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Oggi per me unโ€™altra grande soddisfazione politica che risale al 2018. Nella sessione di Bilancio per il 2019, ho presentato un emendamento che ho predisposto con il Segretario Generale della Provincia di Foggia e su sollecitazione di vari sindaci di Capitanata, come Valentino Petruzzi (sindaco di Rocchetta Santโ€™Antonio), Giuseppe Dโ€™Onofrio (sindaco di Serracapriola), Luigi di Fiore (sindaco di Rignano Garganico), Nicola Gatta, (sindaco di Candela e presidente della Provincia di Foggia), ed altri ancora. Quellโ€™emendamento aveva inteso salvaguardare tutti quei Comuni che avevano stipulato convenzioni onerose con operatori privati titolari di impianti di energia rinnovabile, in particolare nel settore eolico, nella maggior parte dei casi proposte da questi ultimi, prima della pubblicazione del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 โ€œLinee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabiliโ€ elaborate dal Ministero dello Sviluppo Economico nel settembre 2010.

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Quelle convenzioni – sottoscritte di norma su proposta delle stesse imprese – prevedevano il riconoscimento agli enti locali di compensazioni e ristori a fronte dellโ€™impatto che lโ€™impianto avrebbe prodotti nei territori, con importi e percentuali differenti rispetto a quanto successivamente fissato dal MISE. Tali convenzioni erano state negli ultimi anni gradualmente contestate dalle aziende proponenti.

Con lโ€™emendamento in questione โ€œFerma restando la natura giuridica di libera attivitร  dโ€™impresa dellโ€™attivitร  di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli Enti locali, sul cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 10 settembre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia. Dalla data di entrata di entrata in vigore della presente disposizione, fatta salva la libertร  negoziale delle parti, gli accordi medesimi sono rivisti alla luce del D.M. 10 settembre 2010 e, segnatamente dei criteri contenuti nellโ€™allegato 2. Gli importi giร  erogati e da erogarsi in favore dei Comuni concorrono alla formazione del reddito dโ€™impresa del titolare dellโ€™impianto alimentato da fonti rinnovabiliโ€.

Ricordo anche che nel 2010 gli impianti da fonte rinnovabile raggiungevano una consistenza pari a 159.895 impianti, con una potenza installata di 30.284 MW.

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La Consulta ha previsto il mantenimento della piena efficacia di questi accordi fino allโ€™entrata in vigore della Legge stessa (1ยฐ gennaio 2019). Secondo la Corte, con decorrenza 1ยฐ gennaio 2019, le vecchie convenzioni dovranno essere riviste dalle parti in conformitร  alle prescrizioni delle Linee Guida ministeriali.

NB: l’emendamento รจ stato proposto dal sottoscritto che non risulta il primo nominativo perchรฉ per prassi si indicava il capogruppo.

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