RUSSIA, CINA) che all’alba del III° Millennio si fronteggiano politicamente per realizzare e consolidare la loro l’egemonia politica globale su tutte le altre nazioni. Purtroppo dai tempi di Dante (nel 2021 sono passati 700 anni dalla sua morte) è cambiato poco nelle capacità delle classi politiche italiane, eccetto poche minoritarie eccezioni storiche, poche volte dimostratesi capaci, preparate, libere e forti all’altezza dei capi di stato o premier politici francesi o tedeschi o dell’Europa più evoluta ossia centro-occidentale o della migliore America :- F.D. Roosevelt,  J.F. Kennedy o Evita Peron la grande donna politica carismatica rivoluzionaria che impaurì i colonnelli e generali argentini che trafugarono e nascosero il suo corpo per paura delle masse popolari, di un livello a cui nessuna donna politica europea è arrivata finora e forse non arriverà mai!! *

«Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiere in gran tempesta, non donna di province, ma bordello!»

(Fonte: Purgatorio, Canto VI°, versi 76-78)

 

*Autore:- Avv. Paolucci S., libero professionista operante in tutto il territorio nazionale, prevalentemente nel Centro-Nord Italia da circa 20 anni (durante i quali ha maturato una certa esperienza professionale riuscendo ad evitare quantomeno 4 probabili femminicidi) nonché scrittore e studioso libero indipendente, classificabile come un cd. Polymath (dal termine greco antico polymathēs) in diversi settori multidisciplinari interconnessi dal 8-9-2009 fino ad oggi. Dello stesso autore è in uscita prossima l’opera maxima ossia un libro frutto di circa 25 anni di ricerche multidisciplinari scientifiche in cui potrà essere più esaustivo, cosa qui impossibile per limiti di spazio.

 

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